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La sentenza emessa al termine del giudizio (il nuovo art.

9. La disciplina processuale della dichiarazione di non punibilità per

9.3 La sentenza emessa al termine del giudizio (il nuovo art.

irrilevanza del fatto può essere emessa anche in esito al giudizio.

Tale ipotesi discende dal sistema t ova u a spe ifi a dis ipli a ell art. 651-

bis .p.p. u i ato Effi a ia della se te za di p os iogli e to pe

pa ti ola e te uità del fatto el giudizio ivile o a i ist ativo di da o i base al quale <<la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha effi a ia di giudi ato ua to all a e ta e to della sussiste za del fatto, della sua illi eità pe ale e all affe azio e he l i putato lo ha o esso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento p o u iata pe pa ti ola e te uità del fatto a o a dell a t. , salvo he vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato>>.246

245 SCOMPARIN L., Cause di non punibilità, cit., p. 248; 246Il testo dell a ti olo itato o sulta ile sul sito:

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Onlin e/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2015/03/attenuita- fatto.pdf, p. 3;

126 <<Il testo definitivo del decreto è intervenuto sul punto in termini radicalmente opposti rispetto al testo inizialmente elaborato dal Governo. I fatti, l o igi a io a t. dello s he a di de eto legislativo p evedeva alla lette a l i se i e to al o a dell a t. .p.p., dopo le pa ole: he il fatto stato o piuto ell ade pi e to di u dove e o ell ese izio di u a fa oltà legitti a , delle segue ti pa ole: o he il fatto o esso dall i putato di pa ti ola e te uità ai se si dell a t. -bis del codice pe ale .

Questa disposizio e av e e pe ò so tito l effetto opposto ispetto a uello p efissosi dal legislato e delega te, atteso he la lette a dall a t. .p.p. oppo e la pa alisi dell azio e ivilisti a da pa te dell offeso o del da eggiato al ospetto dell assoluzio e perché il fatto non sussiste o non stato o esso dall i putato, oppu e pe h stato o piuto ell ese izio di u a fa oltà legitti a o pe l ade pi e to di u dove e e a ueste ipotesi si sa e e aggiu ta l oppo i ilità a he del p os iogli e to per particolare tenuità del fatto, con buona pace per ogni tipo di ristoro civilistico>>.247

Il legislato e delegato, i ve e, o l aggiu ta del uovo a t. -bis c.p.p., o solo o ha p egiudi ato l ese izio dell azio e ivile pe il isa i e to del danno, ma lo ha favorito, facendo in modo che la sentenza definitiva di atti e tale, ovve o e essa all esito del giudizio a eviato, salvo il aso in cui vi si opponga la parte civile che non ha accettato il rito abbreviato, di proscioglimento per particolare tenuità del fatto abbia efficacia extra- penale nel giudizio civile o amministrativo quanto all a e ta e to della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all affe azio e he l i putato lo ha o esso, esiduando in capo al giudice civile semplicemente il giudizio in ordine alla quantificazione del risarcimento.248

<<La disciplina è perfettamente in linea con il proprium dell istituto. Il giudizio sull i ileva za del fatto p ete de, i fatti, he sia isolta

247 BIONDI G., Non punibilità per particolare tenuità del fatto, cit., p. 7; 248 Si veda la nota precedente;

127 positivamente la valutazione sulla sussistenza, nella fattispecie esaminata, di una condotta ascrivibile in una fattispecie criminosa, perfetta in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, e concretamente punibile. L i putato, i olt e, ha avuto a pia possi ilità di difendersi nel giudizio. Analoga efficacia non ha, invece, il provvedimento di archiviazione che applichi la causa di non punibilità>>.249

P i a dell ese izio dell azio e pe ale, i fatti, essu effetto di giudi ato potrebbe attribuirsi al decreto di archiviazione in ragione della natura procedimentale del provvedimento.250

Il problema è intendersi sulla portata del vincolo: il giudice civile sarà obbligato anche a ritenere il fatto di tenue offensività? <<Essendo il giudice civile obbligato soltanto a considerare il fatto sussistente, illecito e o esso dall i putato, l i p essio e he il vi olo o pot à este de si agli elementi costitutivi della tenuità. … Non va del resto dimenticato che la legge delega imponeva di dis ipli a e l istituto senza pregiudizio per l azio e ivile di isa i e to del da o : con ciò, si era fatto rilevare, es lude dosi evide te e te u a possi ile efficacia extrapenale, in punto di modesta offensività del danno cagionato, della declaratoria di irrilevanza>>.251

In caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è prevista l is izio e della elativa p o u zia, e h assoluto ia, el asella io giudiziale ai se si dell a t. , o a , lette a f del D.P.‘. ove e 2002, n. 313.

La motivazione di tale iscrizione è evidente: rendere conoscibile il proscioglimento anche al fine di evitare che il giudice possa applicare la clausola di non punibilità ex art. 131-bis c.p. più volte, senza considerare, appu to, la a itualità del o po ta e to.

249 AMATO G., Iscrizioni al casellario sul banco di prova del tempo reale, in Guida al

Diritto, n.15, 2015, p. 40;

250 POMANTI P., La clausola di particolare tenuità, cit., p. 24; 251 CAPRIOLI F., Prime considerazioni sul proscioglimento, cit., p. 33;

128 L is izio e vie e o u ue eli i ata ai se si dell a t. , o a , lette a d), decorso il termine di dieci anni dalla relativa pronunzia.252

L appa e te oe e za siste ati a della dis ipli a o te uta ell a t. -bis c.p.p. viene messa fortemente in discussione quando tale disposizione venga letta unitamente alle altre previsioni normative introdotte con la riforma del 2015. Infatti, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, se dichiarata in esito al giudizio, richiede al giudice un accertamento completo dell a aduto. Qui di dov à ve ifi a e he la o dotta dell i putato sia, ta to sotto il p ofilo soggettivo he ate iale, o fo e alla fattispe ie i i osa i hia ata dall i putazio e. I fi e dov à analizzare la concreta portata offensiva, che, se ritenuta irrisoria, pe ette à l appli azio e del disposto dell a t. -bis c.p.

Nie te di tutto uesto isulta i ve e p evisto o ife i e to all ipotesi i cui la medesima valutazione sia formulata in sede di archiviazione o nella fase predibattimentale, ai se si dell a t. , o a -bis e 469, comma 1-

bis c.p.p., dovendosi desumere che in tali ultime due circostanze il giudice

possa definire il procedimento limitandosi a valutare il fatto nella sola dimensione della sua portata offensiva sulla base dellipoteti a ricostruzione svolta dal pubblico ministero, prescindendo da ogni a e ta e to i a la ve idi ità dell a aduto e i a l effettiva att i ui ilità dello stesso al soggetto indagato.253

Le differenze riscontrabili a seconda che la pronuncia sia disposta in fase di indagini preliminari, in fase dibattimentale o in fase predibattimentale, i vesto o a he la uestio e igua da te la possi ilità pe l a usato di i u ia e all adozio e del p ovvedi e to e esso ai se si dell a t. -bis c.p.p.

Nessun du io sussiste o ife i e to all ipotesi i ui il suddetto provvedimento intervenga in sede di indagini preliminari e sia quindi app ese tato da u de eto di a hiviazio e. I fatti, i tal aso, l i dagato av à se z alt o il di itto di solle ita e la prosecuzione delle indagini ovvero

252 POMANTI P., La clausola di particolare tenuità, cit., p. 25 e 26;

129 addirittura il diritto di richiedere lo svolgimento del giudizio laddove il giudi e delle i dagi i p eli i a i avesse ite uto l a usa fo data i te i i tali da giustifi a e l ese izio dell azio e pe ale, a supe fluo il processo perché sussistenti tutti i presupposti per la declaratoria della particolare tenuità del fatto. Tutto questo anche in considerazione dei pregiudizi che potrebbero derivare ad un soggetto che si ritenga estraneo ai fatti e che veda la sua posizione definita in senso liberatorio solo in ragione della s a sa i po ta za dell a aduto.

In fase predibattimentale, quando il giudice ritenga di dichiarare la tenuità del fatto ai se si dell a t. e , o a -bis .p.p., l i putato pot à opporsi a tale formulazione per le ragioni appena viste relativamente alla fase delle indagini preliminari.

Le medesime conclusioni non possono essere assunte con riferimento al aso i ui il giudizio di te uità segua l a e ta e to di atti e tale, secondo quanto disposto dall a t. -bis c.p.p. Infatti in questa fase il giudice si pronuncia per la tenuità della vicenda, considerata la fondatezza dell a usa, e di o segue za pe l i putato i u ia e al e efi io di ui all a t. -bis c.p. vorrebbe dire richiedere al giudice di essere punito per il fatto commesso. A tutto questo segue però una conseguenza, ossia l i putato av à di itto ad i pug a e la se te za he e sa is e la o punibilità, stante che la stessa presuppone la sua responsabilità e che potrà pregiudicare la sua posizione in altri procedimenti.254

Avverso la sentenza emessa in esito allo svolgimento del processo infatti, in esito all udie za preliminare o al dibattimento, sono esperibili gli strumenti ordinari di impugnazione. In particolare, in caso di sentenza di non luogo a procedere emessa secondo il disposto dell a ti olo c.p.p., la disciplina dell i pug azio e i ve i ile ell a ti olo c.p.p.

Va comunque evidenziato, che le doglianze proponibili in sede di legittimità non potrebbero mai riguardare il merito della decisione, anche di

130 appli azio e dell istituto, se o i p ese za di spe ifi he violazio i di legge.255

131

CAPITOLO QUINTO

PROBLEMATICHE APPLICATIVE

SOMMARIO: 1. La mancata previsione di un regime transitorio: 1.1 Il

principio di retroattività della legge penale più favorevole; 1.2 I procedimenti in corso; 1.3 La posizione della persona offesa; 2. I rapporti con la disciplina applicabile nel giudizio di fronte al giudice di pace;

1. La mancata previsione di un regime transitorio:

La normativa introdotta con la riforma del 2015 non presenta una disciplina p ovviso ia, e uesto po e all i te p ete di fa ife i e to, ell appli azio e delle nuove disposizioni, ai principi generali in tema di successione delle o e el te po, pe ve ifi a e se ed i he isu a l istituto possa esse e applicato ai procedimenti in corso.