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La responsabilità della capogruppo per violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza

LA RESPONSABILITÀ DELLA HOLDING NEL PANORAMA DELLE IMPRESE MARITTIME DI TRASPORTO

3.3 La responsabilità della capogruppo per violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza

Nella prassi si assiste sempre più a decisioni dell’Autorità Garante dirette a singole società, le quali si palesano giuridicamente autonome, ma che, in realtà, fanno parte di un gruppo e risultano, pertanto, soggette alla direzione unitaria della holding capogruppo.

Come si è avuto modo di sostenere nei paragrafi precedenti, il gruppo costituisce un’entità economica e, pertanto, soggiace alle regole della concorrenza al pari di qualsivoglia altro soggetto individuale, risultando, di talché, responsabile per ogni violazione. Il problema principale che si pone attiene alla notifica delle decisioni dell’Autorità Garante, in quanto le stesse non possono essere notificate al gruppo, quale entità economica, ma, al contrario, devono essere necessariamente indirizzate ad una persona giuridica o persona fisica ben determinata.

Da tanto, ben si comprende come ogni violazione che sia astrattamente riconducibile ad un’impresa – gruppo, debba poi, nella pratica, essere ricondotta ad una persona fisica o ad una persona giuridica ben determinata.

In altre parole, vuol dire che, anche nell’ipotesi in cu si sia in presenza di un illecito commesso dalla società capogruppo, occorre comunque individuare una o più società facenti parte del gruppo cui imputare la responsabilità della violazione e addossarne le conseguenze.

A tal proposito, occorre tenere presente che tanto la legislazione nazionale quanto quella comunitaria, nulla specificano al riguardo; pertanto, è stata la giurisprudenza

comunitaria ad individuare le ipotesi in cui sia possibile imputare una responsabilità in capo ad una società del gruppo.

In sostanza, la Corte, partendo dal concetto di “unità d’azione”, che connota l’agire delle singole società facenti parte di un gruppo, ha superato il concetto formalistico della separazione giuridica tra le singole società e ha riconosciuto nella capogruppo il soggetto cui indirizzare le singole decisioni.

Ed invero, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che la capogruppo sia responsabile dei comportamenti e delle scelte adottate dalla singola società controllata ogni qualvolta si accerti che le decisioni della società controllata non sono frutto di una valutazione autonoma ed indipendente, ma, al contrario, sono soggette ad un potere di direzione e di controllo da parte della holding.

È stato, infatti, affermato che “il comportamento di una controllata può essere ascritto alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, alla luce, in particolare dei nessi economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche. Infatti, ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano così una sola impresa ai sensi dell’art. 101 TFUE e, pertanto, la commissione può emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante senza necessità di dimostrare l’implicazione

personale di quest’ultima” 253.

Orbene, in ossequio al principio affermato dalla giurisprudenza, ben si comprende come sussista una responsabilità tanto in capo alla società controllata, che ha direttamente commesso l’infrazione, quanto in capo alla controllante.

La controllata è, quindi, responsabile dell’illecito commesso, in quanto la violazione è a lei direttamente imputabile; mentre, la controllante è responsabile per aver,

                                                                                                                         

253  C.  Giust.  UE,  20  gennaio  2011,  causa  C-­‐90/09,  General  Quimica  SA  e  altri  c.  Commissione  Europea,  in  Racc.  2011,  p.   l-­‐1,  punti  37  e  38;  TAR  Lazio,  sez.  I,  9  gennaio  2013,  punto  6  

direttamente o indirettamente, condizionato, influenzato o indirizzato con il proprio agire, le scelte della società controllata.

La società controllante, dunque, risponde per l’interferenza che realmente esercita nei confronti della società controllata, la quale è direttamente condizionata nelle sue scelte dalle direttive ricevute dalla holding.

Al fine di meglio comprendere quanto sin qui detto, pare opportuno volgere l’attenzione al provvedimento adottato dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato in una fattispecie relativa al mancato ottemperamento del dispositivo della delibera dell’Autorità n. 23670 del 21 giugno 2012 adottato nei confronti della società Moby S.p.a. e nei confronti di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a.

In particolare, l’Autorità Garante rimproverava le citate società di non aver provveduto a rescindere, con effetto immediato, qualsiasi tipologia di accordo finalizzato alla commercializzazione dei titoli di viaggio che intercorresse tra operatori concorrenti o con soggetti a questi riconducibili. Ed invero, gli accordi di commercializzazione rilevanti ai fini della misura erano quelli sottoscritti da Moby con l’operatore GNV per la stagione 2012 sulle rotte Genova – Porto Torres e Civitavecchia - Olbia.

Compagnia Italiana di Navigazione S.p.a. è una società che ha acquisito il ramo d’azienda di Tirrenia. Il capitale di CIN è detenuto interamente da Moby S.p.a, L19 S.p.a., Gruppo Investimenti Portuali G.I.P. S.p.a. e Shippimg Investment S.r.l.

La Moby S.p.a., invece, è una società controllata congiuntamente dall’armatore Vincenzo Onorato, al quale è riferibile oltre il 60 % del capitale sociale, e da L19 s.p.a., con il 32% del capitale sociale. Con delibera del 21 giugno 2012, l’Autorità Garante aveva autorizzato l’operazione di acquisizione da parte di CIN del ramo d’azienda di Tirrenia preposto alla fornitura del servizio di trasporto marittimo di passeggeri e merci tra l’Italia continentale e le isole maggiori e minori. Con la predetta delibera, l’Autorità prescriveva, altresì, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 287/90, che Moby S.p.a. dovesse cessare di operare sulla rotta Genova –

Porto Torres e di svolgere il servizio di trasporto merci sulla rotta Livorno – Cagliari, a fronte dell’eventuale manifestazione di interesse a entrare di un nuovo operatore. Le predette prescrizioni prevedevano, altresì, l’immediata rescissione degli accordi commerciali in essere tra le parti e i concorrenti al fine di contrastare il coordinamento dei comportamenti commerciali degli operatori presenti sulle medesime rotte. Di talché, è evidente che la società Moby S.p.a., ove, riesca ad assumere il ruolo di capogruppo e, come tale, sia in grado di influenzare, direttamente o indirettamente, l’agire della società controllata CIN S.p.a., sarà responsabile unitamente quest’ultima. Invero, la società a capo del gruppo sarà responsabile per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Garante, ogni qualvolta si accerti che l’agire della società controllata (ossia, nel caso concreto, la CIN S.p.a.), non sia frutto di autonome scelte imprenditoriali, ma, al contrario, di scelte che siano, direttamente o indirettamente, influenzate dalla società capogruppo, la quale non si sia limitata ad una mera attività di direzione e coordinamento ma si sia, addirittura, ingerita nell’operato della società controllata.

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