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Il Giusto processo secondo la dottrina prevalente

CAPITOLO I – TEORIA DEL GIUSTO PROCESSO E PRINCIPIO DELLA

1.1 Il Giusto processo secondo la dottrina prevalente

Del primo comma dell’art. 111 Cost. sono possibili diverse letture.

Secondo una prima interpretazione, di tipo letterale e formalista, il legislatore ha inteso

13 “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”Art. 111, 1° e 2° comma, Cost.

escludere che norme processuali “giuste” possano avere rango inferiore a quello della legge ordinaria – tesi da confutare integralmente, in quanto il nostro ordinamento conosce anche discipline processuali contenute in vari regolamenti o perché alcune materie possono essere integrate o adeguate da regolamenti governativi. 14 Una seconda lettura della nuova disposizione costituzionale potrebbe essere quella secondo cui deve essere la legge, e non il giudice, a dettare la disciplina del processo:

ne deriverebbe una sorta di illegittimità costituzionale di quei processi nei quali l’esercizio dei poteri del giudice e delle parti non è regolato direttamente dalla legge ma è rimesso, in concreto, alla discrezionalità del giudice. Tesi anche questa, dunque, da non condividere, in quanto il nostro codice di procedura civile utilizza formule che non predeterminano in modo puntale le attività dei vari soggetti processuali – vedi assunzione delle informazioni del procedimento in camera di consiglio (art.738, ultimo comma, c.p.c.), procedimento cautelare uniforme in cui il giudice procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto (art. 669-sexies, 1° comma, c.p.c.); o si pensi ancora alla atipicità di contenuto della tutela cautelare d’urgenza di cui all’art.

700 c.p.c. 15

In tutti questi casi – e in moltissimi altri ancora - vi è una chiara deroga al modello predeterminato per legge per il processo di ordinaria cognizione, deroga che ogni volta è giustificata dall’esigenza di rispettare altri principi costituzionali della medesima importanza (diritto di difesa, eguaglianza sostanziale, ragionevole durata).

La stessa Corte Costituzionale ha da tempo affermato che “la Costituzione non impone un modello vincolante di processo” riaffermando “la piena compatibilità costituzionale della opzione del legislatore processuale, giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione” 16.

In conclusione, ormai – a fronte anche delle varie pronunce delle supreme magistrature

14 Capponi-Tiscini, Introduzione al diritto processuale civile, Torino, p. 25.

15 Capponi-Tiscini, Introduzione al diritto processuale civile, Torino, p. 26.

16 Cfr. Corte Cost. 27 ottobre 2006 n. 341 in Foro.it, 2007, p.1ss.; Corte Cost. 14 dicembre 2004 n.386, in Foro.it, 2005, I, c. 657 ss; Corte Cost. 14 ottobre 2005 n. 389, in Giur. Costit., 2005, 3855; Corte Cost. 10 luglio 1975 n.

205, in Riv. inf. mal. prof., 1975, II, 135.

e secondo quanto più volte ribadito dalla dottrina maggioritaria – per “giusto processo”

null’altro si intenda che il rispetto di tutti quei principi costituzionali che trovano poi casa al secondo comma del nuovo testo dell’articolo 111 Cost. – contradditorio, parità delle parti, giudice terzo e imparziale, ragionevole durata del processo – e che, appunto, insieme, garantiscono al cittadino l’accesso alla giustizia e la tutela dei propri diritti e interessi, nonché quindi sinonimo di effettività della tutela giurisdizionale, pilastro indefettibile del nostro sistema processuale.

Tuttavia, “giusto” non è qualunque processo che si limiti ad essere regolare sul piano formale 17 ovvero non può dirsi che un processo possa definirsi giusto esclusivamente quando opera nel rispetto dei principi enunciati al comma 2 del nuovo articolo 111 Cost.: in tal modo, infatti, descriverebbe un modello processuale a garanzia incompleta in quanto non prevedrebbe il rispetto di altri principi costituzionalmente garantiti che consentono una maggiore effettività di tutela quali, ad esempio, il diritto alla prova, la garanzia del giudice naturale precostituito per legge ex art 25 Cost., del ricorso in Cassazione ex 111, 7° comma, etc.18

Si può dire che la nozione di giusto processo non rappresenti un principio costituzionale autonomo, ma una semplice espressione sintetica del complesso dei valori costituzionali inerenti all’attività giurisdizionale; altri invece, ritengono che esso alludi ad un concetto ideale di Giustizia, preesistente rispetto alla legge e direttamente collegato a quei diritti inviolabili di tutte le persone coinvolte nel processo che lo Stato, in base all’art. 2 Cost.. si impegna a riconoscere.

Alla stregua di tutto ciò si può senz’altro affermare che l’art. 111 Cost., laddove parla di giusto processo, ha voluto assegnare a tale formula il significato pratico di processo coerente con quei valori di civiltà giuridica, che in un determinato contesto storico sono espressi o condivisi dalla collettività.

Si tende a riconoscere, quindi, “il giusto processo” come clausola generale destinata ad operare come norma di apertura delle garanzie costituzionali della giurisdizione e rappresenta lo strumento operativo utilizzato dalla Corte per arricchire la gamma delle

17 Trocker, Il nuovo articolo 111 della costituzione e il “giusto processo” in materia civile: profili generali in Riv.

trim. dir. e proc. civ. 2001, p. 381 ss.

18 Vignera G., La garanzia costituzionale del giusto processo, in Il Caso.it, II, 209/2010, p. 4.

garanzie processuali o più esattamente per aggiungere quelle tipiche ( già enumerate o desumibili dal testo costituzionale positivo) e delle ulteriori componenti garantistiche atipiche enucleabili attraverso un’operazione di etero-integrazione recettiva sia dei principi di equo processo disciplinati agli articoli 3 e 16 della CEDU sia di tutti quei valori di civiltà – etici morali e tecnici, condivisi dalla società. 19

Tale attività di “assemblaggio” esercitata dalla Corte ha fatto sì che oggi noi abbiamo un sistema di garanzie processuali completo ed espresso in forma chiara e insindacabile che assicura una tutela giurisdizionale ad ampio raggio.

La novellazione dell’art. 111 Cost. non ha quindi realmente introdotto un quid novi – ovvero dei principi prima sconosciuti all’ordinamento - ma ha raccolto in un unico scrigno tutte le preziose garanzie che assicurano l’effettività dell’esercizio dei nostri diritti riconosciuti dalla legge.