• Non ci sono risultati.

Il campo d’applicazione del regolamento (art 1)

2.2. La struttura del regolamento (CE) n 1346/2000

2.2.3. Il campo d’applicazione del regolamento (art 1)

E’ l’art. 1 n. 1 ad individuare il campo di applicazione e le materie soggette al regolamento.

Per rientrare nella sfera della regolamentazione comunitaria la procedura d’insolvenza deve necessariamente avere, sul piano oggettivo, quattro caratteristiche (56).

attuali), ivi, 1991, p. 667 ss.

56) V

IRGÒS-GARCIMARTÌN,The European Insolvency Regulation: Law and Practice, The Hague, 2004, p.

1 61

Si deve trattare di una procedura concorsuale, fondata sull’insolvenza del debitore e che comporti lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso con la designazione di un curatore. Vanno espunti i rimedi giurisdizionali non dotati del requisito della concorsualità che non coinvolgono cioè la totalità dei creditori ma sono posti a tutela di singoli soggetti. Il regolamento, dunque, non si applica a tutti i procedimenti intrapresi individualmente da un creditore a proprio vantaggio.

Deve trattarsi, poi, di una procedura d’insolvenza. Questo significa che la procedura deve essere basata sull’insolvenza del debitore. Il regolamento non fornisce una nozione autonoma di tale concetto ma ne lascia la determinazione alla lex fori dello Stato membro interessato. Nel rispondere alla questione se un debitore debba, o meno, considerarsi insolvente, dunque, si farà riferimento alla legge nazionale, non avendo il regolamento, tra i proprio scopi, quello di creare una legislazione uniforme con riguardo al concetto d’insolvenza (57

).

La procedura deve implicare il trasferimento ad altra persona dei poteri di amministrazione relativi ai beni della massa. Lo spossessamento, peraltro, può essere sia totale che parziale.(58)

La procedura, infine, deve implicare la nomina di una curatore (59).

L’art. 2 lett. b) definisce il curatore, in un’accezione molto ampia, come qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari prevedendo poi l’elenco di tali persone e organi in un apposito allegato C (60

).

La disciplina di quest’istituto è prevista all’art. 18 che individua i poteri che il curatore di una procedura d’insolvenza può esercitare negli altri Stati membri, a seguito della decisione di apertura automaticamente.

La natura precettiva di questa norma risulta dubbia se messa a confronto con l’art. 2 lett. a) che individua le procedure cui si applica il regolamento in quelle previste

57) V

ALLENS, Procédures d’insolvabilité: présentation du réglement sur les procédures d’insolvabilité, in

Lamy Droit Commercial, n. 125, agosto-settembre, 2002. 58) C

ARBONE, in Diritto processuale civile e commerciale comunitario, a cura di Carbone, Frigo, Fumagalli, Milano, 2004, p. 98.

59) Sulla cui definizione vedi in seguito. 60

2 62

all’allegato A dove figurano procedure che non necessariamente soddisfano i quattro requisiti sopra elencati.

Al riguardo, parte della dottrina ritiene che la previsione in esame possa costituire una sorta di guida rispetto all’inserimento negli allegati di nuove procedure previste dalle leggi nazionali ai sensi dell’art. 45 (61

).

Il par. 2 dell’art. 1 esclude dal campo di applicazione del regolamento particolari categorie. Le procedure d’insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici o gli enti creditizi (62), le imprese d’investimento (63) che forniscono servizi che implicano la detenzione di fondi o di valori mobiliari di terzi, agli organismi d’investimento collettivo cui, come ricordato nel considerando 9 si applica un regime particolare poichè le autorità nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di intervento molto ampi. Queste categorie sono state escluse dal campo di applicazione del regolamento in quanto già disciplinate da separate direttive in materia.

In particolare, con riferimento alle imprese assicuratrici, la Direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione si occupa del problema dell’insolvenza di tali istituti (64

).

Sulla base del principio di efficienza ed efficacia enunciato al considerando 2, la normativa comunitaria si applicherebbe solo in caso d’insolvenza transfrontaliera.(65

)

61

) DE CESARI-MONTELLA, Insolvenza transfrontaliera e giurisdizione italiana, Competenza

internazionale e riconoscimento delle decisioni, in Il Fall., (Monografie), 2009. 62) G

ALLETTI,L’insolvenza transfrontaliera nel settore bancario, in Banca, borsa tit. credito, 2006, I, p. 546; DASSESSE-ISAACS-PENN, EC Banking Law, 1999, Lloyd's of London Press, Prima direttiva del

Consiglio del 12 dicembre 1977, n. 780 relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (77/780/CEE) in G.U. n. L 322 del 17.12.1977, come abrogata dall’ art. 67 della Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, che aggiungendo il punto b) seguente definisce un ente creditizio come: a) un’impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto; oppure b) un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. (Comma così sostituito dall'art. 1 della Direttiva 2000/28/CE).

63) La definizione di “impresa di investimento” è fornita dalla Direttiva 93/22/CE, come modificata dalla

Direttiva 95/26/CE, reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu, all’art. 1, comma 1, punto 2 come: una persona giuridica che esercita abitualmente una professione o un’attività consistente nel prestare a terzi un servizio d’investimento a titolo professionale.

64) Il testo della Direttiva è reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu. 65) F

UMAGALLI, Il Regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, in Riv. dir. proc., 2001, p. 685; OLIVIERI, Il regolamento comunitario sulle procedure d’insolvenza (Reg. CE 1346/2000), www.judicium.it, 3; ROUSSEL GALLE, Jour. dr. int., 08, p. 139.

3 63

Vi è, però, autorevole dottrina che ritiene che il regolamento si applichi ad ogni procedura insolvenza.(66)

Il regolamento è completato, quanto al campo di applicazione oggettiva, da alcuni allegati. L’allegato A indica, per ciascun Paese membro, le singole procedure nazionali cui esso si applica. Con riferimento alla giurisdizione italiana il regolamento si applica a procedure d’insolvenza quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, l’amministrazione controllata. Va, infine, ricordato che il regolamento sull’insolvenza si applica solo agli effetti intra- europei delle procedure d’insolvenza, mentre non regola le situazioni tra Stati membri e Stati esteri in relazione alle procedure d’insolvenza. Tantomeno il regolamento è applicabile ai rapporti intra-statali. (67)

Documenti correlati