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Il coordinamento statistico e informatico

Sulla scorta delle considerazioni fino ad ora svolte e facendo applicazione

del principio della prevalenza nella determinazione degli ambiti di competenza in

caso di concorrenza di più materie, è del tutto coerente con il sistema

costituzionale ritenere quindi che la disciplina dell’adozione degli strumenti

propri dell’ICT, nell’ambito sanitario, anche qualora tale scelta sottenda esigenze di controllo e coordinamento della finanza pubblica, si possa ricondurre alla

competenza delineata dall’art. 117, secondo comma lett. r), ossia il coordinamento

statistico e informatico.

Operando tale scelta ricostruttiva, essendo la materia indicata tra quelle in

cui lo Stato esercita il proprio potere normativo in modo esclusivo, si può

effettivamente garantire la creazione di un sistema uniforme del tutto funzionale

alle esigenze di governance finanziaria del settore salute nel rispetto delle sfere di

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L’attribuzione del settore di interesse alla competenza esclusiva dello Stato assolve quindi una duplice finalità: la prima consentire l’aggregazione e la raccolta dei dati attinenti alla spesa sanitaria in modo uniforme e omogeneo, le

seconda è far sì che i dati, così raccolti siano immediatamente fruibili e ciò al fine

di eseguire tutti i necessari controlli delle dinamiche reali della finanza pubblica,

potendo quindi assumere il ruolo di validi strumenti per la programmazione e

definizione di impiego e distribuzione delle risorse93.

Proprio la specifica finalità di creazione di un sistema caratterizzato da

comunanza di linguaggi, di procedure e da standard omogenei, anche nel

raccogliere e catalogare i dati e ciò al fine di consentirne una più agevole

utilizzazione anche nell’ottica di riduzione dei costi della sanità, giustifica l’introduzione di una disciplina unitaria in materia e consente quindi l’intervento del legislatore statale, il quale trova la propria legittimazione nel titolo indicato

alla lettera r) dell’art. 117, secondo comma.

A tale competenza, originariamente definita quale coordinamento di natura

meramente tecnico94, finalizzato quindi all’introduzione di una “comunanza di

93 Corte costituzionale Sentenza n°35/2005, nel decidere sulla legittimità costituzionale

dell’art. 28, Comma 5 e 6, della Legge Finanziaria 2003, richiama espressamente lo stretto legame esistente tra i due diversi titoli di competenza, in base al quale vi è una indubbia funzionalizzazione dell’esercizio della competenza esclusiva in materia di coordinamento statistico e informatico, alle esigenze di controllo della finanza pubblica. Nello specifico la Corte afferma che la predisposizione di modalità uniformi di rappresentazione e di trasmissione di dati contabili, che vengono così resi omogenei e aggregati con facilità, consente di predisporre la base informativa necessaria al controllo delle dinamiche reali della finanza pubblica.

94 Corte Costituzionale sentenza n° 17/2004. La Corte, nella sentenza indicata, sancisce la

legittimità dei provvedimenti statali impugnati, basando la propria argomentazione sulla considerazione che la norma impugnata, prevedesse l’attribuzione al Ministro per l'innovazione e

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linguaggi di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione”95, è stata poi attribuita una rilevanza differente, proprio in ragione della trasversalità della

materia che, incidendo sui più svariati settori della vita dell’amministrazione

pubblica deve più correttamente essere valutata in un’ottica funzionale e

finalistica, avendo riguardo delle specifiche esigenze ( e dei correlati diritti) che si

intendono soddisfare e che richiedono necessariamente l’impiego di un sistema informativo unitario e omogeneo.

La predetta reinterpretazione del contenuto della formula costituzionale

bene si adatta alle necessità di contenimento della spesa pubblica in relazione al

settore sanitario, rendendosi all’uopo indispensabile il ricorso a uno strumento

univoco e unitario di raccolta e trasferimento dati, essendo imprescindibile, al fine

del controllo e del monitoraggio del settore, avere dei dati omogenei e tra loro

aggregabili96.

le tecnologie di un potere limitato, in relazione alle Regioni, ad un coordinamento meramente tecnico e ciò per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. Data la predetta limitazione, tale potere ministeriale viene ricondotto dalla Corte a pieno titolo rientra nell'ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni in conformità all’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

95M. Pietrangelo, cit . p. 46

96 Sul punto la Corte Costituzionale con Sentenza 36/2004 ha affermato che le necessità di

monitoraggio che giustificavano l’introduzione di obblighi di comunicazione in capo alle amministrazioni locali, giustificavano necessariamente, legittimandoli, gli interventi dello Stato atti a determinare le modalità tecniche di adempimento dei predetti obblighi e ciò in quanto si rendeva necessario “rispettare criteri di omogeneità ai fini della comparazione d e del consolidamento dei dati”.

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Di notevole rilievo, in proposito, sono indubbiamente le valutazioni espresse

dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n°240/2007, nella quale la Corte ha

affermato innanzitutto che è erroneo limitare la competenza statale in materia di

coordinamento informatico e statistico al solo “coordinamento tecnico”, relativo alla trasmissione dei dati, riconoscendo invece che la funzione attribuita allo Stato

è ben più ampia essendo finalizzata all’acquisizione “dei dati telematici allo

scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, e dunque anche di quella sanitaria”97 e ritenendo che l’attribuzione di tali poteri non incide negativamente sull’autonomia regionale né contrasti con la sussistenza di un potere normativo concorrente sia in materia di tutela della salute

sia di coordinamento della finanza pubblica, potendo pertanto essere ritenuto

assolutamente conforme alle disposizioni costituzionali.

Anzi, ad avviso della Corte sono proprio le esigenze di razionalizzazione e

contenimento della spesa sanitaria che, rendendo indispensabile uno strumento di

controllo uniforme e omogeneo su tutto il territorio nazionale, legittimano

l’intervento statale volto all’introduzione di un unitario sistema informatico di rilevazione dei dati98.

97 Corte Costituzionale, Sentenza n°240/2007.La Corte prendendo le mosse dalla

finalizzazione dell’intervento del legislatore statale nel settore del controllo della spesa sanitaria, giunge a legittimare l’affidamento di compiti di accertamento delle violazioni degli obblighi di trasferimento dati a livello centrale e ciò al fine di garantire l’uniformità e omogeneità del sistema su tutto il territorio nazionale.

98 Corte Costituzionale, Sentenza 240/2007, ritiene legittima l’introduzione del sistema

informatico di rilevamento ottico e di trasmissione telematica dei dati contenuti nelle ricette mediche e nelle confezioni dei farmaci, affermando che le finalità di contenimento della spesa sanitaria, giustificano l’imposizione di tali strumenti anche alle Regioni e provincie Autonome.

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