Il raccomandatario marittimo è un ausiliare dell’armatore che si occupa dell’espletamento delle operazioni amministrative e commerciali a favore di una nave in sosta nel porto. La normativa italiana include all’ interno della figura di raccomandatario anche le figure di mediatore e agente, ossia soggetti che, attraverso la stipula di un contratto, collaborano con un’impresa di navigazione, indipendentemente dalla durata del loro rapporto e delle mansioni svolte da tali soggetti.
Le funzioni di raccomandatario vengono espletate in una gamma amplissima di attività. Il primo tipo di mansione svolta da questa figura è connessa alla diffusione e alla propaganda nell’ambiente degli spedizionieri ed esportatori. In secondo luogo, il raccomandatario si occupa di espletare servizi di mera natura tecnica, tra i quali: ausilio nel momento di arrivo e partenza della nave e espletamento delle pratiche burocratiche, sanitarie, doganali e consolari, conclusione di contratti con le varie imprese che svolgono servizi all’ interno del porto, gestione della riscossione dei noli, gestione dei fondi destinati alle spese ordinarie e straordinarie, riparazioni della nave, gestione, custodia e riconsegna agli interessati delle merci sbarcate, calcolo delle stallie e controstallie, rilascio di polizze di carico, gestione delle liti relative alla perdita e al deterioramento delle merci; gestione dei contatti con le assicurazioni, gestioni delle liti relative a perdite od avarie, richiesta di accertamenti in via preventiva62. 60 Si riporta l’esempio del servizio idrico, il quale ha subìto una variazione della sua disciplina nel corso del tempo. Con il decreto legislativo n.152/2006, Norme in materia ambientale, il servizio idrico integrato è entrato nelle competenze degli Enti locali. 61 Circolare MIT del 17/04/2018. 62 Giorgio RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, parte prima, tomo secondo, Giuffrè editore, Milano, 1987, pagg. 1813 e ss.
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La normativa relativa all’istituto della raccomandazione è contenuta nel Codice della Navigazione. L’art. 287 prevede che in linea generale «al contratto di
raccomandazione si applichino le norme relative al mandato con rappresentanza»63.
L’atto che conferisce i poteri di rappresentanza al raccomandatario, è in base all’Art. 289 cod. nav., «depositato presso l’ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede,
per la pubblicazione nel registro».
Come è espresso nella legge 4 aprile 1977, n. 135, Disciplina della professione di
raccomandatario marittimo, l’esercizio dell’attività in questione richiede l’iscrizione
nell’elenco dei raccomandatari, istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura delle località dove ha sede una direzione marittima. Presso tali camere sono istituite commissioni il cui compito è quello di esaminare le domande di iscrizione pervenute e controllare l’idoneità dei soggetti. La figura dello spedizioniere è disciplinata da un atto normativo non recente, la l. 14 novembre 1941, n. 1442, modificato successivamente dal D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 76; mentre gli artt. 1732-1741 del Codice Civile provvedono a disciplinare il contratto di spedizione. Sono soggetti a tali leggi «gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie» (art.1, l. 1442/1941).
I soggetti che esercitano tali attività «sono soggetti alla dichiarazione di inizio
attività, che deve essere sottoposta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio e munita con le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta
63 Questa disposizione non è valida in svariati casi, esposti nell’ art. 290. Il Codice della Navigazione prevede:
«se il raccomandatario è preposto all’esercizio di una sede dell’impresa di navigazione o di quella di trasporto,
si applicano le norme relative agli institori. Quando il raccomandatario assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell’armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia.
Quando il raccomandatario assume l’obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell’armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza».
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in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) […], assegnando ad essi la relativa qualifica»64.
Per quanto riguarda il contratto di spedizione, l’art 1737 del Codice Civile sancisce che «il contratto di spedizione è un mandato65 con quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere operazioni accessorie66». Spesso le imprese di spedizioni hanno al proprio interno lo spedizioniere doganale, anche detto “doganalista”, una figura che ha funzione di rappresentanza dei proprietari delle merci per l’espletamento delle operazioni doganali67. 1.5.4 I servizi innominali
Come il nome stesso lascia intendere, i “servizi innominati” non sono stati menzionati nel testo di riforma. In questa categoria sono incluse tutte quelle attività che si svolgono all’ interno dello scalo marittimo ma che non appartengono al novero dei servizi sopracitati. Tra i più rappresentativi si ricordano il bunkeraggio, le provveditorie di bordo e il rifornimento. Simili attività sono sottoposte alla disciplina contenuta nell’ art. 68 cod. nav., il quale assoggetta coloro che svolgono tali attività al controllo del Comandante del porto. Inoltre, la legge in questione attribuisce al Capo del compartimento il potere di iscrivere questi soggetti ad appositi registri oppure di sottoporli ad altre restrizioni. Bisogna precisare come la legge 84/94, art. 8 co. 3, lett. h abbia trasferito questi poteri di vigilanza nelle mani dell’Autorità portuale68.
64 Art. 76, d. lgs 59/10 in revoca all’ art. 2, l. 1442/1941, che stabiliva presso i Consigli provinciali delle
corporazioni la creazione di un elenco autorizzato degli esercenti l’attività di spedizione.
65 Si fa dunque riferimento ad un mandato senza rappresentanza in quanto il mandatario che agisce in
proprio nome acquisisce i diritti, nonché gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con soggetti terzi, anche nel caso in cui questi ultimi abbiano cognizione della presenza del mandato. 66 Tra le prestazioni accessorie fornite dal soggetto in analisi sono comprese la custodia della merce, le verifiche doganali, l'imballaggio ed altri adempimenti di natura amministrativa, nonché tutte le operazioni necessarie utili al trasporto, come il ritiro e la consegna della merce. Cass. Civ. n. 4567/1997. 67 RIGHETTI, op.cit., pagg. 137 e ss. 68 Mauro CASANOVA, Monica BRIGNARDELLO, Diritto dei trasporti. Infrastrutture e accesso al mercato, vol. I, Milano, 2011, p.154.
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