PARTE SECONDA: INQUADRAMENTO GIURIDICO
2.1 L’evoluzione storica del diritto di famiglia nella Cina moderna
2.1.1 Il concetto di famiglia nella Cina tradizionale
La Cina è uno dei pochi Paesi che, nel corso della sua storia, ha sempre fondato la sua società essenzialmente sulla famiglia (jia 家), tale da essere definita family-oriented 1. È all’interno del nucleo familiare che inizia l’educazione del bambino, futuro cittadino dello Stato, attraverso l’insegnamento delle prime nozioni riguardanti il senso del dovere, il rispetto per gli anziani, gli obblighi nei confronti dei genitori. Questa caratteristica devozione (xiao, la pietà filiale) si traduce in un senso di continuità e sopravvivenza della famiglia e i doveri imposti dalla pietà filiale riguardavano le relazioni tra padre e figlio, fra superiori ed inferiori, tra popolo e sovrano.2
Il Confucianesimo privilegiava il principio gerarchico e su tale norma si reggeva la struttura della famiglia cinese tradizionale, ordinata sul potere centrale del pater
familias (famiglia patriarcale), nella quale il padre, di solito capo della famiglia, aveva
autorità sui figli e questi avevano il dovere di sostenere i genitori nell’anzianità. Il fratello maggiore godeva di alcuni privilegi rispetto ai fratelli minori e il marito esercitava completa autorità sulla moglie, la quale doveva rispettarlo ed essergli fedele.3
Regole dei rapporti sociali e dell’amministrazione della giustizia, secondo il Confucianesimo, sono le cinque virtù fondamentali della moralità, dell’umanità, dell’integrità, della pietà e della lealtà; l’ordine sociale deriva dalla virtù individuale che si attua nel cerimoniale. Ne deriva che ad esempio di fronte a controversie insorte fra due o più soggetti si ricorre a vie extragiudiziali, risolvendole con l’ausilio di funzionari amministrativi non in veste di giudici quanto piuttosto di arbitri: la loro funzione è quella di garantire una soluzione pacifica sulla base del Li (i Riti), ovvero il costume, la condotta giusta e onesta che è determinata dalla tradizione4. Il ricorso alle punizioni e
1
CHEN, Jianfu, “Civil Law: Family” in Chinese Law: Context and Transformation, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2008 p. 391.
2
Translated by MAKRA, Mary Lelia, “The Hsiao Ching” (The book of filial piety), St. John’s University Press, New York, 1961.
3
Per un’analisi del pensiero di Confucio si vedano LIPPIELLO, Tiziana, Il Confucianesimo, Il Mulino, Bologna, 2009. HERBERT, Fingarette, Confucio, il sacro nel secolare, traduzione e cura di Andreini Attilio, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2000. CHIN, Annping, Confucio, una vita di pensiero e politica, traduzione di Conti Giuseppina, Editori Laterza, Bari, 2009. 瞿同 CH’Ü, T’ung-Tsu, “Family and Tsu” in
Law and Society in Traditional China, Paris Mouton & Co La Haye MCMLXV, 1965, pp. 20-41.
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PORTALE, Giuseppe B., “Sistemi e famiglie”, in Introduzione ai sistemi giuridici comparati, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. 26-27.
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alle sanzioni “è esplicitamente avversato, giacché è alternativo alla spontanea osservanza delle antiche norme rituali e alla pratica della benevolenza. Il Maestro sosteneva che l’applicazione della legge, la comminazione di una pena avrebbero indotto l’uomo a rifuggire dalla punizione, a eludere il male, senza instillare in lui il senso di vergogna e il desiderio di emendarsi.”5
Nonostante la società cinese contempli diverse tipologie familiari6, prevale ancora oggi il modello tradizionale, dove genitori, i figli sposati con i loro figli, nonché i genitori anziani, vivono tutti sotto lo stesso tetto. Questo accade soprattutto nelle aree rurali, prevalentemente per motivi economici, data la mancanza di adeguate strutture sociali (come ad esempio case per anziani) rispetto ai centri urbani; tuttavia l’elemento che più di ogni altro incide sulla persistenza delle famiglie allargate è il tradizionale obbligo dell’assistenza ai genitori anziani7. Questo dovere fu disciplinato anche dalla Legge sul matrimonio (1950 e 1980) e dalla Costituzione del 1982, il cui articolo 49 afferma: “ (…) I genitori hanno il dovere di allevare ed educare i figli minorenni; i figli adulti hanno il dovere di sostenere ed assistere i genitori. È vietato sabotare la libertà di matrimonio, è vietato maltrattare i vecchi, le donne ed i bambini.” 8
Il Partito Comunista Cinese vedeva la struttura della famiglia tradizionale come una cellula sociale feudale e arretrata che doveva essere completamente trasformata specialmente in materia di matrimonio, divorzio e status delle donne. Le precarie condizioni sociali delle donne furono utilizzate per evidenziare i “mali” della famiglia tradizionale. La posizione femminile era sicuramente la più svantaggiata: la donna era considerata un membro temporaneo della famiglia nella quale nasceva, perché una volta sposata entrava a far parte della famiglia del marito e lì la sua funzione era quella di
5
LIPPIELLO, Tiziana, Il Confucianesimo, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 45.
6
Vi erano diversi tipi di famiglie: la famiglia coniugale, chiamata anche nucleare o biologica (hexin
jiating), composta dall’uomo, dalla donna e dai bambini è indicata come xiao jiating; la famiglia estesa
(lianhe jiating) composta da genitori più figli sposati con i loro figli detta da jiating, infine la famiglia allargata (kuoda liaode jiating) comprendente tutti coloro che vivono sotto lo stesso tetto (composta dalla famiglia nucleare più altri membri che non possono vivere da soli, ad esempio i genitori anziani). LANG, Olga, “Functions and Structure of the Family”, in Chinese family and society, Yale University Press, 1946, p. 14.
7
PADERNI, Paola, “Recenti sviluppi della famiglia in Cina”, Mondo Cinese, n. 49, marzo 1985, pp. 29- 50.
8中华人民共和国宪法 1982 年. Il testo originale recita: “ (…) 父母有抚养教育未成年子女的义务、
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perpetuare il nome della famiglia, ovvero procreare figli maschi9. L’intento del Partito era finalizzato a distruggere questo sistema e l’ideologia patriarcale che lo supportava e non a distruggere la famiglia come unità domestica10. L’obiettivo fu quello di inculcare nella mente della gioventù nuove idee circa la famiglia e il matrimonio.
Nella Cina tradizionale uno dei doveri sacri di un figlio era quello di provvedere a discendenti per se stesso e per gli antenati del padre; per fare questo era necessario sposarsi. Il matrimonio nella classica tradizione confuciana è definito come “l’unione tra due persone di famiglie diverse, il cui scopo è da una parte onorare gli antenati del tempio e dall’altra perpetuare le future generazioni. Più quindi che nel prendere una moglie o un marito consiste nell’accettare un nuovo membro nel gruppo familiare per assicurarne la continuazione. Più che l’unione di due individui è l’unione di due famiglie in vista degli interessi familiari e non degli individui. Non è il risultato della libera scelta dei due sposi, ma è deciso dalla famiglia stessa.”11
Le famiglie benestanti utilizzavano il matrimonio per formare legami con altre famiglie che sarebbero stati vantaggiosi in tempi di difficoltà. Le famiglie povere invece vedevano il matrimonio dei loro figli come un passo necessario da compiere al fine di provvedere alla loro anzianità12. Quest’ultimo non fu più un accordo combinato da due famiglie senza l’intervento diretto dei nubendi, bensì: “un’unione spirituale tra due compagni di sesso diverso il cui fine principale era di rafforzare le loro convinzioni ideologiche sul comunismo, e successivamente contribuendo con la riproduzione alla costruzione di una nuova società.”13
Tutti gli individui della famiglia ora avrebbero dovuto garantire fedeltà alla nazione e non più ai singoli capi delle famiglie.
9 FREEDMAN, Maurice, “The Family in China, Past and Present”, Pacific Affairs, 34-4, 1961-1962, p.
328.
10
CHEN, Jianfu, op.cit., pp. 395-396.
11
BARTOLI, Giuseppe, “La famiglia cinese”, Mondo Cinese, n. 3 luglio-settembre 1973, p. 17.
12
WOLF, Margery, “Marriage, Family, and the State in Contemporary China”, Pacific Affairs, 57-2, 1984, p. 215.
13
LEE, Shu-Ching, “China's Traditional Family, Its Characteristics and Disintegration”, American
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