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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO E LE NOVITA’

NUOVA DISCIPLINA CON IL JOBS ACT

3.5 IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO E LE NOVITA’

Quando si sente parlare di apprendistato, spesso ci si concentra, sull’alternanza scuola lavoro e sull’apprendistato inteso come inserimento dei giovani studenti all’interno delle attività produttive. In realtà il contratto di apprendistato più utilizzato nella realtà economica del nostro paese è quello professionalizzante.154

Le misure decise con la recente riforma nel campo del contratto di apprendistato sembrano essere ambigue e di dubbia rilevanza pratica. Le variazioni della materia che si sono susseguite con il d.lgs. n.167/2011 prima e con la legge n.92/2012 poi, sono le pietre miliari su cui si basa la definizione del piano formativo individuale. Con queste normative si punta alla facilitazione del procedimento d’assunzione dell’apprendista.

153 Zilio Grandi Gaetano, Sferrazza., “Legge n.78/2014 e politiche del lavoro”, WP CSDLE

“Massimo D’antona”- 219/2014.

154 Tiraboschi M., Tomassetti P., “Apprendistato: una semplificazione di facciata”, in M.

Tiraboschi ( a cura di ), Job Act: il cantiere aperto delle riforme del lavoro ( primo commento al d.l 20 merzo 2014, n.34 convertito con modificazioni in l. 16 maggio 2014, n.78) cit., p.33.

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E’ infatti venuta meno la disposizione che stabiliva l’obbligo della redazione in forma scritta. Il contratto di apprendistato conteneva, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari, stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

La nuova disciplina che regola il contratto di apprendistato, mette in secondo piano, la componente più formativa. Questo in un certo senso modifica la natura dell’istituto, eliminando la componente che permetteva di raggiungere l’occupabilità a medio-lungo periodo del lavoratore 155. Si

stabilisce che il piano formativo sintetico debba essere inserito direttamente nella lettera d’assunzione.

Vi sono delle novità anche per quanto riguarda l’assunzione di nuovi apprendisti, in quanto vengono diminuiti gli obblighi previsti dalla normativa precedente in merito all’assunzione di nuovi apprendisti. L’obbligo di stabilizzazione del 30% degli apprendisti nelle aziende con più di 10 dipendenti viene diminuito al 20% da applicare nelle aziende con più di 50 dipendenti. 156

Le aziende che occupano almeno 50 dipendenti non possono instaurare nuovi rapporti di lavoro con nuovi apprendisti se non hanno riconfermato in servizio almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti alla nuova assunzione.

Per le imprese con meno di 50 dipendenti vengono applicate le eventuali disposizioni contrattuali in materia.

La norma stabilisce che i Ccnl possano individuare limiti numerici diversi. Viene abrogata la disposizione di cui al comma 3 ter, all’art. 3 e viene aggiunto il comma 2ter che dispone testualmente “Fatta salva l’autonomia

della contrattazione collettiva, in considerazione della componente

155 F. Pastore,” Il difficile percorso dell’apprendistato”, in www.lavoce.info.it, maggio 2014.

Osserva che quando c’è la crisi, l’orizzonte temporale di programmazione delle scelte di personale delle imprese diminuisce: le aziende non riescono più a capire se e quando saranno capaci di trarre vantaggio dalla formazione dei propri dipendenti. Per la

formazione specifica rispetto a un determinato posto di lavoro occorre del tempo. Allora alcuni preferiscono contratti temporanei senza formazione professionale, il fine del legislatore risulta essere quello di andare incontro a questa esigenza specifica. C’è il rischio che il provvedimento non sia risolutivo e che non riesca a rilanciare l’apprendistato e nel contempo elimina un suo elemento costitutivo. Forse sarebbe stato meglio che gli sviluppatori puntassero al dialogo sociale.

156 Rota Porta A., “Il percorso di apprendimento pronto prima dell’assunzione”, Il sole 24

87 formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma

professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo “.

La novità in materia cerca di andare a valorizzare il profilo retributivo. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore lavorative prestate e delle ore di formazione, almeno nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Il datore di lavoro quindi può non pagare le ore destinate alla formazione superiori al 35% del totale. Vi è anche da sottolineare come vi sia un diverso interesse del legislatore sulla base delle esigenze territoriali.

Il legislatore stabilisce per le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano la possibilità che i contratti collettivi di lavoro stipulati tra associazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano permettere l’utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per rispondere ad eventuali esigenze temporanee.

Si è verificata una netta semplificazione anche sul piano formativo nel contratto di apprendistato professionalizzante. Entro quarantacinque giorni dall’instaurazione del rapporto, la regione deve comunicare al datore di lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta pubblica formativa, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla conferenza permanente per i rapporti tra stato e regioni. La normativa precedente stabiliva, l’obbligatorietà della formazione pubblica regionale, mentre il testo approvato stabilisce quindi che tale obbligo di formazione viene meno se la regione non comunichi, entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro con l’apprendista, le modalità per usufruirne.

Il contratto di apprendistato alta formazione e ricerca è finalizzato al raggiungimento di un diploma superiore, universitario o di alta formazione,

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l’intervallo di età possibile è tra i 18 e 29 anni, ma il decreto permette la possibilità di derogare a tale intervallo per gli iscritti agli istituti professionali.

3.6 LE ALTRE PREVISIONI DEL DECRETO N.34. CONTRATTI DI