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2.1 IL CONTROLLO E LA DIREZIONE UNITARIA

Il rapporto sussistente tra controllo e realtà di gruppo costituisce un tema ampiamente discusso in dottrina, e questo continuo disquisire in materia ha generato grande confusione in ordine alla stessa. Si ritiene opportuno, quindi, muovere dalla definizione di «società controllata» che, secondo la dottrina prevalente è ricavabile

dall’art. 2359 c.c.35 e da un nutrito numero di disposizioni contenute in leggi

speciali36: controllata è la società che si trova – direttamente o indirettamente – sotto

l’influenza dominante di un’altra società, la quale è in grado, perciò, di indirizzarne stabilmente l’attività (anche della controllata). La definizione contenuta nell’art. 2359 c.c., tuttavia, non nasce come norma di carattere generale; piuttosto è reduce di una storia piuttosto sofferta. Infatti, nella sua versione originaria, la norma in analisi disponeva che dovessero considerarsi controllate quelle società in cui un’altra società disponesse di un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, fossero sotto l’influenza dominante di un’altra società37. La formula appena indicata risulta del

                                                                                                                         

35  Articolo  modificato  dalla  legge  n.  216/1974,  recante  «Disposizioni  relative  al  mercato  mobiliare  ed  al  trattamento   fiscale   dei   titoli   azionari»   e,   successivamente,   dal   D.lgs   n.   127/1991   «Attuazione   delle   Direttive   n.   78/660/CEE   e   n.   83/349/  CEE  in  materia  societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  1,  della  legge  26   marzo  1990,  n.  69».  

36  Leggi  speciali  che,  tuttavia,  forniscono  spesso  definizioni  giuridiche  parzialmente  diverse  o,  integrano  le  definizione   del   codice   con   elementi   ulteriori.   Si   vedano,   ad   esempio,   gli   artt.   23   D.lgs   1   settembre   1993,   n.   385,   riguardante   i   soggetti  che  operano  nel  settore  bancario  e  creditizio;  l’art.  10,  comma  2,  legge  18  febbraio  1992,  n.  149,  in  materia  di   offerte  pubbliche  d’acquisto;  l’art.  10,  comma  2,  legge  9  gennaio  1991,  n.  20,  riguardante  le  società  di  assicurazione;   l’art.  4,  comma  3,  legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  sulle  società  di  intermediazione  mobiliare,  richiamato  anche  dall’art.  5,   comma  9,  D.lgs.  25  gennaio  1992,  n.  84,  a  proposito  delle  società  di  investimento  a  capitale  variabile;  l’art.  70,  legge   10  ottobre  1990,  n.  287,  sulla  disciplina  della  concorrenza  e  del  mercato,  l’art.  37,  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  sulla   regolamentazione   del   mercato   televisivo   e   infine   quelle   dell’art.   93,   D.lgs.,   24   febbraio   1998,   n.   58,   recante   disposizioni  in  materia  di  intermediazione  finanziaria.      

37  Precisamente,  l’art.  2359  c.c.  (R.D.  16  marzo  1942,  n.  262  nella  sua  versione  precedente  all’emanazione  della  legge  7   giugno  1974,  n.  216),  disponeva  che  «sono  considerate  società  controllate:  1.  Le  società  in  cui  un’altra  società  dispone   della   maggioranza   dei   voti   esercitabili   nell’assemblea   ordinaria;   2.   Le   società   in   cui   un’altra   società   dispone   di   voti   sufficienti   per   esercitare   un’influenza   dominante   nell’assemblea   ordinaria;   3.   Le   società   che   sono   sotto   l’influenza   dominante  di  un’altra  società  in  virtù  di  particolari  vincoli  contrattuali  con  essa.  Ai  fini  dell’applicazione  dei  nn.  1  e  2   del  1°  comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  società  controllate,  a  società  fiduciarie  e  a  persona  interposta,  non   si   computano   i   voti   spettanti   per   conto   di   terzi.   Sono   considerate   collegate   le   società   sulle   quali   un’altra   società  

tutto imprecisa, introdotta con il solo e precipuo fine di evitare alle società controllate di investire, anche solo parzialmente, il proprio capitale in azioni della controllante(38).

Ed invero, sebbene l’art. 2359 c.c. abbia avuto il merito di dare ingresso alla definizione di controllo nell’ordinamento giuridico italiano, lo stesso, nella

formulazione anzidetta, lasciava irrisolti una serie di dubbi interpretativi39. Di

conseguenza, venne sentito il bisogno di innovare tale disciplina. A ciò fece, pertanto,

seguito l’emanazione della legge 7 giugno 1974, n. 216, art. 640, attraverso la quale la

norma civilistica fu novellata facendo tesoro dell’esperienza maturata sotto la vigenza della norma previgente. La norma dettata dall’art. 2359 c.c., così come modificato dalla legge n. 216/1974, conteneva, nonostante non fosse avulsa da qualche

contraddizione41, una descrizione più specifica ed analitica della fattispecie in esame.

Inoltre, sembrava inserirsi nel contesto di un più ambizioso disegno di controllo

pubblico dei gruppi di società42. Difatti, apportava una disciplina più dettagliata per

ciò che concerne le partecipazioni reciproche (art. 2359 bis c.c.); tuttavia, cominciava a farsi carico di esigenze di trasparenza, imponendo di indicare in bilancio le società controllate e collegate (art. 2424 c.c.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

esercita  un’influenza  notevole.  L’influenza  si  presume  quando  nell’assemblea  ordinaria  può  essere  esercitato  almeno   un  quinto  dei  voti  ovvero  un  decimo  se  la  società  ha  azioni  quotate  in  borsa».      

38  In  questo  senso,  G.  Fanelli,  Le  partecipazioni  sociali  reciproche,  Milano,  1957,  pp.  129  ss..  

39  In  questo  senso,  A.  Graziani,  Diritto  delle  società,  Napoli,  1963,  pp.  302  ss.;  F.  D’Alessandro,  La  nuova  disciplina  dei  

gruppi  di  società  (note  esegetiche),  in  A.  Amatucci  –  F.  D’Alessandro  –  G.  Fanelli,  Milano,  1978,  p.  183.  

40  Il  suddetto  articolo  dispone  che  «l’art.  2359  del  codice  civile  è  sostituito  dai  seguenti:  art.  2359  –  Società  controllate   e  società  collegate.  Sono  considerate  società  controllate:  1.  Le  società  in  cui  un’altra  società,  in  virtù  delle  azioni  o   quote  possedute,  dispone  della  maggioranza  richiesta  per  le  deliberazioni  dell’assemblea  ordinaria;  2.  Le  società  che   sono  sotto  l’influenza  dominante  di  un’altra  società  in  virtù  delle  azioni  o  quote  da  questa  possedute  o  di  particolari   vincoli   contrattuali   con   essa;   3.   Le   società   controllate   da   un’altra   società   mediante   le   azioni   o   quote   possedute   da   società   controllate   da   questa.   Sono   considerate   collegate   le   società   nelle   quali   si   partecipa   in   misura   superiore   al   decimo  del  loro  capitale,  ovvero  in  misura  superiore  al  ventesimo  se  si  tratta  di  società  con  azioni  quotate  in  borsa».   Collegata   funzionalmente   a   questa   norma,   è   la   disciplina   introdotto   con   l’art.   2359   bis   c.c.   diretta   a   porre   fine   all’esclusione  del  divieto  di  investimento  originariamente  previsto  dall’art.  2359,  comma  1.    

41  La  norma  in  esame  fu,  infatti,  criticata,  non  solo  perché  non  mutava  in  nulla  malgrado  quanto  era  stato  proposto  nei   vari  progetti  di  riforma,  la  formula  precedente  quanto  al  controllo  esterno  (non  contemplando  il  controllo  derivante   da   rapporti   extracontrattuale).   Fu   oggetto   di   critiche,   inoltre,   a   causa   della   sua   scarsa   efficacia,   sotto   il   profilo   del   controllo  indiretto.  Tra  i  vari  aspetti  discussi,  era  in  particolare  dubbio  se  la  formula  legislativa  comprendesse  anche,   nell’ipotesi  di  controllo  indiretto,  quello  esercitato  al  secondo  livello  nella  forma  di  controllo  esterno.  In  questo  senso,   per  tutti,    F.  D’Alessandro,  La  nuova  disciplina  dei  gruppi  di  società  (note  esegetiche),  in  A.  Amatucci  –  F.  D’Alessandro   –  G.  Fanelli,  Milano,  1978.  In  senso  contrario  invece,  C.  Angelici,  La  partecipazione  azionaria  nelle  società  per  azioni,  in  

Trattato  di  diritto  privato,  diretto    da  Rescigno,  Torino,  1985,  pp.  335  ss..  

42  In  questo  senso,  A.  Pavone  la  Rosa,  Tipologia  dei  vincoli  di  “controllo  e  dei  “gruppi  societari”,  in  Trattato  delle  società  

In sostanza, la nuova formulazione dell’art. 2359 c.c. accoglie espressamente le figure del controllo interno, di fatto, e del controllo indiretto. Per contro, il concetto di controllo esterno, non è stato esteso oltre i limiti dei «particolari limiti contrattuali», già presenti nel vecchio testo della norma e mantenuti inalterati nella versione successiva.

Tale novella, inoltre, ha introdotto la non trascurabile nozione di collegamento, ritenuta sussistente ogni qualvolta una società partecipasse ad un’altra in misura superiore al decimo del suo capitale, ovvero al ventesimo, nel caso di società quotata in borsa.

In occasione, poi, del recepimento nel nostro ordinamento della IV e V direttiva CE in materia societaria43, attraverso l’introduzione dell’art. 26, comma 1, del D.lgs. 9

aprile 1991, n. 12744 (nel tentativo di ottenere una formulazione più precisa e

completa della norma), anche la seconda formulazione dell’art. 2359 c.c. è stata superata con la terza novella dell’art. 2359 c.c.

Sicché, vengono oggi considerate controllate, a norma dell’art. 2359 c.c., «1. Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria», ossia dispone, di più della metà delle azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie. In questa ipotesi, la possibilità di esercitare un’influenza dominante è certa e si esplica nel diritto, in capo alla società controllante, di nominare gli amministratori della controllata; « 2. Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria». In questo caso, la partecipazione è di per sé minoritaria, tuttavia consente di orientare le determinazioni assembleari grazie alla dispersione dei voti; «3. Le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa».

                                                                                                                         

43   Si   tratta,   rispettivamente,   della   Direttiva   78/660/CEE   e   della   Direttiva   83/349/CEE,   relative   ai   conti   annuali   e   consolidati  di  taluni  tipi  di  società.  

44  Precisamente,  l’art.  26,  comma  1,  D.lgs.  9  aprile  1991,  n.  127,  dispone  che  «agli  effetti  dell’art.  25  sono  considerate   imprese  controllate  quelle  indicate  nei  numeri  1  e  2  del  comma  1  dell’art.  2359  c.c.  agli  stessi  effetti  sono  in  ogni  caso   considerate  controllate:  a.  le  imprese  su  cui  un’altra  ha  diritto,  in  virtù  di  un  contratto  o  di  una  clausola  statutaria,  di   esercitare  un’influenza  dominante,  la  legge  applicabile  consenta  tali  contratti  o  clausole;  b.  le  imprese  in  cui  un’altra,   in  base  ad  accordi  con  altri  soci,  controlla  da  sola  la  maggioranza  dei  diritti  di  voto»  

L’art. 2359 c.c., secondo comma, precisa inoltre, che ai fini del controllo azionario, devono essere computati anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e a persona interposta, con esclusione dei voti spettanti per conto di terzi. Viene a sottolinearsi, quindi, la possibilità che il controllo azionario possa essere, non solo diretto, ma anche indiretto.

In dottrina, appare diffusa la convinzione che la fattispecie del controllo, «non solo non è fattispecie coincidente con quella di gruppo», ma tra di esse non sussiste

neppure «un rapporto di strumentalità necessaria»45. Permangono, tuttavia,

divergenze in merito all’identificazione della linea di confine tra la fattispecie del controllo e quella del gruppo. In particolare, secondo un primo filone, sarebbe opportuno muovere dalla constatazione che l’ipotesi di una società con partecipazione di controllo nei confronti di un’altra società non identifica, per ciò stesso, una fattispecie giuridica di gruppo, nonostante determina, in virtù dell’ingerenza di un’impresa verso un’altra, un percorso non del tutto in linea con i

principi del diritto societario46. Secondo il medesimo orientamento interpretativo, la

realtà del gruppo indicherebbe esclusivamente il fenomeno avente ad oggetto la riunione contrattuale di più imprese, al fine di realizzare un progetto economico unico

e diverso rispetto a quello realizzabile dalle singole società individualmente47.

Allorché, invece, non fosse possibile l’integrazione azionaria di diverse società, potrà essere costituito un unico centro finanziario, la holding, alla quale sono collegate diverse imprese, la gestione economico–finanziaria delle quali, potrà subire influenze

dalla stessa48. Ad avviso della medesima dottrina, non avremmo, in quest’ultimo

caso, un fenomeno di gruppo, poiché, in tal caso, sarebbe necessaria la sussistenza della direzione unitaria, al fine di realizzare un risultato comune ed ulteriore rispetto a

                                                                                                                         

45   Così,   espressamente,   I   «gruppi»   tra   diritto   interno   e   prospettive   comunitarie,   in   Giur.   comm.,   1980,   I,   p.   922;   C.   Pasteris,  Il  «controllo  nelle  società  collegate  e  le  partecipazioni  reciproche»,  Milano,  1957,  p.    125.  La  dottrina  appena   citata,   ritiene   che   il   nostro   ordinamento   positivo,   conosca   la   nozione   di   controllo,   applicandola   in   diversi   campi,   tuttavia,  non  da  una  definizione  alla  realtà  di  gruppo,  soprattutto  in  riferimento  alla  redazione  di  bilanci  consolidati,   oltreché  a  problemi  ulteriori  del  diritto  societario.  

46  In  questo  senso,  G.  Ferri,  Le  società,  Torino,  1987;  G.  Ferri,  Concetto  di  controllo  e  di  gruppo,  in  Atti  del  Convegno  di  

Studi   svoltosi   a   Bellagio   19   –   20   giugno   1981,   Milano   1982;   G.   Scognamiglio,   Autonomia   e   coordinamento   nella   disciplina  dei  gruppi  di  società,  Torino,  1997,  pp.  78  ss..  

47  In  questo  senso,  G.  Ferri,  Le  società,  Torino,  1987,  p.  1023.  

quello perseguito dalle società individualmente. La tesi appena esposta è stata, successivamente, rielaborata e riproposta dalla dottrina prevalente, affermando che, l’aspetto decisivo del gruppo è rinvenibile nell’esistenza di una «struttura organizzativa che, sovrapponendosi alle singole società e creando un proprio centro

decisionale, determina tutte le condizioni facendone strumento unitario di gruppo»49.

Tale definizione, corrisponde ad un decisivo passo in avanti, poiché fa riferimento ad un’organizzazione giuridica distinta da quella delle singole società che ne fanno parte. Inoltre, al fine di integrare un fenomeno di gruppo, si ritiene necessaria la direzione unitaria delle società che partecipano allo stesso. Tale direzione unitaria viene rappresentata «dall’accentramento presso gli organi gestori della controllante o di società intermedie investite di compiti direttivi, di funzioni amministrative inerenti

alle diverse unità aggregate»50. Infine, si può affermare come la dottrina rilevi la linea

di confine tra controllo e gruppo nel fatto che quest’ultimo presuppone «un tipo di collegamento qualitativamente diverso dal controllo, potendo di gruppo parlarsi solo quando l’ingerenza assume forme diverse e più incisive di quella esplicabile in una ordinaria situazione di controllo»51 .

Va ribadito che, l’esistenza di un rapporto di controllo societario non è sufficiente per affermare che si è in presenza di un gruppo di società. Infatti, prevale l’opinione che individua nella «direzione unitaria» il tratto distintivo del gruppo. Il gruppo con direzione unitaria sarebbe, secondo un modo di vedere alquanto diffuso, il gruppo «accentrato», caratterizzato cioè dall’accertamento nella controllante o capogruppo di tutte le decisioni (o quantomeno le decisioni strategicamente più importanti) che

ineriscono alla gestione delle società controllate52. Altri preferiscono affermare,

invece, che la direzione unitaria consiste nell’imposizione agli organi direttivi delle

                                                                                                                         

49  Così,  espressamente,    F.  Chiomenti,  Osservazioni  critiche  per  una  costruzione  giuridica  del  rapporto  di  gruppo  fra  

imprese,  in  Riv.  dir.  comm.,  1983,  I,  pp.  257  ss..  

50  In  tal  senso,  espressamente,  A.  Pavone  La  Rosa,  La  responsabilità  “da  controllo”  nei  gruppi  di  società,  in  Riv.  soc.,   1984,  pp.  401  ss.  

51  Così,  espressamente,  A.  Pavone  La  Rosa,  “Controllo”  e  “gruppo”  nella  fenomenologia  dei  collegamenti  societari,  in  

Dir.  fall.,  1985,  pp.  10  ss;  A.  Pavone  La  Rosa,  La  responsabilità  del  controllo  nei  gruppi  di  società,  in  Riv.  soc.,  1984,  pp.  

407  ss..  

52  In  questo  senso,  G.  Lo  Cascio,  La  responsabilità  nei  gruppi  di  società,  in  Il  fallimento  delle  società  di  capitali  e  regime  

di  responsabilità,  Milano,  1997,  p.  16;    G.  Ferri,  Concetto  di  controllo  e  di  gruppo,  in  Atti  del  Convegno  di  Studi  svoltosi   a  Bellagio  19  –  20  giugno  1981,  Milano  1982,  pp.  67  ss..  

società controllate, di decisioni provenienti dalla società «dominante», di modo che il gruppo di società controllate, venga ad essere gestito «come un’entità unitaria, quasi si trattasse di una sola impresa»53. Da altri ancora, poi, si preferisce definire la direzione unitaria (seppure in una prospettiva comunque analoga), in termini di assoggettamento delle varie unità imprenditoriali che compongono il gruppo, ad una comune politica di perseguimento di un unico fine, da parte di tutte le società legate dal rapporto di controllo, di sostituzione o sovrapposizione dell’interesse del gruppo, a quello delle singole società, con prevalenza del primo sul secondo, nell’ipotesi di conflitto54.

Al riguardo, conviene osservare che il fenomeno dei «gruppi» differisce profondamente da quello dell’impresa «multidivisionale», precisamente, dell’impresa imputata ad un unico soggetto ed articolata in una pluralità di «divisioni» o settori, ciascuno dei quali corrisponde ad un segmento della sua attività ed è dotato eventualmente, di autonomia contabile e amministrativa, ma non di autonomia giuridica. Al «gruppo», che si articola, invece, in una pluralità di soggetti giuridicamente distinti (le società controllate), ciascuno dotato di organi propri, formalmente autonomi, e di un proprio patrimonio, distinto e separato da quello degli altri, non si addice la gestione unitaria. Salvo, invece, un siffatto modello di gestione che, riservando alla holding il ruolo di effettivo centro decisionale, viene ad incidere su aspetti centrali dell’organizzazione delle società figlie, in particolare, sulla disciplina relativa al patrimonio e sulla regolamentazione dei poteri e doveri degli organi, sia espressamente «autorizzato» dall’ordinamento.

Nulla, comunque, impedisce di definire la direzione unitaria in termini di concentrazione dei poteri decisionali in capo agli organi della holding, di strumentalizzazione delle società figlie ai fini della politica di gruppo (ma non solo), anche in ambienti normativi come il nostro, al quale sembra estraneo il modello del gruppo «accentrato».

                                                                                                                         

53  In  questo  senso,  P.  G.  Jaeger,  P.G.  Jaeger,  Direzione  unitaria  di  gruppo  e  responsabilità  degli  amministratori,  in  Riv.  

soc.,  1985,  pp.  817  ss..  

54  In  questo  senso  F.  Chiomenti,  Osservazioni  critiche  per  una  costruzione  giuridica  del  rapporto  di  gruppo  fra  imprese,   in  Riv.  dir.  comm.,  1983,  p.  258.  

Secondo un’altra prospettazione, che differisce almeno sul piano terminologico da quella esposta, la locuzione «direzione unitaria» equivale al concetto di accentramento nella capogruppo o avocazione da parte della capogruppo, di funzioni

gestorie fondamentali inerenti alle società controllate55. Le espressioni di

accentramento/avocazione e di funzioni gestorie risultano, tuttavia, dal punto di vista giuridico, alquanto generiche. Precisamente, allo scopo di precisarne la portata, occorre domandarsi quali, tra le funzioni gestorie, debbono essere accentrate nella holding perché sia configurabile una direzione unitaria e quali conseguenze comporti l’accentramento di funzioni gestorie.

Per quanto concerne il primo punto, per affermare che vi è direzione unitaria, non è sufficiente che la holding accentri in sé funzioni gestorie essenziali e fondamentali: il problema consiste nell’identificazione delle funzioni, ossia quelle fasi o momenti dell’attività di gestione dell’impresa, che, per loro importanza, meritano di essere qualificati come essenziali.

L’impostazione di tale problema, da parte della dottrina nostrana, appare, allo stato, scarsa, per cui, conviene richiamare i risultati a cui è pervenuta, sul punto, la dottrina tedesca. Secondo l’opinione che si è venuta consolidando nel panorama tedesco è necessario, ai fini della sussistenza di una direzione unitaria, l’accentramento nella holding della sola funzione finanziaria, la quale, in quanto concernente e comprendente la pianificazione degli investimenti, l’allocazione delle risorse nonché le diverse aree di attività, costituisce strumento e presupposto indispensabile di tutte le altre funzioni imprenditoriale e condiziona, quindi, lo svolgimento di queste ultime, si esso accentrato nella holding, ovvero decentrato nelle singole società operative. Per quanto riguarda il secondo quesito, invece, allorché «l’accentramento» venga inteso nel senso che la holding, in quanto svolge una o più funzioni gestorie fondamentali inerenti alle imprese delle società figlie, adotta altresì le decisioni e le scelte relative alle funzioni accentrate, sostituendosi, in quelle decisioni e in quelle scelte, agli organi delle società controllate, e riducendo, quindi, la sfera delle loro

                                                                                                                         

55  In  questo  senso,  A.  Pavone  La  Rosa,  La  responsabilità  “da  controllo”  nei  gruppi  di  società,  in  Riv.  soc.,  1984,  pp.  409  –   410.  

competenze, deve riconoscersi ancora una volta che il modello di gruppo, in tal modo evocato, è eterodosso rispetto ai principi del diritto societario: se intesa in questo modo, la direzione unitaria, corrisponde alla patologia del fenomeno dei gruppi.

2.2 L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO: CONFLITTO DI INTERESSI E TEORIA DEI VANTAGGI COMPENSATIVI

Tra i diversi compiti assegnati dalla Legge Delega n. 366/2001 al Legislatore delegato vi era, com’è noto, anche quello «di disciplinare i gruppi di società secondo

i principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti»56. Tale

compito è stato assolto dal Legislatore Delegato, prescindendo, non solo dal fornire qualsiasi definizione di «gruppo», ma anche dall’utilizzo del termine stesso. Si tratta di scelte consapevoli e, almeno per quanto concerne la prima, esplicitamente motivata, facendo riferimento, da un lato, all’inadeguatezza delle definizioni di gruppo già presenti nel diritto positivo e, dall’altro, ed in senso più generale, alla non certa opportunità di coniare una nuova nozione che avrebbe potuto dimostrarsi

«inadeguata all’incessante evoluzione della realtà sociale, economia e giuridica»57.

Abbandonato qualsiasi riferimento esplicito al «gruppo», «i principi e i criteri

direttivi» di cui all’art. 10 della Legge Delega n. 366/200158, hanno trovato attuazione

in una disciplina che, in primo luogo, non è testualmente ancorata al «gruppo», bensì ad una «attività di direzione e coordinamento di società» e, in secondo luogo, che non

                                                                                                                         

56  Così  espressamente,  l’art.  2,  lett.  h,  della  legge  Delega  3  ottobre  2001,  n.  366,  «Delega  al  Governo  per  la  riforma  del   diritto  societario»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  234  dell’8  ottobre  2001.  

57  Così  espressamente,  l’intervento  nell’ambito  del  Congegno  «Dall’attività  di  direzione  e  coordinamento  ai  gruppi  di  

società»,  svoltosi  presso  l’Università  di  Cassino,  in  data  1  giugno  2004.  

58   Precisamente,   l’art.   10   della   Legge   Delega   n.366/2001   dispone   che   «la   riforma   in   materia   di   gruppi   è   ispirata   ai   seguenti   principi   e   criteri   direttivi:   a.   prevedere   una   disciplina   del   gruppo   secondo   principi   di   trasparenza   e   tale   da   assicurare   che   l’attività   di   direzione   e   di   coordinamento   contemperi   adeguatamente   l’interesse   del   gruppo,   delle   società   controllate   e   dei   soci   di   minoranza   di   queste   ultime;   b.   prevedere   che   le   decisioni   conseguenti   ad   una   valutazione  dell’interesse  del  gruppo  siano  motivate;  c.  prevedere  forme  di  pubblicità  dell’appartenenza  al  gruppo;  d.  

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