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il criterio di attribuzione della responsabilità

Il regolamento si presta ad ulteriori profili di analisi, in relazione ai criteri di attribuzione della responsabilità per inadempimento.

Ai giuristi (per così dire) «puri» viene naturale pensare che l’ordinamento non si può esimere dal predisporre adeguati strumenti di tutela e, quindi, di attribuzione della responsabilità nelle ipotesi di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Sotto un’ottica microeconomica l’applicazione del teorema di Coase 121, in assenza di costi di transazione, conduce al contrario a ritenere irrilevante il problema dei rimedi giuridici all’inadempimento, in ragione del fatto che nel libero mercato le parti addiverrebbero comunque spontaneamente ad una soluzione efficiente sotto il profilo economico.

L’esame delle fattispecie concrete ha però evidenziato che i costi di transazione si presentano nella stragrande maggioranza dei casi (si pensi alle ipotesi in cui per procurarsi le informazioni necessarie ad una migliore tutela dei propri interessi sia necessario corrispondere una data somma di danaro, alla necessità di affrontare lunghi e dispendiosi procedimenti giudiziari, ma anche alle esternalità negative per la collettività che spesso discendono dalla condotta dei privati). Con la conseguenza che l’analisi economica del diritto si è spinta a studiare il grado di efficienza raggiunto dai differenti criteri di attribuzione della responsabilità. La scelta relativa a tale criterio appare rilevante sotto un duplice profilo, sia perché da essa dipende l’efficacia dissuasiva della norma, sia perché, una volta verificatosi l’inadempimento della prestazione, occorre intervenire al fine di arginare le conseguenze negative a carico dei soggetti interessati.

121 Ricordiamo che secondo l’autore in assenza di costi di negoziazione e transazione la

contrattazione tra agenti economici porterà a soluzioni efficienti da un punto di vista sociale anche in presenza di esternalità e comunque siano strutturate le norme di legge. Cfr. R. H. COASE, The Problem of Social Cost, in Journal of Law and Economics, 1960; ristampato in .

R.H.COASE, The firm, the Market, and the Law, University of Chicago Press, 1988, 95 e ss.,

traduzione italiana in . R. H. COASE, Impresa, Mercato e Diritto, a cura di M. GRILLO,

Secondo uno dei principi cardine su cui si fonda l’analisi economica della responsabilità contrattuale l’ordinamento giuridico deve condurre entrambe le parti contrattuali a porre in essere un livello di diligenza ottimale per il benessere della comunità, tale che si abbia la massima riduzione delle perdite conseguenti alla mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Più precisamente il creditore sarà invogliato ad adottare le misure necessarie ad eliminare (o a ridurre) le conseguenze negative dell’inadempimento del debitore qualora «il loro costo sia inferiore alla conseguente riduzione dei danni che il sistema giuridico lascia a suo carico» 122.

In tale ottica il regolamento in analisi incentiva l’adozione di tali misure sotto un duplice profilo: prevedendo la possibilità per i passeggeri di chiedere il risarcimento del danno supplementare e attraverso la predisposizione di un sistema sanzionatorio nelle ipotesi di violazione del regolamento medesimo. L’elevato costo dell’illecito vettoriale produce, sotto tale profilo, un effetto disincentivante, spingendo verso l’adozione di tutte le misure, preventive e successive, atte a ridurre la misura del pay-off.

L’effetto generalpreventivo della normativa viene supportato dal criterio di attribuzione della responsabilità 123.

122 Basti pensare all’impossibilità di estendere il risarcimento alle conseguenze del mancato

adempimento che non possono prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.). Per un approfondimento sul tema P.TRIMARCHI, Causalità giuridica e danno, in L.

VISINTINI (a cura di), Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano,

1984, 1, 6 s.

123 Ricordiamo che il criterio della responsabilità oggettiva è considerato generalmente più

efficiente rispetto a quello per colpa. Ciò perché consente di imputare tutti i danni al creditore, il quale sarà così spinto ad adottare un elevato livello di misure al fine di evitare gli effetti negativi del mancato adempimento della prestazione. A favore dell’adozione di tale regola di imputazione della responsabilità intervengono due ulteriori considerazioni: 1) il debitore è, generalmente, la parte contrattuale che può più efficacemente intervenire sull’esecuzione della prestazione e 2) egli può prevedere una copertura assicurativa per le ipotesi di inadempimento, introducendo nella controprestazione una quota del premio assicurativo. Alla responsabilità per colpa non può essere riconosciuta la medesima efficacia generalpreventiva, in ragione del fatto che per il debitore, al fine di liberarsi da responsabilità, sarà sufficiente dimostrare di aver posto in essere un livello di diligenza adeguato ai parametri stabiliti dalla normativa in materia e, quindi, dalla giurisprudenza (cui è rimessa la valutazione circa lo standard di diligenza richiesto in una data fattispecie). Conseguentemente il debitore sarà indotto ad adottare unicamente quei provvedimenti commisurati a tale livello di diligenza. In un’ottica

Il Legislatore comunitario ha introdotto un regime di responsabilità che se non coincide, molto si avvicina al criterio oggettivo.

Scrivere che: «gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso» (quali casi di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con il volo, rischi per la sicurezza) non equivale forse a prevedere un esonero dalla responsabilità per fatto esterno al debitore imprevedibile e, quindi inevitabile (caso fortuito), o comunque di portata tale da non poter essere contrastato (forza maggiore)?

Il criterio della responsabilità per colpa viene di fatto reintrodotto tramite la previsione di altre due ipotesi: 1) «le improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza» e 2) «gli scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo», eventi comunque prevedibili o, comunque, evitabili attraverso l’adozione di misure di diligenza di elevato livello.

Sembra comunque potersi affermare senza tema di smentita che il criterio di attribuzione della responsabilità adottato dal Legislatore comunitario appare in linea con i più elevati livelli di efficienza forniti dall’analisi economica del diritto privato.

giuseconomica, unicamente il criterio obiettivo di attribuzione della responsabilità consente di internalizzare adeguatamente i costi dell’inadempimento, trasferendo interamente il peso del danno sulla parte che non ha eseguito perfettamente la prestazione. A. CHIANCONE – D.