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P ROCESSO IN CONTINUA TRASFORMAZIONE : PROGETTI DI RIFORMA , STRENGHTS

“Technologies are not mere exterior aids but also interior transformations of counsciousness, and never more than when they affect the word.” 138 (Walter J. 1982).

L’idea “pionieristica” di informatizzazione contenuta nella L. n.59/1997, come si è più volte precisato nei paragrafi precedenti, prese vita con il D.P.R. n.123/2001, attraverso cui si ambiva a realizzare un nuovo sistema dell’organizzazione giudiziaria, sfruttando una diversa allocazione delle risorse umane e delle competenze professionali utilizzando la tecnologia.

Il sistema informativo del processo aveva l’obiettivo di realizzare banche dati capaci di rendere immediatamente conoscibili gli orientamenti della giurisprudenza, sviluppando nuove modalità di gestione sia del processo che degli uffici grazie all’affidabilità dei dati prodotti dai sistemi informativi.

Gradualmente si è assistito ad un ripensamento delle dinamiche che avevano ispirato gli ideatori del PCT all’applicazione della telematica al processo, probabilmente a causa delle innumerevoli e intriganti potenzialità offerte dallo sviluppo tecnologico dell’ultimo decennio che hanno indotto il legislatore ad aderire al dogma costituito dall’idea che informatizzazione si traduca essenzialmente nel binomio risparmio di tempo e incremento di efficienza.

Il risultato è stata la legislazione rivoluzionaria che ha modificato l’originario progetto di PCT concepito come sistema “chiuso” - riservato agli operatori del diritto - e ne ha iniziato un altro in cui lo stesso diveniva essenzialmente strumento di supporto alle comunicazioni telematiche di documenti informatici tra parti e uffici giudiziari.

La rapidità nella gestione e nello scambio di flussi di dati, garantita dalle tecnologie informatiche e telematiche crea non pochi problemi di adattamento del funzionamento

138 Ong. W.J., Orality and Literacy: The Technologizing of the Word, Taylor & Francis Group, 2005, p. 81.

dell’impianto tradizionale codicistico del processo civile alle nuove recenti discipline concernenti l’uso dell’informatica nel processo.

Riassumendo, sebbene la prima bozza di progetto del PCT risalga quasi a vent’anni fa’, la sua concreta attuazione è di recente data.

Le radici del sistema del processo telematico sono individuate nel D.P.R. 123/2001, in cui, come anticipato, fu tratteggiata la prima disciplina dei depositi, della formazione del fascicolo e delle comunicazioni e notificazioni telematiche, che avrebbe trovato più dettagliata attuazione nella legislazione successiva.

Tale disciplina, poi emendata con il D.M. 44/2011, tuttora vigente, costituisce il tessuto connettivo del processo civile telematico, il cui art. 34 ha delegato la previsione delle regole tecniche per la redazione e trasmissione degli atti e dei provvedimenti e documenti informatici da depositarsi in via telematica, per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria nonché delle notificazioni in proprio da parte degli avvocati ecc. : si tratta delle c.d. “specifiche tecniche” del processo telematico, adottate con il provvedimento del 16 aprile 2014 DGSIA.

Sicché, nonostante il progetto inziale risalga al 2001, è solo a seguito della positiva sperimentazione presso il Tribunale di Milano culminata nel 2006 con l’attribuzione del valore legale alla trasmissione di atti (nella specie decreti ingiuntivi), che si è assistito ad una progressiva diffusione del PCT. 139

La somma di provvedimenti di rango primario e secondario, spesso integrati da circolari ministeriali interpretative degli uni e degli altri, crea non poche difficoltà interpretative per gli operatori.

La complessità dell’architettura normativa e le incertezze che la stessa ha prodotto ha reso necessaria l’emanazione di ben tre circolari interpretative: la circolare 27 giugno 2014 140, adottata dalla Direzione generale della giustizia civile del Dipartimento per gli affari di giustizia; la circolare 28 ottobre 2014, sostitutiva della precedente e a sua volta sostituita dalla circolare 23 ottobre 2015, concernente gli adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico.

139 Carollo V., L’avvocato telematico., Rovereto, 2013, p.57.

140 Relativa agli adempimenti di cancelleria conseguenti all’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e ss. dl n. 179/2012 e del dl n. 90/2014.

Le maggiori criticità, quindi, nascono dal connubio tra regola processuale e regola tecnica che richiede un diverso approccio per il personale di cancelleria, per i giudici e per gli avvocati e che sconta un colpevole deficit di efficienza; si consideri, infatti, che solo poche norme del codice di rito sono state adeguate ai nuovi metodi di gestione telematica degli atti 141.

Stupisce come, nonostante le criticità descritte, il PCT rappresenti la massimizzazione del progetto di informatizzazione della giustizia.

Altrettanto stupefacente è il fatto che le tanto vituperate regole del PCT assurgano a paradigma di riferimento per altri modelli di processo (amministrativo, tributario, penale) di cui si tratterà al capitolo terzo dell’elaborato.

In verità, sebbene l’ingresso della telematica nel mondo del diritto sia stata una rivoluzione, le riforme che si prospettano non sono poche: infatti, a dispetto degli entusiastici proclami sui successi del PCT, si profilano ulteriori novità all’orizzonte, veicolate dalla ennesima riforma del processo civile, di cui al disegno di legge delega n. 2953/XVII, recante “Disposizioni per l’efficienza del processo civile” congiunto al disegno di legge n. 2921/XVII, recante “Modifiche al codice di procedura civile e altre disposizioni per l’accelerazione del processo civile”. 142

Così il processo telematico, temuto e quasi odiato prima della sua entrata in vigore, è stato forse desiderato e preteso dopo: per queste ragioni non sembra azzardato ipotizzare che nel prossimo futuro si prospettino altre radicali evoluzioni.143

Il cammino percorso dal processo telematico è sicuramente da definirsi lungo e non poco tortuoso, soprattutto dal momento che lo stesso è iniziato in un periodo storico di transizione, in cui a mano a mano l’informatica è entrata nella vita di tutti rivoluzionando sensibilmente qualsiasi ambito della stessa.

141 Cfr. ex multiis, l’art. 83 c.p.c. sulla procura rilasciata su documento informatico; l’art. 125 c.p.c. con il quale è stato eliminato il superfluo onere di indicazione negli atti processuali del proprio indirizzo PEC; l’art. 126 c.p.c., in cui è stata eliminata la necessità di sottoscrizione del verbale ad opera delle parti intervenute; rispettivamente gli artt. 133 c.p.c relativo alla comunicazione telematica del testo integrale della sentenza; l’art. 149 bis, sulla notifica a mezzo posta elettronica da parte dell’ufficiale giudiziario; rispettivamente gli artt. 111 e 137, disp. att., c.p.c. dai quali è stato eliminato l’obbligo di consegnare al cancelliere le copie in cartaceo degli atti da parte del difensore che abbia provveduto al deposito telematico delle comparse o del ricorso o controricorso in cassazione.

142 De Santis A.D., La metamorfosi (kafkiana) del processo telematico, in Questioni Giustizia, fascicolo 4/2015.

143 Camoglio P., Processo Civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive, in Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2015, 03, 0953.

Per queste ragioni, il PCT si è dovuto scontrare con la reticenza dei più “anziani” che, ancorati alla carta, hanno a lungo respinto ogni possibilità di attuazione di riforma, motivo per cui inizialmente il Legislatore ha preferito concretizzare un progetto di sperimentazione.

Ovviamente, si va incontro ad un successivo periodo di riforme volte alla concretizzazione definitiva del progetto iniziale di telematizzazione.

CAPITOLO III – Il PCT come modello per l’informatizzazione della Giustizia