Nel corso del presente lavoro, dimostrata la perdurante rilevanza del fenomeno successorio e analizzati alcuni degli aspetti più significativi dei due istituti che maggiormente caratterizzano la rigidità del sistema successorio italiano, il divieto dei patti successori e, soprattutto, la successione necessaria, si è infine provveduto a comparare quest’ultima con il sistema di protezione dei legittimari previsto in Francia e in Germania, nonché con la precipua tutela giudiziale offerta in Inghilterra ad una particolare cerchia di soggetti (non necessariamente in questo caso stretti congiunti) nella forma delle family provisions: orbene, ad esito di tale esame comparatistico, è possibile formulare alcune osservazioni di carattere conclusivo. In primo luogo, si può notare come il sistema successorio francese, storicamente il più vicino a quello italiano, ha vissuto nel 2006 una riforma di vasta portata, la quale ha inciso profondamente sui meccanismi di azione della successione necessaria: essa, nell’ottica di una rivoluzione copernicana che non pone più al centro la tutela della famiglia, bensì dell’individuo, ha comportato un passaggio da una tutela di tipo reale ad una di tipo obbligatorio, sulla base del modello tedesco; inoltre, molto significativa si è rivelata la riduzione dei tempi di prescrizione dell’azione di riduzione, che ne ha ulteriormente limitato le previe dirompenti potenzialità. In secondo luogo, a proposito della legittima tedesca, fin dalla redazione del BGB operante nella forma di Pflichtteil, dunque di
mero diritto di credito sull’eredità, a protezione del quale operano dunque le ordinarie tutele, si può notare come questa costituisca senza dubbio la forma di protezione dei legittimari più conforme con la prospettiva veicolata dall’Unione Europea, dapprima (e a livello prioritario) nei fondamentali principi di libertà di circolazione dei beni e delle persone fondanti il mercato unico e formulati nei Trattati, successivamente emergente anche dall’importantissimo Regolamento n. 650 in materia di successioni, atto di diritto internazionale privato che tradisce, nondimeno, anche in un ambito sensibile quale quello successorio, una chiara prospettiva ordoliberale che, nel favor verso l’autonomia privata, ravvede un ulteriore strumento di espansione e consolidamento del mercato interno. In terzo luogo, si è considerato il modello successorio inglese, che non istituisce forma di successione necessaria propriamente detta, ma offre, ad alcune particolari categorie di persone, un sussidio economico commisurato a molteplici parametri e sottoposto alla discrezionalità del giudice: un siffatto congegno, guardando più ai meriti nei confronti del de cuius che ai meri rapporti di sangue, se da un lato appare quello maggiormente conforme a giustizia, dall’altro sembra carente in termini di certezza del diritto, sottoponendo tali decisioni al quasi completo arbitrio del giudice. Ciò considerato, può notarsi in conclusione come, anche in un settore apparentemente dominato da un tecnicismo di sapore quasi esoterico, quale quello successorio, specie nel precipuo ambito della successione necessaria, il piano tecnico è intimamente connesso con quello assiologico, che ne costituisce il fondamento e ne fissa l’orizzonte: in tal modo, tutte le norme, anche le più apparentemente neutre e meramente operative, se lette unitariamente si mostrano espressive di principi e di scelte valoriali compiute dal legislatore. In una tale ottica, una eventuale riforma dei meccanismi di tutela dei legittimari, che per come è oggi designata appare anzitutto destinata alla tutela del patrimonio e dell’istituzione familiare in sé considerata, non potrebbe
considerarsi assiologicamente neutra, ma comporterebbe, come sottolineato per il caso francese, un cambiamento di prospettiva valoriale, sicché si ritiene che ogni possibile modifica della legge vigente debba essere attentamente studiata e ponderata. Alla luce di quanto visto in precedenza, orbene, sono astrattamente concepibili tre ipotesi di revisione della successione necessaria nel nostro ordinamento: in primo luogo, secondo una prospettiva maggiormente conservatrice dell’assetto vigente e dei valori da esso veicolati, si prospetta un intervento puntuale del legislatore su alcuni suoi singoli aspetti, quali potrebbero essere il quantum della quota disponibile, il novero dei soggetti legittimati, o ancora il tempo di prescrizione dell’azione di riduzione; in secondo luogo, il legislatore potrebbe seguire il modello tedesco, già ispiratore della riforma francese, con un più risoluto intervento che involga il meccanismo di funzionamento dell’azione di riduzione e della succedanea azione di restituzione: in tale prospettiva, si ricondurrebbe la tutela del legittimario nell’alveo dei rapporti obbligatori, riconoscendo al legittimario un diritto di credito nei confronti del beneficiario della eventuale disposizione lesiva; infine, nel segno di una autonomia testamentaria priva di limiti, si pone un’alternativa più radicale, quella di estirpare in toto la tutela dei legittimari dal nostro ordinamento, sostituendola con una forma di tutela più limitata e affatto differente, le c.d. family provisions, la cui attribuzione verrebbe peraltro subordinata ad una previa decisione giudiziaria.
Ebbene, se alla prima di queste alternative potrebbe essere addebitata una mancanza di coraggio, in quanto il legislatore si mostrerebbe vincolato, in tal modo, al risalente retaggio codicistico e ai valori in esso introiettati, d’altra parte si ritiene che l’ultima, oltre che porre la complessa e dibattuta questione della copertura costituzionale della legittima nel nostro Paese, si porrebbe in una discontinuità forse eccessiva con il sistema vigente, configurandone un vero e proprio
ribaltamento, a livello assiologico prima ancora che tecnico-operativo. Diversamente, una soluzione maggiormente di compromesso sembra quella offerta dal modello “franco-tedesco”: in effetti, trasformare la legittima in natura in una legittima in valore permetterebbe, ad un tempo, di ovviare alle plurime istanze provenienti dall’Europa in termini di circolazione dei beni e di sviluppo del mercato unico, e di preservare al contempo una forma di tutela necessaria per alcune categorie di congiunti; a quest’ultimo proposito, sarebbe forse opportuno, semmai, rivedere ed espandere il novero dei soggetti tutelati, secondo un intervento prudente che il legislatore dovrebbe comunque considerare cum grano salis. Orbene, proprio nel senso suddetto si è espressa l’autorevole proposta di modifica del Consiglio nazionale del notariato, chiaramente ispirata al modello tedesco; più recentemente, inoltre, nello scorso mese di febbraio, il Governo italiano ha approvato un disegno di legge delega volto alla revisione di un largo novero di istituti previsti dal nostro Codice civile, comprensivo anche di un intervento di riforma della successione necessaria che pare andare nella medesima direzione: qualora un siffatto impianto normativo divenisse legge, produrrebbe, laddove calibrato nei termini previamente descritti, un avvicendamento storico, in termini valoriali ancora prima che tecnici, da un modello di successione statico, incentrato sulla tutela della famiglia e fortemente limitativo dell’autonomia individuale, a un modello, invece, più dinamico, calibrato primariamente sulla protezione dell’individuo, che pur preservando una tutela obbligatoria per un novero ristretto di soggetti non ponga limiti di tipo qualitativo alle scelte del de cuius; in tal modo, diverrebbe possibile anche intervenire sul divieto dei patti successori, la cui effettiva ratio essendi verrebbe meno insieme alla tutela reale dei legittimari: in questo senso, pare condivisibile, anche in questo caso, rifarsi al modello tedesco, abrogando il divieto di patti istitutivi e rinunziativi, o quanto meno consentire quest’ultima categoria di accordi, così come proposto dal
Consiglio nazionale del notariato. Solo all’esito di una riforma di tale portata, dunque, l’autonomia individuale potrebbe dirsi tutelata davvero usque ad vitae supremum exitum e il sistema successorio italiano dirsi coerente, finalmente, con le libertà fondanti il mercato unico europeo.
B
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