e responsabilità degli enti
3. I REATI-PRESUPPOSTO:
UNA CATEGORIA IN CONTINUA ESPANSIONE
Il d.lgs. n. 231/2001 introduce nel nostro ordinamento una responsabilità di-retta a sanzionare gli enti qualora la persona fisica – inserita nell’organigramma dell’ente – compia taluno dei reati indicati nel decreto medesimo agli artt. 24 ss. nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.
La legge-delega n. 300/2000 distingueva, all’interno del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, da un lato, gli illeciti collegati a delitti contraddistinti dalla finalità del conseguimento di ingiustificati profitti e, perciò, riconducibili a una politica d’impresa rivolta ad aggirare le re-gole che disciplinano la concorrenza; dall’altro, gli illeciti derivanti da reati che si situano, criminologicamente, nel cono d’ombra del rischio d’impresa (quali, inquinamento, infortuni sul lavoro, ecc.). Il Governo, in sede di attuazione, pri-vilegiando l’illiceità del profitto, ha operato una «drastica potatura» degli illeciti che la legge-delega imponeva di fronteggiare20.
Pertanto, al momento dell’entrata in vigore, il d.lgs. n. 231/2001 delineava una ridottissima categoria di reati: in particolare, la responsabilità dell’ente con-seguiva solamente alla commissione da parte del soggetto in posizione apicale o in quella subordinata di uno dei specifici delitti elencati agli artt. 24 e 25 del decreto in esame. Tali disposizioni si riferiscono ai reati di malversazione a danno dello Stato, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica, concussione e corruzione.
Con il tempo però, anche al fine di rispondere ad esigenze di armonizzazio-ne internazionale e di conformità alle previsioni della legge-delega, il d.lgs. n. 231/2001 ha subito una continua evoluzione. Nella versione attuale, infatti, il decreto prevede un ampio catalogo di illeciti a cui è ricollegata la responsabilità dei soggetti collettivi coinvolti21.
19 Così, F. Bevilacqua, I presupposti della responsabilità da reato degli enti, in C. Monesi (a cura di), I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d’impresa e punibilità degli enti, Milano, 2005, p. 129.
20 In questi termini, C. Piergallini, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio, in G. Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli enti, Milano, 2010, p. 214.
fatti-Attraverso modifiche additive il legislatore ha costruito una vera e propria “parte speciale” del codice della responsabilità degli enti: alle fattispecie criminose già previste, si sono aggiunte, all’art. 25-bis, le disposizioni in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
Una seconda area d’intervento ha riguardato l’inserimento, nel d.lgs. n. 231/2001 all’art. 25-ter, dei reati societari previsti dal Codice civile agli artt. 2621 ss. nell’ambito della riforma del diritto penale societario (ad esempio, le false co-municazioni sociali ex art. 2621 c.c.).
Con la l. 14 gennaio 2003, n. 7 è stato aggiunto al d.lgs. n. 231/2001 l’ul-teriore art. 25-quater, il quale prevede sanzioni amministrative per i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
Nel 2006, rispettivamente con l. 9 gennaio 2006, n. 7 e l. 6 febbraio 2006, n. 38, sono stati rispettivamente introdotti l’art. 25-quater1, il quale stabilisce le sanzioni amministrative per i reati derivanti da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art. 583-bis c.p. 22, e l’art. 25-quinquies, che prevede i delitti contro la libertà individuale e, in particolare, i delitti di riduzione in schiavitù, di tratta di essere umani, di prostituzione minorile e di pornografia minorile.
Il catalogo dei reati-presupposto è stato ulteriormente ampliato con l’inseri-mento all’art. 25-sexies dei reati derivanti dagli abusi di mercato. Nello specifico, trattasi dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione dei mer-cati finanziari.
Inoltre, la l. n. 146/2006 ha previsto – con un intervento esterno al corpus normativo del d.lgs. n. 231/2001 – l’estensione della responsabilità degli enti ai reati transnazionali per i delitti di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi e al traffico di stupefacenti (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973 e art. 74 D.P.R. n. 309/1990), di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), di immigrazione clandestina (art. 12 T.U. n. 286/1998), nonché di indu-zione a non rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e di favoreggia-mento personale (artt. 377-bis e 378 c.p.).
Con la l. n. 13 agosto 2007, n. 123 il legislatore apre il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti ai delitti colposi e, in particolare, a quelli di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con
specie che costituiscono il presupposto per la sanzionabilità degli enti.
22 L’introduzione di tale fattispecie nella categoria dei reati-presupposto della responsabilità ammi-nistrativa dell’ente non è stata accolta con favore da parte della dottrina. Si veda, ex multis, C. Piergalli-ni, I reati presupposto della responsabilità dell’ente e l’apparato sanzionatorio, cit., p. 219.
violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavo-ro (art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001)23.
Dalla fine del 2007 ai giorni nostri il legislatore procede nell’opera di arricchi-mento del novero delle fattispecie delittuose e, in particolare, vengono inserite: all’art. 25-octies, la ricettazione, il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; all’art. 24-bis, i delitti informatici e il trattamento illecito di dati; all’art. 24-ter, i delitti di criminalità organizzata24; agli artt. 25-bis1 e 25-novies, i delitti contro l’industria e il commercio e i delitti in materia di viola-zione del diritto d’autore; all’art. 25-decies, l’induviola-zione a non rendere dichiarazio-ni o a rendere dichiaraziodichiarazio-ni mendaci all’autorità giudiziaria; all’art. 25-undecies, i reati ambientali, e, all’art. 25-duodecies, l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Alcune modifiche ai reati-presupposto già contemplati sono state poi appor-tate, in particolare, dalla l. 6 novembre 2012, n. 190, che ha aggiunto, all’art. 25, il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e, all’art. 25-ter, il delitto di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c..
Da tenere inoltre presentie le modifiche man mano apportate alle singole fat-tispecie penali richiamate nei cataloghi dei reati-presupposto: si pensi, a titolo esemplificativo, alla l. 1 ottobre 2012, n. 172 che, ratificando e dando esecuzione alla Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfrutta-mento e l’abuso sessuale, ha sostituito il testo dell’art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile) e ha modificato quello dell’art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile).
Con la l. n. 186/201425 il legislatore introduce, nell’art. 25-octies, il nuovo de-litto di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.); con la l. n. 69/2015 modifica e integra l’art. 25-ter sui reati societari; con la l. n. 68/2015 modifica l’art. 25-undecies me-diante l’introduzione dei delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambien-tale, di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi, di associazione a
23 Peraltro, si segnala che la previsione dei delitti colposi all’interno del d.lgs. n. 231/2001 abbia reso problematico il coordinamento di tali fattispecie criminose con il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, dal momento che quest’ultimo appare teleologicamente orientato su responsabilità individuali dolose.
24 Sono state sollevate perplessità sulla norma “in bianco” prevista dall’art. 24-ter, comma 1, la quale fa riferimento ai «delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di stampo mafioso previste dallo stesso artico-lo», poiché si tratta di un rinvio ad un numero potenzialmente indeterminato di fattispecie, tale da poter provocare, a sua volta, una dilatazione eccessiva del sistema della responsabilità degli enti, in contrasto con il principio di tassatività di cui all’art. 2 d.lgs. n. 231/2001. Cfr. A. Presutti – A. Bernasconi, Manuale della responsabilità degli enti, Milano, 2013, p. 54.
25 Per un approfondimento critico in materia si veda A. Rossi, Note in prima lettura su responsabi-lità diretta degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici, in Riv. trim. dir. pen. cont., 2015, n. 1, p. 124 ss.
delinquere con l’aggravante ambientale, di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
Da ultimo, in ordine cronologico, si segnala l’introduzione con la l. n. 199/2016, nell’art. 25-quinquies, del reato di intermediazione illecita e sfrutta-mento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p.26.
4. L’INTERESSE E IL VANTAGGIO QUALI CRITERI OGGETTIVI