PARTE SECONDA: INQUADRAMENTO GIURIDICO
2.2 La progressiva codificazione della legge sul controllo della popolazione
2.2.4 La Legge sulle Adozion
L’adozione, nelle sue varie forme95, fu un’importante istituzione sociale nella Cina tradizionale ed ha continuato ad essere altrettanto significativa sino ai tempi moderni: la forma di adozione principale era (ed è ancora) l’adozione di un maschio, che avrebbe perpetuato la continuazione della linea, avrebbe potuto provvedere alla cura dei genitori nell’anzianità e in più, rispetto alle femmine, aveva più forza nel lavoro96
. Tuttavia il crescente aumento del fenomeno dell’abbandono delle bambine ha indotto lo Stato a intervenire in materia.
Il primo importante passo è stato fatto inserendo nella Legge sul Matrimonio del 1980 l’articolo 20, il quale stipula che lo Stato protegge le adozioni legali e che le norme della Legge sul matrimonio sui rapporti tra genitori e figli si applicano anche ai
94
GREENHALGH, Susan, WINCKLER, Edwin A., Governing China’s Population: From Leninist to
Neoliberal Biopolitics, Stanford, Stanford University Press, 2005, p. 160.
95
In molte aree della Cina, i costumi locali proibivano severamente l’adozione di un maschio che non discendesse dalla stessa linea maschile. Questo veniva concesso laddove una persona non riusciva a trovare un agnate disposto a cedere uno dei sui figli. In altre aree invece l’adozione era molto più libera, ma comunque veniva sempre fatta una distinzione tra i maschi adottati e appartenenti alla stessa linea e quelli invece “presi” dall’esterno. WOLF, Arthur P., HUANG, Chieh-shan, “Forms of Adoption” in
Marriage and Adoption in China, 1845-1945, Stanford, Stanford University Press, 1980, pp. 108-117.
96
WOLF, Arthur P., HUANG, Chieh-shan, “Adopting a Son” in Marriage and Adoption in China, 1845-
61
rapporti tra genitori e figli adottivi97. Ancor più importante fu l’introduzione di una vera e propria Legge sulle Adozioni98, approvata il 29 dicembre 1991 dalla XXIII Sessione del Comitato Permanente della VII Assemblea Popolare Nazionale ed emendata in base alla Decisione sugli emendamenti 99 alla Legge sulle adozioni della Repubblica Popolare Cinese, della V Sessione del Comitato Permanente della IX Assemblea Popolare Nazionale, del 4 novembre 1998, promulgata con Decreto n. 10 del Presidente della R. P. C. ed entrata in vigore dall’1 aprile 1999.
Uno dei tratti più significativi della nuova legge fu quello di non limitarsi solo a proteggere la posizione del bambino adottato; infatti nell’articolo 1 si legge: “Questa legge è finalizzata alla tutela dei rapporti di adozione legittimi e alla salvaguardia dei diritti delle parti di essi.”100
In altri termini i diritti dei genitori sono importanti tanto quanto quelli dei bambini adottati. Negli articoli 4-6 vengono chiariti i requisiti per l’adozione. Ad esempio nell’articolo 4 si afferma che possono essere adottati i bambini di età inferiore a 14 anni101 che sono svantaggiati in qualche modo. L’articolo 5 stipula invece che sono i tutori di orfani, gli enti di assistenza sociale, o i genitori naturali in difficoltà, che sono incapaci di crescere i loro figli, a poter dare bambini in adozione. L’articolo 6 infine conferma il requisito basilare della capacità di mantenere un figlio adottato: gli adottanti non devono avere bambini e devono avere compiuto i trent’anni. Il requisito dell’età è legato in particolar modo alla politica della pianificazione delle nascite: ritardare l’età per l’adozione è visto come un modo per limitare la domanda di bambini.
97
“China’s New Marriage Law”, Population and Development Review, 7-2, giugno 1981, pp. 369-372.
98
Zhonghuarenmingongheguo shouyangfa 中华人民共和国收养法. Traduzione in italiano della legge tratta da TERRACINA, Giuseppe, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese II, Legge sulle
adozioni, G. Giappichelli Editore, Torino, 2003, pp. 41-63.
99
Quanguorendachangweihui guanyu xiugai “Zhonghuarenmingongheguo shouyangfa” de jueding, 全国
人大常委会关于修改 “中华人民共和国收养法” 的决定 Decision of the Standing Committee of the National People's Congress on Revising the Adoption Law of the People's Republic of China.
disponibile online al sito <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=994&lib=law>.
100
Traduzione in italiano di TERRACINA, Giuseppe, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese II,
Leggi sul matrimonio, sulle adozioni, sulle successioni, sul trust, sulle garanzie delle obbligazioni G.
Giappichelli Editore, Torino, 2003, p. 43.
101
Molto probabilmente si è considerata quest’età perché in Cina a 15 anni un bimbo diventa un uomo. WOLF, Arthur P., HUANG, Chieh-shan, “Adopting a Son” in Marriage and Adoption in China, 1845-
62
Una delle principali politiche all’interno della Legge è quella di prevenire l’aggiramento della pianificazione familiare tramite l’adozione: l’articolo 3 stabilisce che “L’adozione non può violare le leggi e le norme sulla pianificazione familiare”.102
L’articolo 19 provvede a sottolineare il concetto stabilendo che “Chi dà un figlio in adozione, non può, in ragione di ciò, generare un altro figlio in violazione alle norme sulla pianificazione delle nascite”. 103
Quest’articolo riguarda non solo la pianificazione familiare ma anche la pratica di dare una femmina in adozione104 al fine di procreare un maschio in accordo alla politica del figlio unico.
102
Il testo originale recita: “ 收 养 不 得 违 背 计 划 生 育 的 法 律 , 法 定 ”, traduzione in italiano di TERRACINA, Giuseppe, op. cit., p. 43.
103
Il testo originale recita: “送养人不得以送养子女为理由违反计划生育的规定再生育子女”, Ibid. p. 51.
104
A tal fine, specialmente i contadini più poveri che non possono permettersi di allevare figli i quali non potranno poi in alcun modo contribuire nella loro famiglia natale, danno le loro figlie in adozione. Queste lavoreranno nella famiglia di cui entreranno a far parte ed eventualmente alleveranno figli per portare avanti la linea. WOLF, Arthur P., HUANG, Chieh-shan, “Adopted Daughters-in-Law” in Marriage and