4. GLI USI DEL CASTAGNO NELLE VALLI ALPINE DELLA SVIZZERA ITALIANA.
4.2 Il contesto sociale e il significato politico
4.2.2 Il potere locale: ordini e patti
Tale autonomia si traduceva direttamente in un proliferare di ordini, norme e regole che venivano applicate alla scala locale. Ne derivava una situazione, di fatto, molto frammentata su base geografica o territoriale per cui ogni baliaggio, ogni vicinia, ogni degagna ecc. aveva un
proprio diritto443. È probabile che gli ordini locali nascessero dall’esigenza di favorire un’esistenza pacifica all’interno della comunità, andando a normare sanzioni e provvedimenti per le situazioni potenzialmente conflittuali. In tal senso, esplicite sono le affermazioni che sovente si incontrano nei proemi degli ordini. Ad esempio a Semione il fine dichiarato era quello di conservare detto commune in pace alludendo esplicitamente a discordi, ed mala
inteligenze frà li honorandi vicini del detto comune444. Anche nel vicino comune di Ludiano i
439 Ibid.
440 GHIRINGHELLI P. (1811). Descrizione topografica e statistica. In Galli A. Il Ticino all’inizio dell’Ottocento nella “descrizione topografica e statistica di Ghiringhelli, 1943 : 52.
441 GHIRINGHELLI A., SGANZINI L. (1998). Dai baliaggi italiani alla repubblica cantonale. Casagrande : Bellinzona, p. 262 e WEISS O. (1998). Il Ticino nel periodo dei baliaggi. Ribi G. (a cura di), Dadò : Locarno, p. 41.
442 Si vedano in particolare i già citati lavori di BARATTI D. (2000). Giustizia e criminalità. In Ceschi R. (a cura di) Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento. Bellinzona : Casagrande, pp. 353-376; BOLLA G. (1983). La storia di Olivone. Seconda edizione, Lodrino : Tipo-offset Jam SA; CALGARI G. (1961). Val Blenio. Officine idroelettriche di Blenio S.A.; CESCHI R, (2000). Governanti e governati, in Ceschi R. (a cura di) Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento. Bellinzona : Casagrande, p. 45; SCHNYDER M. (2012). Partenaires, patrons et médiateurs. Aspects de la domination des cantons suisses au sud des Alpes (XVIIe–XVIIIe siècles). in Gschwend Lukas, Sutter Pascale (a cura di) in Itinera (Zwischen Konflikt und Integration : Herrschaftsverhältnisse in Landvogteien und Gemeinen Herrschaften (15.-18. Jh.). Entre conflit et intégration: les rapports de pouvoir dans les bailliages et les bailliages communs (XVe-XVIIIe siècles), no 33, pp.115-142 e WEISS O. (1998). Il Ticino nel periodo dei baliaggi. Ribi G. (a cura di). Locarno : Dadò.
443 CARONI P. (2000) Sovrani e sudditi nel labirinto del diitto, in Ceschi R. (a cura di) Storia della Svizzera italiana dal Cinquecento al Settecento. Casagrande : Bellinzona, p. 585.
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nuovi ordini furono realizzati per il bene pubblico del comune445, a Sobrio per il buon governo
di questa communità446, a Broglio per il ben publicho et il vivere quieto et honesto447 e a Cevio per utile ed beneficio generale del comune448. Nell’ultimo caso un rinnovamento degli ordini si rese necessario tanto che quelli vecchi erano ormai osscuri nell interpretazioni, altri quasi
dificili da osservarsi altri che tratano d'una stessa matteria con diverse penne imposte449. Le stesse ragioni di ammodernamento, oltreché di equilibrio e pace interna alle comunità, sembrano corrispondere agli intenti che spinsero la vicinanza di Aquila a dotarsi di un nuovo libro degli ordini, stante che dall’utilizzo del vecchio libro delli loro ordini vi nasceva certa
difficoltà et confusione per esservi certi ordini l'uno contro l'altro et poi per picoleza di detto libro. Così nel 1728 fu realizzata una nuova raccolta di ordini per vivere in pace l'un vicino con l'altro è di necessità, che abiano à stare tutti al istessa regola, et ordine sapendo insieme che li loro antecesori hanno sempre con ogni diligenza et studio cercato di vivere al conversato, l'un con l'altro in questa pace con ogni regola et ordine450.
Proprio queste esplicite finalità di buona convivenza all’interno delle comunità, avrebbero reso necessaria una regolamentazione di quelle pratiche e di quei comportamenti che potevano generare più facilmente questioni di conflitto. Potrebbe essere questo l’impulso che avrebbe giustificato la mutazione di consuetudini in ordini fissati per iscritto, richiedendo così una selezione a monte e comportando, quindi, una scelta politica nella redazione degli ordini e statuti451. I riferimenti a questa scelta appaiono in alcuni capitoli degli ordini studiati, risolvendo quelle circostanze nelle quali l’antico praticato non era più sufficiente a garantire uno sfruttamento pacifico delle risorse. Se a Lodrino, nel 1662 si notavano alcune diferenze sopra
alcuni ordini quali non erano scritti in questo libro452 tali da rendere necessari in forma scritta gli ordini 45 e 46, nella vicinanza di Ponto, Castro e Marolta, si dovettero invece fissare alcune norme a tutela dei boschi sacri (o faure), facendo allusione esplicita all’usitato e praticato453.
Tuttavia, il riferimento più esplicito a consuetudini non scritte si incontra nel proemio degli
445 Ordini di Ludiano (1787-1854), APat Ludiano, manoscritto, proemio.
446 Libro degli Ordini di Sobrio (1767-1855), Trascrizione inedita di BERTOGLIATI M., WSL, 2010.
447 Patti e ordini di Broglio (1687-1703), in Krebs P. et al. (2015). Il libro dei patti e ordini di Broglio del 1598- 1626, Armando Dadò Editore : Locarno, prefazione, p. 121.
448 Libro delli Ordini del Magnifico Commune di Cevio (1794-1833). Apat Cevio, manoscritto, proemio. 449 Ibid.
450 Ordini della Generale Vicinanza di Aquila (1728-1845), APat Aquila, manoscritto, proemio. 451 RAGGIO O. (1995). Op. cit.: 186.
452 CHIESI G. (1991). Lodrino. Un comune alpino nello specchio dei suoi ordini (secoli XVII-XIX). G. Bernardi e G. Ferrari Bernardi : Lodrino : 111-112.
453 Libro delli Ordini de tre Comuni de Ponto, Castro e Marolta (1598-1868), APat Ponto Valentino, manoscritto, Ordine sopra il bosco e ordine del 28.07.1786, p. 46
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ordini di Largario del 1610, ricavati in parte dalle scriture vechie del anno 1582 et parte per
consuetudine sin al presente oservati454.
Nella maggior parte dei casi, dunque, appare plausibile che la stesura di norme e regole in forma scritta possa essere stata indotta prevalentemente da ragioni di natura interna alle comunità, al fine di preservare una convivenza il più possibilmente armoniosa e pacifica tra vicini. Questo troverebbe conferma nella prevalenza del contesto generale delle norme, soprattutto di carattere rurale, regolando pratiche e tempi dello sfruttamento delle risorse in un’ottica prevalentemente di sussistenza e, comunque, rivolta all’utilizzo intra-comunitario. Appare così logica anche la ricorrenza di capitoli volti a limitare ai forestieri i diritti di pascolo,
jus plantandi, raccolta di strame e acquisto di beni. Laddove vi sono accenni a possibili aperture
verso mercati esterni, queste sono solitamente limitate e controllate, stabilendo, comunque, la precedenza dei vicini su ogni acquirente forestiero. Spesso la vendita di legname e altri beni in foresteria era esplicitamente vietata. Anche quando la vendita era possibile, non rari sono i casi nei quali un vicino era comunque tenuto a notificare pubblicamente ai vicini i beni che intendeva vendere in foresteria in modo di consentire ad eventuali acquirenti compaesani di conservare tali beni nella comunità ed evitare possibili inconvenienti nella determinazione degli estimi e nella riscossione delle relative taglie455. Non unico ed eccezionale ma particolarmente esplicito e completo in tal senso è l’esempio di Ludiano, dove si sanciva che nessuno vicino potesse vendere possessioni, arbori, casamenti, stalle, ne altro interesse a forastieri prima che
non siano presentatti alla vicinanza456. Date queste premesse sembrerebbe evidente una certa
chiusura delle comunità su sé stesse, intente a conservare i propri beni in una prospettiva di autosussistenza, prevedendo in modo solo molto marginale eventuali uscite verso il mercato457.