• Non ci sono risultati.

Il contesto normativo relativo alla regolamentazione del rumore generato dalle attività aeroportuali consiste in numerose norme a livello comunitario, nazionale e regionale:

• Regolamento Europeo 598/2014 che ha abrogato e sostituito la Direttiva 2002/30/CE (a suo tempo recepita dal D.Lgs n.13/2005)

• Direttiva 2002/49/CE recepita dal D.Lgs 194/2005

• Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, il cui ultimo aggiornamento è avvenuto con il D.Lgs. 42/2017 (di armonizzazione della normativa in materia di rumore), e relativi decreti attuativi

• Legge Regionale n.13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico”

D.lgs. n.13/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/30/CE relativa

all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del

rumore negli aeroporti comunitari”

Innanzi tutto, occorre ricordare che la Direttiva 2002/30/CE è stata abrogata e sostituita dal Regolamento europeo n.598/2014.

Il D.lgs. n.13/2005, non ancora abrogato, individua due obiettivi principali:

• Regolamentare le restrizioni operative che riducono o vietano l’accesso dei velivoli in un determinato aeroporto e le altre misure utili al conseguimento degli obiettivi di riduzione dell’inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti, con particolare riguardo alla popolazione esposta.

• Adottare un approccio equilibrato nell’affrontare i problemi di inquinamento acustico negli aeroporti, “al fine di individuare le misure più idonee a ottenere il

119

massimo beneficio ambientale al minor costo, salvaguardando le esigenze del mercato interno”. Tale metodo prevede la riduzione alla fonte del rumore degli aeromobili, la pianificazione e la gestione del territorio, restrizioni operative, considerati i criteri e le linee guida dell’ICAO.

Il decreto si applica agli aeroporti (con più di 50.000 movimenti/anno) in cui si è verificato un superamento dei limiti acustici, limitatamente al traffico civile.

D.lgs. n.194/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla

determinazione e alla gestione del rumore ambientale”

Il decreto ha il fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, escluso quello in ambienti di lavoro, tramite la definizione delle competenze e procedure per elaborare mappe acustiche, piani d’azione e per assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico riguardo a tale tematica. In particolare, sono stati introdotti dei nuovi descrittori acustici da usare per tali elaborazioni, per i quali non sono stati ancora definiti dei valori limite come approfondito nel paragrafo 2.1 “Indicatori, limiti e zonizzazione”.

Legge Quadro sull’inquinamento acustico

La “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” n.447/1995 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e di quello abitativo dall’inquinamento acustico e prevede tra l’altro l’emanazione di decreti attuativi per la determinazione dei valori limite, delle tecniche di misurazione, degli indicatori, dei criteri per la progettazione e gestione delle reti di monitoraggio, dei criteri per l’individuazione delle zone di rispetto per le aree circostanti gli aeroporti.

La Legge Quadro prescrive che gli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, compresi gli aeroporti, nel caso di superamento dei valori limite debbano predisporre e presentare

120

al Comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, indicando tempi di adeguamento, modalità e costi. Tali Enti, per la realizzazione di tali piani, sono inoltre obbligati ad impegnare, una quota non inferiore al 5 e al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti rispettivamente per le attività di manutenzione e per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

I decreti attuativi derivanti dalla Legge Quadro

Per il rumore aeroportuale i decreti attuativi di interesse sono i seguenti:

• D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”

• D.P.R. 496/97 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili” annullato dal T.A.R. del Lazio con la sentenza 10759/2014, ma reintrodotto dal Consiglio di Stato con la sentenza n.907/2016

• D.M. 20/05/1999 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico” (le cui prescrizioni sono descritte nel paragrafo 2.2 “Leti di monitoraggio del rumore aeroportuale”)

• D.M. 3/12/1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”. D.M. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”

Allo scopo di contenere l’inquinamento acustico negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile, il decreto disciplina:

• I criteri di misura del rumore aeroportuale, tramite la definizione dell’indice di valutazione del rumore aeroportuale (LVA) e le sue modalità di misura. L’indicatore è descritto in dettaglio al paragrafo 2.1 “Indicatori, limiti e zonizzazione”.

121

• Le procedure per la riduzione del rumore aeroportuale, per la classificazione degli aeroporti in base al livello di inquinamento acustico e per la definizione dei sistemi di monitoraggio

• I criteri di individuazione delle zone di rispetto dell’intorno aeroportuale.

Il decreto istituisce, per ogni aeroporto, la Commissione Aeroportuale, presieduta dal direttore della circoscrizione aeroportuale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e composta da un rappresentante della Regione, della Provincia, dei Comuni interessati, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, dell’Ente nazionale di assistenza al volo, dei vettori aerei e della società di gestione aeroportuale. La composizione della Commissione Aeroportuale è stata successivamente integrata (con il D.M. 20/05/99) da un rappresentante del Ministero dell’Ambiente. Tale organo ha lo scopo di definire le procedure antirumore e i confini delle aree di rispetto dell’intorno aeroportuale, in accordo con il piano regolatore aeroportuale, con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e con le procedure antirumore adottate.

Al paragrafo 2.1 “Indicatori, limiti e zonizzazione” sono descritti in maggior dettaglio l’indicatore acustico per il rumore aeroportuale e i criteri per la caratterizzazione acustica delle aree circostanti gli aeroporti.

D.P.R. 496/97 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”

Il D.P.R. 496/97 “fissa le modalità per il contenimento e l’abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili o militari, nel caso in cui siano aperti ad attività civili. Il decreto prevede:

• La definizione di attività di abbattimento e contenimento del rumore aeroportuale tramite un apposito piano presentato ai Comuni interessati dagli enti gestori che si fanno carico anche degli oneri delle attività previste in esso

• Sanzioni all’esercente dell’aeromobile nel caso di violazione delle procedure antirumore

122

• La verifica periodica, da parte di ARPA, del buon funzionamento dei sistemi di monitoraggio del rumore

• L’esecuzione di verifiche dei limiti di emissione degli aeromobili da parte di ENAC almeno ogni due anni

• Limitazioni al traffico aereo notturno.

D.M. 3/12/1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”

Viene stabilito, tra l’altro, che le procedure antirumore, applicate quando l’aeromobile manovra in aria, e le zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali siano definite dalle commissioni (come descritto nel paragrafo 0) secondo i seguenti criteri:

• Ottimizzare le proiezioni al suolo delle rotte per tutelare la popolazione esposta, garantendo però il rispetto delle esigenze di sicurezza

• Recepire integralmente, senza modifiche, i profili di atterraggio e decollo definiti dalla normativa ICAO (International Civili Aviation Organization)

• Utilizzare una spinta inversa superiore a quella minima solo in caso di necessità Per quanto riguarda la seconda parte del D.M. 3/12/1999 relativa alle zone di rispetto negli aeroporti, approfondita meglio in altri decreti, si rimanda al paragrafo 2.1 “Indicatori, limiti e zonizzazione”.

Legge Regionale n.13/2001 “Norme in materia di inquinamento

acustico”

La L.R. n.13/2001 della Lombardia, emanata in adempimento dell’art.4 della Legge Quadro, per quanto riguarda gli aeroporti aperti al traffico civile prevede che l’ARPA predisponga l’aggiornamento annuale delle curve di isolivello dell’indice di valutazione del rumore aeroportuale e che l’Ente gestore presenti annualmente alla Regione e ai Comuni interessati le informazioni relative all’impatto acustico delle attività aeroportuali, quali l’utilizzo delle piste e le misure già attuate o previste per la riduzione dell’impatto da rumore nelle aree esterne al sedime aeroportuale.

123

Inoltre, in adempimento all’art.14, è stata emanata la DGR 808/2005 “Linee guida per il conseguimento del massimo grado di efficienza dei sistemi di monitoraggio del rumore aeroportuale in Lombardia”, di fatto poi recepita dal SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) nel 2013, con il documento “Linee Guida per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio acustico aeroportuale. Manuali e Linee Guida 102/2013”.

124

Documenti correlati