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I soggetti attivi e l’oggetto materiale del reato

CAPITOLO V: LA NUOVA DISCIPLINA DELLE FALSE

4. I soggetti attivi e l’oggetto materiale del reato

Le nuove fattispecie mantengono il tradizionale schema del reato proprio, indicando quali soggetti attivi del reato: “gli amministratori, i direttori

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori”401. È così confermata la scelta operata con il d.lgs.

61/2002 di espungere i promotori e i soci fondatori, escludendo dall’ambito della fattispecie le ipotesi di falsità nella fase costitutiva.

Se non si registra alcuna novità per quanto riguarda le figure degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori, l’inserimento dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili nell’art. 2621 c.c. lascia perplessi gli interpreti: la presenza di questa figura, introdotta dalla legge sul risparmio e disciplinata dall’art. 154-bis T.U.F., è contemplata esclusivamente nelle società con titoli quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine; pertanto il suo richiamo nell’ambito della disposizione dedicata alle società non quotate sarebbe da attribuire ad un errore da parte del legislatore402.

400 D’AVIRRO, op. cit., 72.

401 Per gli aspetti riguardanti l’ammissibilità della responsabilità di soggetti esterni a titolo

concorsuale e l’inclusione nel novero dei soggetti attivi delle figure richiamate da leggi speciali si rinvia a quanto già illustrato nel II° capitolo (p. 37).

402 MANES, cit., 13.

175 È stato inoltre stigmatizzato in dottrina il mancato inserimento delle figure corrispondenti agli amministratori e ai sindaci previste nei modelli alternativi di governance societaria, introdotti con il d.lgs. n. 6/2003403. In ogni caso, come già affermato in precedenza, anche alla luce delle nuove disposizioni è possibile compensare tale carenza applicando l’art. 223-septies disp. att. c.c., che estende le previsioni riguardanti amministratori e sindaci (per quanto compatibili) anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che adottano il sistema dualistico, nonché ai membri del consiglio di amministrazione e del compitato per il controllo sulla gestione, in caso di adozione del sistema monistico404.

La descrizione dell’oggetto materiale del reato non presenta profili di discontinuità rispetto alle formulazioni previgenti. I veicoli della falsità individuati dal legislatore sono: i bilanci405, le relazioni e le altre comunicazioni sociali “dirette ai soci o al pubblico” e “previste dalla legge”.

Il legislatore ha ripreso le due principali innovazioni introdotte dalla

documenti contabili non è idonea a fondare la responsabilità di soggetti dotati di poteri simili in altre tipologie di società, poiché l’estensione delle qualifiche ex art. 2639 c.c. è applicabile avendo riguardo alla tipicità della qualifica nel contesto di riferimento. In senso contrario, MAZZACUVA-AMATI, Diritto penale dell’economia, Milano, Wolters Kluwer, 2018, 80, secondo cui l’inserimento di un soggetto dotato delle medesime qualifiche, all’interno dell’organigramma aziendale di una società non quotata, potrebbe assumere direttamente rilievo in ragione del richiamo operato dall’art. 2621 c.c.

403 SEMINARA, op. ult. cit., 814.

404 MADÌA, I reati societari; in RAMPIONI (a cura di), Diritto penale dell’economia, Torino,

Giappichelli, 2017, 98.

Si rimanda inoltre alle considerazioni già svolte in sede di analisi della disciplina previgente, a pagina 115.

405 MEZZETTI, cit., 15. Per quanto concerne le componenti del bilancio d’esercizio è avvenuto

un fenomeno di successione mediata di norma penali. Come riportato nel I° capitolo, il d.lgs. n. 139/2015, recependo la direttiva 2013/34, ha introdotto l’art. 2425-ter e modificato il testo dell’art. 2423 c.c., rendendo obbligatoria la redazione del rendiconto finanziario. Questo documento, a far data dal 1/1/2016, è dunque diventato un componente obbligatorio del bilancio d’esercizio.

176 riforma del 2002, riguardo l’oggetto materiale del reato: la maggiore tipizzazione dovuta alla previsione in forza di legge e la natura pluridirezionale, tale da escludere le comunicazioni a destinatario unico e determinato.

Un’importante novità consiste nella cancellazione, per le sole società quotate (ed equiparate) dell’inciso “previste dalla legge”: in tal modo si amplia l’area dei potenziali veicoli del mendacio penalmente rilevanti, includendo ad esempio le conferenze stampa degli amministratori delegati406.

È stato inserito nuovamente, come già nelle disposizioni riscritte nel 2002, l’espresso riferimento al gruppo societario, confermando l’inclusione del bilancio consolidato quale veicolo materiale della falsità407.

5. Le modalità della condotta

Le novità più significative e controverse, presenti nella riforma attuata con la legge n. 69/2015, investono l’elemento oggettivo delle fattispecie. Assume senza alcun dubbio preminente importanza l’auspicata eliminazione delle soglie percentuali, sia quelle riferite al patrimonio netto e al risultato economico d’esercizio, sia la franchigia del 10% sulle valutazioni estimative. È

406 AMBROSETTI-MEZZETTI-RONCO, op. cit., 144, secondo cui doveva essere cancellata

anche la previsione del requisito di tipizzazione legale per le società riferite all’ipotesi ex art. 2621, in quanto le medesime comunicazioni “informali” o spontanee possono produrre effetti distorsivi nel mercato delle società non quotate.

407 Per considerazioni più approfondite circa le particolarità del falso contenuto nel bilancio

d’esercizio, si rimanda alle considerazioni elaborate nel II° capitolo, a pagina 41.

Per quanto riguarda la rilevanza penale ai sensi delle disposizioni incriminatrici del c.d. “bilancio-tipo” e dei bilanci straordinari, si rimanda alle considerazioni svolte nei capitoli precedenti.

177 stato mantenuto al contrario il requisito di idoneità ingannatoria, seppur modificato nella differente formula “in modo concretamente idoneo ad indurre

altri in errore”. Espunta dalla nuova formulazione l’alterazione sensibile,

considerata già come una soglia generale della falsità, rispetto a cui però fa da contraltare l’inserimento dell’aggettivo “rilevanti” a fianco alla formula “fatti

materiali”408.

Le nuove fattispecie, in continuità con la tradizione, prevedono due modalità alternative di realizzazione del reato: una attiva e l’altra omissiva.

Sul versante della condotta attiva sono puniti quei soggetti qualificati i quali “espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero”, aventi ad oggetto le condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società, oltre che i beni posseduti o amministrati da questa per conto di terzi. Assumono pertanto rilevanza penale le condotte volte a realizzare una immutatio veri nei confronti dei destinatari dell’informazione, attraverso l’esposizione di dati falsi. La condotta ha carattere unitario: in presenza di più falsità contenute nella medesima comunicazione sarà integrato un solo illecito409.

È inoltre presente una discrepanza nella descrizione dell’ipotesi commissiva tra l’art. 2621 c.c. e l’art. 2622 c.c.: nell’ambito delle false comunicazioni sociali delle società quotate, i “fatti materiali” esposti non presentano il requisito della “rilevanza”. Rinviando per l’esame circa il significato della formula impiegata dal legislatore, pare opportuno riportare la

408 MADÌA, cit., 99.

409 MANES, cit., 18, secondo il quale “nell’ipotesi di pluralità di “voci infedeli” nel bilancio deve ritenersi comunque “l’unicità del comportamento criminoso” in quanto l’indicazione testuale è di una naturale possibile molteplicità di infedeltà che non alterano il profilo della medesima condotta”.

178 spiegazione che alcuni autori hanno fornito circa tale differenza: il riferimento alla rilevanza sarebbe stato omesso nella disposizione incriminatrice riferita alle società quotate, in ragione del carattere fortemente spersonalizzato degli stakeholders, tale da rendere le comunicazioni sociali l’unico strumento di carattere informativo sul quale basare le proprie scelte economiche. Al contrario, nell’ambito delle società con una base azionaria più ristretta, vi sarebbero ulteriori canali comunicativi ad integrare le conoscenze circa lo stato di salute della società410.

Si prevede, quindi, l’omissione di “fatti materiali rilevanti la cui

comunicazione è imposta dalla legge”. Per la dottrina maggioritaria anche nelle

nuove disposizioni questa non consisterebbe in realtà una condotta omissiva propria, bensì nell’esposizione di informazioni reticenti. Il richiamo alla previsione legislativa disattesa dev’essere quindi riferito al contenuto informativo della comunicazione, da ricercare caso per caso nelle disposizioni sparse nella disciplina civilistica di riferimento411.

6. I “fatti materiali rilevanti” e l’idoneità ingannatoria

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