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«I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono

servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo»47, pertanto, data la loro natura pubblicistica, la normativa vigente implica

che, in ambito di concorrenza, tali servizi vengano forniti in via esclusiva. Le innovazioni apportate con la legge 186/00 riguardano oltre alla definizione dei servizi in questione quali servizi di interesse generale atti a garantire la sicurezza della navigazione e dell’ approdo, la previsione riguardante la possibilità che il servizio sia reso obbligatorio con provvedimento dell’ Autorità marittima, la disciplina e l’organizzazione del servizio demandati all’ intesa tra l’Autorità marittima e portuale o, in caso di dissenso, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’individuazione dei criteri e dei meccanismi di formazione delle tariffe da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di un’istruttoria condotta congiuntamente dal Comando generale delle Capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’ utenza portuale.

Il servizio di pilotaggio può essere distinto in pilotaggio obbligatorio e pilotaggio facoltativo. L’obbligatorietà del servizio è sancita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti «nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle

navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente della Repubblica, una corporazione di piloti»48. Quest’ ultima gode di

persona giuridica, è dotata di un’autorità patrimoniale che esercita, attraverso la professionalità dei membri che ne fanno parte, un servizio indirizzato alla collettività, ossia la sicurezza della navigazione. Il servizio di pilotaggio non è gestito dall’ Ente a titolo di concessione. La corporazione è rigidamente sottoposta al controllo dell’Autorità marittima, sia per quanto riguarda la fase di formazione del personale, sia per lo svolgimento dell’attività stessa49.

Ai piloti sono attribuite le funzioni di assistenza al Comandante della nave nella scelta della rotta da seguire e delle manovre da attuare50.

Per quanto riguarda le tariffe dei servizi di pilotaggio così come per degli altri servizi appartenenti a questa categoria, esse «sono stabilite dal Ministero dei trasporti e della

47 Art. 1, l. 30 giugno 2000, n. 186. 48 Art. 86, cod. nav.

49 Art. 95, cod. nav. 50 Art. 93, cod. nav.

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navigazione sulla base di un’istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell’utenza portuale»51.

Per quanto concerne l’assetto organizzativo del servizio in analisi, questo è stabilito dall’ Autorità marittima in accordo con l’Autorità portuale. Nel caso in cui non sia raggiunta un’intesa tra le parti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad una decisione52.

Il rimorchio è l’operazione che determina lo «spostamento per acqua di una nave,

di un galleggiante o di un qualsiasi altro mobile mediante trazione o spinta da parte di un’altra nave. Il servizio può essere diviso in due categorie, il rimorchio-trasporto e il rimorchio-manovra. L’ elemento distintivo fra le due figure si basa sulla consegna degli elementi rimorchiati all’armatore del rimorchiatore, caratteristica presente nel rimorchio- trasporto e non nel rimorchio-manovra»53. Per quanto riguarda il regime della responsabilità, nel caso del rimorchio-manovra, «gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto si riferiscono esclusivamente alla trazione dell’elemento rimorchiato. Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta è affidata al comandante dl rimorchiatore»54. Nel caso del rimorchio-trasporto, invece, «gli obblighi e le responsabilità delle parti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto»55. Tale servizio implica quindi, una maggiore responsabilità da parte dell’armatore del rimorchiatore, il quale, oltre agli obblighi inerenti alla trazione, assume anche ulteriori responsabilità legate alla consegna. Differentemente dal pilotaggio, il rimorchio non è un servizio obbligatorio, ma può essere reso tale dall’ Autorità marittima56.

Per quanto riguarda l’ormeggio e il battellaggio, tali servizi vengono svolti da personale iscritto ad appositi registri.

L’ormeggio consiste nel fissare uno o più mezzi di ritenuta di una nave affinchè essi possano rimanere in una determinata posizione, resistendo all’azione degli agenti

51 Art. 2, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535. 52 Ibidem. 53 Antonio LEFEBRE D’OVIDIO, Gabriele PESCATORE, Manuale di diritto della navigazione, Milano, Giuffrè Editore, 2000, pagg. 551 e ss. 54 Art 103, cod. nav. 55 Art. 105, cod. nav. 56 Art. 1, l. 186/00.

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atmosferici. Gli ormeggiatori, in via generale, provvedono all’ ormeggio, al disormeggio e alla vigilanza della nave durante la sosta nel porto57.

Il personale addetto all’ esecuzione di tale servizio si riunisce in società cooperativa, «il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla

vigilanza e al controllo del Comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal Comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»58.

Il battellaggio, infine, consiste in un’attività di trasporto di persone e di beni necessari all’ attività delle navi ferme in rada o ormeggiate ai terminali.

Così come per gli altri servizi tecnico-nautici, trattandosi di un servizio che soddisfa l’interesse pubblico, anche per il battellaggio valgono le disposizioni introdotte dalla l. 186/00 che sottolineano la necessità di un assetto monopolistico nella fornitura del servizio. 1.5.2 I servizi di interesse generale Le disposizioni relative ai servizi di interesse generale sono contenute nell’ Art. 6, co.1, l. 84/94, il quale prevede che le Autorità portuali provvedano «all’affidamento e al controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1». Il co. 5 prevedeva che tali attività fossero affidate in concessione mediante gara pubblica. L’articolo disponeva inoltre che tali servizi fossero individuati con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, disposizione abrogata con il d. lgs. n. 232 del 2017. Quest’ultimo atto normativo ha provveduto inoltre alla revoca del d. m. del 14 novembre 1994, il quale identificava tra i servizi di interesse generale i «servizi di illuminazione, servizi di pulizia e raccolta rifiuti, servizio idrico, servizio di

manutenzione e riparazione, stazioni marittime passeggeri, servizi informatici e telematici, servizi informatici e il servizio ferroviario». L’ abrogazione dell’atto normativo in questione

è riconducibile all’ influenza del diritto comunitario sulla normativa nazionale59 che ha

57 LEFEBRE D’OVIDIO, PESCATORE, op.cit. pag. 152. 58 Art. 10, co. 1 quinquies, D.L. 13 dicembre 2017, n. 232.

59 Di particolare importanza risulta l’emanazione del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , Codice dei contratti pubblici, che disciplina le concessioni di servizi.

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prodotto l’effetto di ridurre la lista di tali servizi, consentendo modalità di gestione più ampie e diverse rispetto alla sola concessione60.

Alla luce del mutato quadro normativo, le Autorità portuali dovranno di volta in volta «valutare se l’attività che intendono disciplinare rientri nelle loro competenze

istituzionali e, in caso affermativo, se sia qualificabile come servizio di interesse generale, se vi sia domanda da parte delle generalità dei potenziali utenti presenti in porto tale da giustificare la presenza del servizio stesso e quindi individuarne le modalità organizzative alla luce delle vigenti disposizioni in materia61».