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4. GLI USI DEL CASTAGNO NELLE VALLI ALPINE DELLA SVIZZERA ITALIANA.

4.2 Il contesto sociale e il significato politico

4.2.1 Il potere sovra-locale: gli statuti di valle

Con l’inizio dell’età moderna le valli della Svizzera italiana vennero assoggettate al dominio confederato, diventando baliaggi ultramontani della Confederazione. La Leventina costituiva un dominio del solo Cantone di Uri, mentre Blenio e Riviera erano sotto il controllo diretto dei tre cantoni primitivi Uri, Svitto e Sottoselva. La valle Maggia, infine, era un baliaggio comune dei dodici cantoni confederati. I cantoni che governavano i quattro baliaggi eleggevano il landfogt delle valli (podestà o balivo) che restava in carica per due anni.

Al momento del loro insediamento a sud delle Alpi, i confederati dovettero confrontarsi con popolazioni montanare caratterizzate da uno spirito generalmente orgoglioso e indipendente, che mal sopportavano la presenza di governatori forestieri425 e che nei secoli precedenti al loro arrivo avevano conquistato privilegi e libertà. Fu su questi presupposti che, per accattivarsi il favore delle genti locali, i confederati promisero di promuovere l’utile e l’onore delle comunità evitando iniquità. Oltre a tali premesse i podestà, nei giuramenti che dovevano prestare al momento del loro insediamento, dichiaravano esplicitamente l’intenzione di rispettare privilegi, ordini e consuetudini locali. Ad esempio, nel Baliaggio di Riviera, ogni biennio i confederati si impegnavano a giudicare secondo il tenore di questi statuti e decreti e

privilegi concessi426 così come in Valle Maggia e Lavizzara si impegnavano di preservare le

ragioni, honori e privilegij della communità e, nei casi non previsti dagli statuti di valle, di giudicare [...] secondo l’usanza, consuetudine, [...] leggi, e raggioni comuni427. Similmente in

Leventina il landfogt si impegnava di giudicare secondo il tenore di questi statuti ed ordini ed

anco li ordini delle chiese e delle vicinanze e le antiche consuetudini di quelle [...]428. Salvo poi

imporre restrizioni e l’annullamento di privilegi dopo la rivolta leventinese del 1755429. Pur non

essendo fatta menzione esplicita a privilegi tra i capitoli degli statuti di Blenio, anche in questa comunità ampia autonomia era concessa da numerose ordinazioni approvate dai Tre Cantoni, sia in ambito fiscale, sia amministrativo. Testimonianza formale ne sono le copie dei privilegi concessi alla comunità riportate in calce agli statuti. Ad esempio nel 1561 ottenevano la garanzia di non essere trattati peggio che quelli di Leventina430. In un simile contesto politico-

425 BERTONI B. (1935) in BOLLA G. (1983). La storia di Olivone. Seconda edizione, Lodrino : Tipo-offset Jam SA, p. 6.

426 Libro de’ Statuti della Comunità della Riviera (1754), manoscritto, AsTi, Statuti, 12.1. 427 Copia dello statuto di Valle Maggia (1784), manoscritto, AsTi, Statuti, 6.2, cap. 1.

428 Statuti del Paese di Leventina (1656), manosrcritto, ACom Giornico, Registri, Un. 2.01, cap. 3; Statuti del Paese di Leventina (1730), manoscritto, AsTi, Statuti, 15.1, cap. 3.

429 CESCHI R. (2000). op. cit., pp. 39-41. 430 Ibid.

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giuridico, gli statuti di valle erano soprattutto una raccolta di capitoli a normazione delle sanzioni per i reati penali o per le questioni economiche o di successione. Poco spazio trovava la regolamentazione delle pratiche rurali, inclusa la castanicoltura, e l’osservanza delle disposizioni superiori previste dagli statuti di valle risultava spesso assai approssimativa431.

Le comunità locali potevano anche essere coinvolte e rappresentate presso l’ufficio balivale in diversi modi e forme a seconda dei baliaggi. Limitandosi ad alcuni esempi, in Valle di Blenio per i reati minori il balivo era affiancato da un consiglio di dodici uomini nominati dal parlamento di valle, un’istituzione probabilmente sopravvissuta al medioevo e preposta, oltre che a giudicare e sentenziare, anche a trattare, con il landfogt432, rappresentando così una sorta di organo di mediazione tra popolo e autorità sovra-locali. Un’istituzione che esisteva anche in Leventina433, dove forse le autonomie, fino al 1755, erano ancora più ampie434. A queste istituzioni si aggiungevano generalmente altre cariche ufficiali attribuite ai locali. Le più ricorrenti, anche nei baliaggi di Riviera, Maggia e Lavizzara, erano le figure di notaio o cancelliere, interprete e caneparo435.

In linea di massima, i landfogti, pur riservandosi il diritto di modificare le leggi in qualsiasi momento436, durante tutto il periodo del loro governo conservarono e applicarono le leggi discusse e sancite nei parlamenti indigeni437, probabilmente non senza anche alcuni problemi derivanti da una solo parziale comprensione da parte dei confederati di tali norme, sia per motivi linguistici, sia per motivi più genericamente culturali438. Il governo elvetico sui baliaggi, in definitiva, non assunse le caratteristiche di un’occupazione militare, così come non fu caratterizzato da un sistema politico particolarmente sofisticato, basandosi, piuttosto, sulla

431 CESCHI I. (2006) p. 49

432 Copia del Statutto di Blenio (1742), stampa, AsTi, Statuti, 13.5, cap. 7. e CALGARI G. (1961), Val Blenio, Officine idroelettriche di Blenio S.A. : 96,

433 Statuti del Paese di Leventina (1656), manosrcritto, ACom Giornico, Registri, Un. 2.01, in particolare capp. 11, 12 e 18.

434 CESCHI R, (2000). Governanti e governati, in Ceschi R. (a cura di) Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento, Casagrande : Bellinzona, p. 46

435 Si rimanda alle copie di statuti delle 5 comunità di valle, conservate presso l’Archivio di Stato di Bellinzona. 436 Copia del Statutto di Blenio (1742), stampa, AsTi, Statuti, 13.5, cap. 217; CESCHI R, (2000a). La Lombardia svizzera, in Ceschi R. (a cura di) Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento. Casagrande : Bellinzona, p. 38; SCHNYDER M. (2012). Partenaires, patrons et médiateurs. Aspects de la domination des cantons suisses au sud des Alpes (XVIIe–XVIIIe siècles). in Gschwend Lukas, Sutter Pascale (a cura di) in Itinera (Zwischen Konflikt und Integration : Herrschaftsverhältnisse in Landvogteien und Gemeinen Herrschaften (15.- 18. Jh.). Entre conflit et intégration: les rapports de pouvoir dans les bailliages et les bailliages communs (XVe- XVIIIe siècles), no 33, p. 166.

437 CALGARI G. (1961). op. cit., p. 94. 438 SCHNYDER M. (2012). op. cit., p. 117.

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collaborazione con le élites locali439. Alla fine dei circa tre secoli di dominio confederato, il canonico ed erudito ticinese Paolo Ghiringhelli giudicò

L'intiero operato della sovranità della Confederazione consistette, in tanto numero d'anni, solo nel promulgare alcune leggi regionali, massimamente confuse e incomplete, e nell’amministrare, bene o male, la giustizia440.

I balivi, infatti, ebbero sostanzialmente la funzione di amministrare la giustizia, segnatamente per le cause più gravi (tribunale del maleficio), di sorvegliare sull’amministrazione locale, di guidare la milizia locale e di esercitare la funzione di polizia441.

In sintesi, sembrerebbe piuttosto plausibile affermare che vi fosse un elevato grado di autonomia da parte delle comunità locali nelle decisioni concernenti la quotidianità e le attività rurali. Pare dunque assodato e in accordo con la storiografia locale che i detentori del potere confederato abbiano concesso diverse libertà e privilegi alle vicinanze442.

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