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Inevitabile chiedersi se le

3. I valori sottesi all’unitarietà della giurisdizione

Nell’individuare i valori sottesi all’unitarietà della giurisdizione oc- corre muovere dalla disciplina dei diritti costituzionali, la quale trova una tra le sue maggiori garanzie nella riserva di giurisdizione18. Stabilire, infatti, che le libertà costituzionali e, anzitutto, la libertà personale pos- sano essere limitate solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria assu- me un significato garantistico solo qualora l’organo sia del tutto sgancia- to dagli organi che partecipano alla definizione della fattispecie generale e astratta, ossia al momento del disporre. Da questo punto di vista l’idea del Costituente era ed è molto chiara: il diritto costituzionale del singolo può subire limitazioni solo ad opera di un organo che è soggetto soltan- to alla legge, che è del tutto indipendente e che è separato ed autonomo da ogni altro potere. A tal punto separato, da un lato, da non sopportare nemmeno forme gerarchiche endogene e da configurarsi come un pote- re diffuso; dall’altro, da non aver bisogno nemmeno per gli atti di mag- giore rilevanza di forme di esternazione solenne, attraverso il Capo dello Stato. La giustizia – dispone l’art. 101 Cost. – è amministrata “nel nome del popolo”, e non più nel nome del Re o del Capo dello Stato: la volontà dell’ente è espressa direttamente dalla persona fisica titolare dell’organo giurisdizionale.

tale e tanto potere subiva due limiti nel modello costituzionale: l’u- nitarietà del giudice e il divieto di sottoporre a giudizio gli altri poteri dello Stato. Questo secondo limite – come è noto – è venuto parzialmente meno con la revisione dell’art. 68 Cost. e dell’art. 96 Cost.; mentre il primo è esistito solo sulla Carta, dal momento che non ha impedito il proliferare di giudici speciali.

in questa prospettiva, dunque, l’unitarietà rappresenta un fattore di equilibrio istituzionale, perché la specialità del giudice spesso ne rende difficile l’inquadramento istituzionale e pone in crisi quell’assetto di checks

and balances delineato dal Costituente.

in secondo luogo, il principio unitario tende a realizzare la certezza del diritto. Non ci si nasconde che quest’ultima appaia, per molti aspetti, una chimera; né si ignora che essa dipende in larga misura dal sistema delle fonti del diritto e dal drafting normativo; né ancora si vuole accedere a concezioni ottocentesche che vedevano nel giudice e solo nel giudice la bocca della legge. Ma risulta evidente che l’unità della giurisdizione favo- risca l’unità dell’interpretazione.

Esigenza che era ben presente ai Costituenti, i quali nell’art. 111, com- ma 7, hanno sostanzialmente costituzionalizzato la funzione nomofilatti- ca della Corte di Cassazione, prevedendo la ricorribilità ad essa per viola- zione di legge conto le sentenze e contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e spe- ciali. una norma che avrebbe dovuto escludere contrasti giurisprudenzia- li, almeno in ultimo grado, e che tuttavia trova una deroga non secondaria nel comma successivo dello stesso art. 111, laddove si limita il ricorso in Cassazione contro le decisioni dei giudici speciali ai soli motivi inerenti alla giurisdizione. Basti pensare all’annosa questione della pregiudizialità dell’annullamento dell’atto amministrativo per il risarcimento degli inte- ressi legittimi19.

Vi è, poi, un’intuitiva esigenza di semplificazione, in quanto l’unitarie- tà della giurisdizione evita le omonime questioni e gli omonimi conflitti, a tutto vantaggio dell’effettività della tutela degli interessi dei singoli. Vero è che il problema è stato in parte sdrammatizzato dall’innovazione del- la translatio iudicii20, ma è altrettanto vero che l’introduzione dell’istituto sembra quasi stare a sottolineare l’artificiosità della differenziazione tra

giudici ordinari e giudici amministrativi, rispetto ad un processo che, in- dipendentemente dalla situazione giuridica soggettiva che viene in rilievo, cerca sempre di più di strutturarsi come unitario.

L’indipendenza dell’organo trova, inoltre, una garanzia maggiore in un assetto unitario della giurisdizione. Per averne conferma è sufficiente ri- flettere sulla garanzia costituzionale del cosiddetto organo di autogoverno della magistratura ordinaria, il CSM, il quale è previsto e disciplinato dalla Costituzione, mentre i Consigli di Presidenza della Giustizia amministra- tiva e della giustizia contabile non godono di un’espressa garanzia costitu- zionale, con la conseguenza che, ad esempio, è loro preclusa la possibilità di sollevare i conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

L’unità della giurisdizione è, poi, apprezzabile sotto un profilo istitu- zionale: è ovvio, infatti, che l’introduzione di giudici speciali o di figure para-giurisdizionali, spesso assistite da minori garanzie di indipendenza, favorisca una scivolosa contiguità con il potere politico o, comunque, con gli organi del circuito democratico-rappresentativo.

il principio unitario agevola, altresì, la conoscenza da parte del cit- tadino delle regole processuali e ciò potrebbe tradursi in una maggiore consapevolezza dei tempi e dei modi della tutela dei propri diritti.

un altro vantaggio dell’unitarietà potrebbe consistere nella prevedibile riduzione del contenzioso, quantomeno perché le questioni verrebbero trat- tate necessariamente in modo unitario e non vi sarebbe più la possibilità di ricorrere per lo stesso fatto giuridico ad una molteplicità di giudici.

L’unità, infine, varrebbe ad eliminare o almeno a ridurre gli ambiti della giustizia domestica o corporativa, che tutto è tranne che giustizia, atteso che è amministrata da giudici che per definizione non sono ter- zi, appartenendo alla stessa corporazione di cui dovrebbero sanzionare i membri. Paradigmatico, in proposito, è il caso dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, che assai raramente adottano sanzioni nei riguardi dei propri iscritti; nei pochi casi in cui ciò avviene, peraltro, l’intento sem- bra essere più quello di tutelare la corporazione e gli altri avvocati che quello di garantire i consumatori o l’interesse generale, al punto tale che l’Antitrust ha avuto modo di aprire un procedimento per intesa restrittiva della concorrenza proprio contro una sanzione comminata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia21.

4. I singoli giudici speciali tra interessi pubblici e norme sulla

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