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Il passaggio dal Senato alla Camera dei Deputati

2. LEGISLAZIONE NAZIONALE: EVOLUZIONE STORICA E FONTI

2.2. Il disegno di legge Smuraglia: analisi della fattispecie

2.2.1. Il passaggio dal Senato alla Camera dei Deputati

la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro” viene trasmesso dal Senato alla

Camera dei Deputati dove pendono altri due progetti di legge, il n. 601 d’iniziativa del Deputato Elena Emma Cordoni e il n.5090 d’iniziativa del

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Deputato Stefania Prestigiacomo. Il 28 aprile viene affidato alla XI Commissione Permanente “Lavoro pubblico e privato” della Camera in sede referente, con il n. 4817 e il 16 febbraio 2000 inizia l’esame del testo.

Per quanto riguarda il versante definitorio, tutti e tre i progetti pendenti presentano una struttura molto simile, poiché individuano il concetto di molestia sessuale in maniera flessibile, evitando qualsiasi catalogazione delle fattispecie, stabiliscono che devono essere comportamenti di natura sessuale o a connotazione sessuale , precisano che costituiscono una discriminazione in base al sesso perciò sono esperibili i rimedi previsti dalla legge per fronteggiare tali comportamenti illeciti, riconoscono la maggior gravità alle molestie accompagnate da minacce o ricatti da parte di superiori gerarchici o colleghi, prevedono obblighi di informazione e prevenzione in capo ai datori di lavoro anche sotto forma di azioni positive, assegnano nuove funzioni in capo alle Consigliere di Parità prevedendo in particolar modo assistenza e consulenza per le vittime di molestie sessuali ed infine prevedono le dimissioni per giusta causa e la liquidazione di un indennizzo da parte del datore di lavoro alla lavoratrice o al lavoratore che intenda recedere dal contratto.

Nell’art 1 del disegno di legge Smuraglia si prevede: “Ai fini della

presente legge, costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, che sia indesiderato e che, di per sé ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti. 2. Assumono particolare rilevanza le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da

51 parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento ed alla estinzione del rapporto di lavoro. 3. Costituiscono comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 10 aprile 1991, n. 125, le molestie che influiscono sulle decisioni inerenti alla costituzione, svolgimento o estinzione del rapporto di lavoro.”61

 Nella proposta di legge Cordoni, l’art 1 è dedicato al concetto di molestie sessuali:

“1. Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza e rispetto della libertà e dignità della persona. 2. Il diritto di cui al comma 1 è leso dalle molestie sessuali consistenti in ogni atto o comportamento a connotazione sessuale o basato sul sesso che risulti indesiderato. 3. Costituiscono comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 10 aprile 1991, n. 125, le molestie che esplicitamente o implicitamente influiscano sulle decisioni inerenti alla costituzione, allo svolgimento o alla estinzione del rapporto di lavoro, ovvero siano tali da creare un ambiente di lavoro intimidatorio o umiliante. 4. Sono considerate particolarmente gravi le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro e dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione ed allo svolgimento del rapporto stesso. 5. A nessuno è consentito

61Atti Senato n.38 del 9 maggio 1996, primo firmatario Senatore Smuraglia, art 1, cit.,

52 di approfittare della propria posizione per eliminare o ridurre le garanzie di cui alla presente legge o per esercitare forme illecite di pressione o di ricatto.”62

 Infine la proposta di legge Prestigiacomo, sempre all’art 1 definisce quali comportamenti possono configurarsi come molestie sessuali nei luoghi di lavoro:

“1. Costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento di inequivoca connotazione sessuale, di datori di lavoro, superiori, colleghi e subordinati, che sia evidentemente indesiderato od offensivo della dignità della persona che lo subisce.

2.Costituisce molestia sessuale aggravata il comportamento di cui al comma 1, qualora il rifiuto o l’accettazione di tale comportamento sia motivo esplicito o implicito di discriminazione all’accesso al lavoro, alla formazione, al mantenimento del posto di lavoro, alla promozione, alla retribuzione o comunque di intimidazione e utilità nell’ambiente stesso di lavoro.”63

Per quanto riguarda infine l’aspetto soggettivo relativo all’autore e alla vittima, le tre proposte abbracciano impostazioni diverse:

 la proposta Cordoni si concentra sulla percezione della vittima del comportamento indesiderato e sulla valutazione di quest’ultimo come offensivo facendo leva sulla presa letterale dell’art 1 comma 2;

 la proposta Smuraglia pur accogliendo la tesi vittimo-centrica,

62Atti Camera n. 601 del 9 maggio 1996, d’iniziativa del Deputato Cordoni, art 1, cit.,

in www.camera.it

63Atti Camera n. 5090 del 9 luglio 1998, d’iniziativa del Deputato Prestigiacomo, art 1,

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la oggettivizza legandola a un giudizio di ragionevolezza e di normalità ;

 infine la proposta Prestigiacomo mantiene anch’essa la visione della vittima ma la accompagna all’elemento oggettivo dell’evidenza e della certezza con l’utilizzo dell’avverbio “evidentemente” in riferimento al comportamento indesiderato e offensivo.

Il 25 gennaio 2001 termina l’esame del testo Smuraglia e la Commissione Lavoro dà mandato alla relatrice Elena Emma Cordoni di riferire in modo favorevole all’Assemblea sulla proposta di legge, a cui sono state abbinate le proposte di legge n. 60164e n. 509065. Nella

relazione all’Assemblea, la relatrice sottolinea immediatamente come la proposta fornisca una definizione flessibile di molestia sessuale e assegni particolare rilevanza a quei comportamenti di natura sessuale o basati sul sesso, accompagnati esplicitamente o implicitamente da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro, allo scopo di creare un clima di intimidazione e di ostilità nei confronti della vittima. La relatrice presenta una proposta di legge concentrata sul piano civilistico e lavoristico, in particolare legata alla garanzia di un ambiente di lavoro sicuro, sereno, esente da ricatti, dove grava sul datore di lavoro l’obbligo di garantire l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro ai sensi dell’art 2087 C.C.. La proposta di legge, così come modificata in Assemblea, conferma i punti fermi raggiunti dall’elaborazione comunitaria in materia, quali l’impostazione delle molestie sessuali come discriminazione in base al sesso e il

64Progetto di legge n. 601 del 9 maggio 1996, d’iniziativa del Deputato Cordoni e altri,

in www.camera.it

65Progetto di legge n. 5090 del 9 luglio 1998, d’iniziativa del Deputato Prestigiacomo

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riconoscimento della maggior gravità delle molestie accompagnate di minacce o ricatti.

Nonostante l’approvazione al Senato, che faceva ben auspicare circa l’approvazione definitiva, l’iter legislativo non si è mai concluso a causa della sua interruzione nella seduta del 19 febbraio 2001, al termine della discussione sulle linee generali.

Con l’apertura della XIV Legislatura (2001-2006) vengono presentate ben sei tra disegni e proposte di legge riguardanti le molestie sessuali:

Proposta di legge n. 60 presentata il 30 maggio “Norme a tutela

della libertà e della dignità della persona dalle molestie sessuali nei luoghi di lavoro”.

 Proposta di legge n.596, d'iniziativa del Deputato Prestigiacomo, presentato il 6 giugno 2001 – Norme per la tutela

della persona che lavora contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

 Atti Camera n.725, d'iniziativa del Deputato Mussolini, presentato il 12 giugno 2001 - Norme per la tutela della dignità

e libertà della persona che lavora contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.

 Atti Camera n.1331, d'iniziativa del Deputato Napoli, presentato il 16 luglio 2001 - Norme per la tutela della persona che lavora

contro le molestie sessuali.

 Atti Camera n.3287, d'iniziativa del Deputato Nan, presentato il 16 ottobre 2002 – Disposizioni per la tutela della morale

pubblica e per la prevenzione delle molestie e delle aggressioni sessuali.

 Atti Senato n.889, d'iniziativa dei Senatori Toia ed altri, presentata il 26 novembre 2001 – Norme per la tutela della

55 lavoro.

 Atti Senato n.1872, d'iniziativa dei Senatori Amato ed altri, presentato il 4 dicembre 2002 – Carta dei diritti delle lavoratrici

e dei lavoratori.

In questo susseguirsi di proposte, spiccano in particolare il disegno di legge n. 889 e la proposta di legge n. 596 che in quanto al contenuto ripresentano quello già precedentemente visto durante la XII Legislatura. Il primo di questi testi citati viene riproposto al Senato il 5 dicembre 2001 ed è presentato nella relazione al disegno come il frutto

di un lungo lavoro svolto nelle Commissioni di Camera e Senato e dei due rami del Parlamento stesso, tuttavia anche in questa occasione il

nostro Legislatore dimostra la sua indifferenza in merito e dopo che il voto è rinviato per tre volte, il progetto cade nel dimenticatoio facendo calare il silenzio in materia.

2.3.

La trasposizione delle Direttive europee di seconda