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Il progetto di riforma elaborato dalla Commissione

L istituto dell i ileva za e a stato p evisto a he dalle due successive Commissioni istituite il 27 luglio 2006, sotto il Governo Prodi, dal Guardasigilli Clemente Mastella.

La prima, presieduta dal professor Giuliano Pisapia era predisposta per la creazione di un disegno di legge-delega di riforma del codice penale. P evedeva all a t. lett. he l age te o fosse pu i ile i aso di te uità dell offesa ed o asio alità del o po ta e to e i etteva al legislato e delegato ogni altra valutazione rigua da te l i di azio e di pa a et i più specifici.

La seconda era presieduta dal professor Giuseppe Riccio e si occupava della riforma del codice di procedura penale. La relazione al progetto individuava un ampliamento normativo dei presupposti di operatività dell a hiviazio e che venivano estesi <<alle ipotesi in cui fossero ignoti gli autori del reato o pe i soste i ilità dell a usa i giudizio, a he pe la pa ti ola e te uità

87 “e o do l a ti olo , o a 4, del disegno di legge elaborato dalla

commissione presieduta da Andrea Antonio Dalia, ru i ato “e te za di o luogo a p o ede e : Il giudice dichiara non luogo a procedere anche quando il fatto è di pa ti ola e te uità, pe h , ispetto all i te esse tutelato, l esiguità del da o o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano il giudizio dibattimentale, tenuto conto, altresì, del pregiudizio che l ulte io e o so del p o edi e to può e a e alle esige ze di lavo o, di studio, di fa iglia o di salute dell i putato . Me t e l a ticolo 515, rubricato P os iogli e to a ti ipato al o a e ita osì: Fuori dei casi previsti dal comma 1, il giudice dichiara non doversi procedere per irrilevanza del fatto quando si t atta di episodio di pa ti ola e te uità, pe h , ispetto all i teresse tutelato, l esiguità del da o o del pe i olo he e de ivato, o h la sua o asio alità e il g ado della olpevolezza o giustifi a o l appli azio e della pe a, te uto o to, alt esì, del p egiudizio he l ulte io e o so del p o edi e to può recare alle esige ze di lavo o, di studio, di fa iglia o di salute dell i putato . Gli articoli menzionati possono essere visionati al seguente indirizzo internet: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=15&id= 223862#;

41 del fatto>>.88 La riforma prevedeva la modifica di tre disposizioni, vale a dire

gli a t. e del .p.p. e a t. disp. att. C.p.p., e aggiu geva l a t -

bis .p.p., u i ato se te za di p os iogli e to pe pa ti ola e te uità del

fatto . I p opo e ti poi, ipudiava o l idea di o figu a e l istituto t a le cause di non procedibilità. La relazione al progetto infatti evidenziava ua to la dis ipli a p o essuale dell i p o edi ilità al si o iliasse <<con i contenuti della declaratoria di tenuità, che non può prescindere dall a alisi del e ito della ausa e he dov ebbe intervenire, almeno in sede di atti e tale, solta to dopo l a e ta e to degli alt i ele e ti costitutivi del reato>>.89

Quanto alle considerazioni sulla collocazione processuale della clausola ci fu u a dis ussio e he o sisteva ell alte ativa di disporla solo dopo l ese izio dell azione penale oppure anche nel corso delle indagini, come ipotesi particolare di archiviazione. Questa seconda soluzione era considerata preferibile.90 Si riteneva infatti che il pubblico ministero fosse

in grado di valutare la possibile superfluità del dibattimento legata alla modesta offensività della condotta criminosa. Quindi con la realizzazione del progetto Riccio si accantonarono le obiezioni che muovevano dalla considerazione che la declaratoria di tenuità presupponesse l a e ta e to di espo sa ilità dell auto e. “e o do uest ulti a impostazione infatti, in sede di archiviazione non sarebbe possibile dichiarare la tenuità, posto che, in quella sede, il provvedimento può essere emanato anche senza che la

88 Relazione Riccio, in

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=4_57&previsio usPage=mg_1_12&contentId=SPS72293;

89 Relazione Riccio, cit.;

90 Relazione Riccio, cit. … si ite uto p efe i ile i o du e la de la ato ia di

particolare tenuità del fatto ell alveo dell o di a ia p o edu a di a hiviazio e. La … possi ilità pe il pu li o i iste o di i hiede e e otte e e l a hiviazio e o appena, nel corso delle indagini, il fatto si appalesi tenue – è sembrata quella concretamente più idonea a coniugare il principio di mitezza della risposta sa zio ato ia all ille ito pe ale o l esige za di azio alizza e le di a i he di gestione del potere di azione, oggi obiettivamente alterate da uno squilibrio tra risorse operative e compiti istituzionali che chiama il pubblico ministero a compiere scelte ispirate a criteri largamente autoreferenziali. ;

42 persona offesa sia mai stata sentita a sua difesa. In questo caso la decisione del giudi e sa e e i a etta ile pe h l e tità del da o, le odalità di agg essio e, e l atteggia e to psi ologi o del soggetto i dagato sa e e o valutabili solo ipoteticamente.91 Il rischio sarebbe quindi quello di arrecare

g avi p egiudizi alla eputazio e e all o o a ilità di u soggetto he la legge non ha messo nelle condizioni di difendersi.

Qua to alla o pati ilità dell istituto o il dettato ostituzio ale, e ui di con i pri ipi di o ligato ietà dell azio e pe ale e di legalità, si cercava di evitare abusi giudiziari e probabili soggettivismi individuando parametri normativi dotati di un sufficiente tasso di oggettività e determinatezza. Quindi il fatto sarebbe rientrato nei a gi i dell i ileva za ualo a pe le odalità della o dotta e l esiguità delle o segue ze da ose o pe i olose della stessa, il fatto fosse stato di particolare tenuità.

In Commissione si è ritenuto che il proscioglimento per particolare tenuità del fatto o dovesse ve i e a o ato al e uisito dell o asio alità del o po ta e to, data l i dete i atezza del pa a et o, in bilico tra interpretazioni restrittive e interpretazioni di più ampio respiro, come abbiamo già visto in precedenza. Quindi sono stati ritenuti sufficienti i e uisiti igua da ti le odalità della o dotta e l esiguità delle conseguenze dannose, per evitare decisioni troppo soggettive.

Era <<stata anche presa in considerazione la possibilità di fissare una soglia edittale al di sopra della quale il fatto di reato non avrebbe mai potuto essere ritenuto di particolare tenuità>>. Al riguardo il d.d.l. C. 4625-bis presentato nel 1998, e di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, prevedeva che la punibilità potesse venire esclusa per irrilevanza del fatto solo nei casi di pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena. <<L ipotesi tuttavia fu s a tata ella o vi zio e he l esiguità delle o segue ze dannose e pe i olose della o dotta … fosse u ite io di pe s

91 CAPRIOLI F., MELILLO G., RUGGIERI F., SANTALUCIA G, Sulla possibilità di

i t odu e el p o esso pe ale o di a io l’istituto, in Cassazione Penale, 2006, III, p. 3825;

43 sufficiente ad escludere che in relazione a reati gravi potessero venire formulate diagnosi di particolare tenuità del fatto.>>92