1.5 Quadro normativo e attualità
1.5.2 Il caso Avastin-Lucentis
Il 26 febbraio 2004 la FDA rilascia a Genentech, una società controllata da Roche, l’AIC della specialità medicinale Avastin (bevacizumab) per gli Stati Uniti. Il 12 gennaio 2005, al termine di una procedura centralizzata, Roche ha ottenuto l’AIC dell’Avastin da parte dell’EMA e della Commissione Europea. In data 11 ottobre
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2005, l’AIFA ha quindi concesso l’AIC per Avastin relativamente al mercato italiano per il trattamento in prima linea del carcinoma del colon e del retto metastatico36.
Il 31 gennaio 2006, Macugen ottiene l'AIC centralizzata europea per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD) e in Italia viene inserito in fascia di rimborsabilità C (Determina AIFA del 5 ottobre 2006)37.
Il 30 giugno 2006, la FDA concede a Genentech l'AIC per gli Stati Uniti per il farmaco Lucentis (ranibizumab) per la terapia della degenerazione maculare correlata all'età (AMD). In base ad un accordo di sviluppo e commercializzazione esclusiva del Lucentis con Genentech/Roche, Novartis richiede all'EMA, con procedura centralizzata, l'AIC per il Lucentis con l'indicazione della degenerazione maculare correlata all'età, che ottiene il 22 Gennaio 2007 36.
Con Determina AIFA del 23 maggio 2007 38, Avastin viene incluso nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del SSN ai sensi della L. 648/1996 per l'indicazione terapeutica: trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma
neaovascolare.
Il 31 maggio 2007, Novartis ottiene dall'AIFA l'AIC per il Lucentis per la degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD) ed è classificata in classe di rimborsabilità C 39.
Lucentis e Macugen, con Determina AIFA del 4 dicembre 2008 40, ottengono la classificazione in classe di rimborsabilità H e vengono inseriti nel Registro di Monitoraggio AIFA.
In considerazione dell'inserimento di Lucentis e Macugen in fascia H, l'AIFA è intervenuta ai sensi del DL n. 536/96 32 (che esclude la copertura da parte del SSN dei costi di un farmaco impiegato off-label in presenza di una "valida alternativa terapeutica") per circoscrivere l'utilizzo di Avastin a carico del SSN. Con Determina AIFA del 04 marzo 2009 41, la rimborsabilità di Avastin resta a carico del SSN per il trattamento delle maculopatie essudative non correlate all'età, del glaucoma neovascolare e della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età già in trattamento con bevacizumab. A seguito della Sentenza n. 13777 del 27 maggio 2010 del TAR del Lazio 42, che annulla la rimborsabilità del bevacizumab a carico del SSN nella terapia della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età già in trattamento con bevacizumab, con Determina
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AIFA del 28 ottobre 2010 43 la rimborsabilità di Avastin viene limitata al trattamento delle maculopatie essudative non correlate all'età e del glaucoma neovascolare.
Il 30 agosto 2012, a seguito di una valutazione sul profilo di sicurezza da parte del CHMP, viene emanata la decisione EMA/H/C/000582-II/0044 con cui si modifica l'RCP di Avastin, con riferimento a segnalazioni di gravi eventi avversi di tipo sistemico in seguito ad iniezione intra-oculare.
Il 03 ottobre 2012 44, AIFA emette una Comunicazione riguardante le modifiche del RCP di Avastin, che controindica l'uso intravitreale del farmaco.
A seguito della variazione del RCP di Avastin, la CTS (Commissione Tecnico Scientifica) dell'AIFA, nella seduta del 26 e 27 settembre 2012 dispone:
la rimozione dell'indicazione d'uso intravitreale di Avastin dalla lista di cui alla L. 628 per gli usi ancora previsti;
la predisposizione di un sistema di monitoraggio specifico e raccolta dati sui pazienti che sarebbero passati da Avastin ad altro trattamento;
la richiesta alle Regioni dei dati sulle reazioni avverse locali e sistemiche rilevate con l'uso intravitreale di Avastin.
Con Determina del 18 ottobre 2012 45, AIFA esclude definitivamente Avastin dalla Lista 648.
Con comunicato del 18 ottobre 2012 46 prot. STDG 1886.P , l'AIFA dichiara che "ferma restando l'escusione di Avastin dalla legge n. 648/96, si fa presente che per
gli usi off label di questo prodotto i medici, sulla base delle proprie valutazioni e responsabilità, potranno comunque in applicazione della legge n. 94/1998 (c.d. Di Bella) prescrivere il suddetto farmaco".
Nella comunicazione del 22 novembre 2012 47, in risposta all’Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO), AIFA precisa che la decisione di escludere Avastin è scaturita dalla segnalazione di gravi eventi avversi sistemici, in linea con i risultati dello studio CATT.
Il 26 novembre 2012, con Determina n. 711/2012 48, Lucentis ottiene da AIFA l'AIC per le nuove indicazioni: trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare diabetico (DME) e dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale).
Il 6 febbraio 2013, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dopo segnalazione da parte di alcune associazioni e della Società Oftalmologica Italiana (SOI), avvia una istruttoria nei confronti delle società Novartis, Roche e
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Genentech per accertare l’esistenza l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato delle cure destinate alle maculopatie essudative36.
Nell’aprile 2013, la WHO ha inserito bevacizumab tra i medicinali essenziali quale unico farmaco anti-VEGF nella sezione dei preparati oftalmici49.
Con nota del 06 maggio 2013, AIFA chiede ai Responsabili di Farmacovigilanza di fornire i dati di uso di Avastin e Lucentis per via intravitreale dal 2011 al 2013 e di indicare l’eventuale insorgenza di reazioni avverse (ADR)50.
Con decisione della Commissione Europea del 4 luglio 2013, Lucentis ottiene l’autorizzazione per il trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV) secondaria a miopia patologica (PM), ad oggi non ancora rimborsato in Italia dal SSN2.
Nella riunione del 27 febbraio 2014, l’AGCM impone una multa di 180 milioni di euro a Novartis e Roche per la costituzione di un cartello volto a favorire il più costoso farmaco Lucentis36.
Con Determina AIFA del 14 Marzo 2014, Eylea (aflibercept), già classificato in fascia C(nn), ottiene il rimborso a carico del SSN per il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età e viene inserito nel Registro di Monitoraggio AIFA51.
Il Consiglio Superiore di Sanità (CSS), nella seduta del 15 aprile 2014, a seguito della richiesta di impiego del medicinale Avastin nella AMD, alla luce del parere dell’Antitrust e dell’analisi degli studi clinici di confronto tra le due molecole, ha valutato che “i medicinali Avastin e Lucentis, pur nella diversità strutturale e
farmacologica, non presentano differenze statisticamente significative dal punto di vista dell’efficacia e della sicurezza nella terapia dell’AMD” e ritiene che sussistano le condizioni per l’applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. 36/2014” 52, ora convertito in Legge n. 79 del 16 maggio 2014.