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La tematica stata poi ip esa all i izio dell attuale legislatu a dal i ist o Ca ellie i, all i te o di u a più a pia iflessio e sulla ifo a del siste a sa zio ato io. E stata ui di istituita, con decreto ministeriale 10 giugno 2013, una Commissione di studio ad hoc, presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, che aveva il compito di elaborare proposte e interventi in tema di sistema sanzionatorio penale, partendo dal disegno di legge n. 501998 del

precedente Governo, i titolato Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei o f o ti degli i epe i ili , a he esso de aduto pe la fi e della legislatura.99

Questa nuova Commissione in sei mesi di lavoro ha predisposto uno “ he a pe la edazio e di p i ipi e ite i di ettivi di delega legislativa i ate ia di ifo a del siste a sa zio ato io pe ale , he all a t. e ava le condizioni in presenza delle quali sarebbe stato possibile prevedere l i p o edi ilità pe la pa ti ola e te uità del fatto.100

98 Il testo completo del d.d.l. in questione è consultabile sul sito:

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0057970.pdf;

99 SANTORIELLO C., La clausola di particolare tenuità del fatto, cit., p. 133;

100 Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in

materia di riforma del sistema sanzionatorio penale, dicembre 2013, in

http://www.ristretti.it/commenti/2014/febbraio/pdf6/commissione_palazzo.pdf Di seguito ipo to il testo i teg ale dell a t. i uestio e, u i ato

I p o edi ilità pe la pa ti ola e te uità del fatto : P evede e l i p o edi ilità dell azio e pe ale i p esenza delle seguenti condizioni:

- che si tratti di contravvenzione ovvero di delitto punito con pena non detentiva (pena pecuniaria, prescrittiva, interdittiva, detenzione domiciliare) o con pena detentiva non superiore nel minimo a tre anni, anche congiunta alle predette pene; - che, ai fini della determinazione della pena della detenzione, non si tenga conto delle circostanze eccetto quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente [o ad effetto speciale];

48 Come si evidenzia nella relazione redatta, <<la Commissione ha discusso i a l oppo tu ità di i uad a e il uovo istituto t a le ause di o punibilità ovvero in quelle di improcedibilità. Pur riconoscendo maggior coerenza sistematica e dogmatica alla scelta di costruire la particolare tenuità del fatto come causa di non punibilità, considerato che al giudice viene richiesta una vera e propria valutazione sulla gravità del reato e sul grado di colpevolezza, la maggior parte dei componenti si è espressa a favo e dell i uad a e to dell istituto i u a ausa di i p o edi ilità, sulla s ia di ua to p evisto dall a t. del d.lgs. . / e dal p ogetto di rifo a della Co issio e Fio ella . L opzio e favo evole alla ualifi azio e dell istituto o e ausa di i p o edi ilità vie e giustifi ata con la circostanza che il diverso inquadramento comporterebbe una consistente riduzione degli effetti deflazionistici: in altri termini, si è sottoli eato o e il i o os i e to della atu a dell i p o edi ilità assicuri all istituto u a atu ale ollo azio e ell a ito dei e a is i di a hiviazio e, ui di a idosso delle dete i azio i sull ese izio dell azio e pe ale, con una maggior capacità deflattiva, potendo il p o edi e to o lude si o l a hiviazio e. Dive sa e te, ost uita come causa di non punibilità, la particolare tenuità del fatto, rilevata nel corso delle indagini preliminari, determinerebbe comunque la fissazione di una udienza in cui il giudice dovrebbe emettere una sentenza. Per quanto igua da l a ito appli ativo dell istituto si de iso di li ita lo solo ad alcuni reati, scartando la soluzione di riferire la causa di improcedibilità, indifferentemente, a tutti i reati, a prescindere dalla astratta gravità di essi>>.101

- che il fatto risulti di lieve entità in ragione delle modalità della condotta, della i i a g avità dell offesa e della olpevolezza, e dell o asio alità del comportamento;

- he i p ovvedi e ti di hia ativi dell i p o edi ilità pe pa ticolare tenuità del fatto sia o i se iti el asella io giudiziale. ;

101Testo est atto dalla elazio e sullo Schema per la redazione di principi e criteri

direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale in

49 Questo progetto ministeriale, sia pur ambizioso, sembrava destinato a restare più teorico che pratico, perché non aveva trovato riscontro in nessuna iniziativa legislativa governativa. Però, a colmare tale inerzia, è stato proprio il legislatore parlamentare con due progetti di legge (C.331- 927-B), che riprendevano in larga parte il testo del d.d.l. C. 5019, arricchendosi di contenuti ulteriori nel corso dei lavori parlamentari, il cui testo unificato sarebbe poi confluito nella legge n. 67 del 2014.102

La legge reca quattro distinte deleghe in materia sanzionatoria. Esse si riferiscono a istituti diversi che però rispondono ad una finalità comune: alleggerimento del sistema penale collegata al p i ipio dell ultima ratio. I primi due istituti igua da o l i ileva za del fatto e il siste a sa zio ato io, gli altri due si basano sulla depenalizzazione e sugli illeciti civili.103

All a t. , lette a , della legge n. 67 del 2014, il Governo viene incaricato di adottare una nuova disciplina che escluda la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori el assi o a i ue a i, ei asi di pa ti ola e te uità dell offesa e o abitualità del o po ta e to, se za p egiudizio pe l ese izio dell azio e civile per il risarcimento del danno ed adeguando la relativa normativa processuale penale.104

Le vi e de su essive all ese izio della delega si a atte izza o sosta zial e te ell istituzione di una nuova Commissione di studio con il compito di ela o a e p oposte pe l attuazio e della dis ipli a. Essa ha concluso i propri lavori predisponendo quattro distinti elaborati, uno per ogni delega sancita dalla legge n. 67 del 2014. Ogni proposta è stata accompagnata da una sintetica relazione finale nella quale si sono chiariti i

102 SANTORIELLO C., La clausola di particolare tenuità del fatto, cit., p. 133; 103 PALAZZO F., Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (A proposito

della legge n. 67 del 2014), In Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffrè, Milano, IV, 2014, p. 1703;

104 Legge 28 aprile 2014, n. 67, consultabile al seguente indirizzo:

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1399209839Legge%2028%20aprile %202014%20n.%2067.pdf;

50 p i ipi e ite i ui si ispi ata la Co issio e stessa ell i te p etazio e della legge delega.

Pu o esse do s o os iuto el ost o o di a e to, l istituto è stato soggetto ad u a pia attività i te p etativa, data a he la s a sa pu tualità di alcuni dei criteri indicati dalla legge delega, come ad esempio il generico mandato volto ad adeguare la normativa processuale penale.

La commissione ministeriale ha concluso i propri lavori giungendo alla predisposizione di uno schema di decreto legislativo che poi è stato sottoposto alle Camere.

I due rami del parlamento hanno mostrato una diversa attenzione al provvedimento. Il Senato ha concluso la trattazione con appena tre sedute che sono state tenute il 21 gennaio, 3 e 4 febbraio del 2015. La Commissione giustizia alla Camera invece ha dedicato al provvedimento oltre al doppio delle sedute, e ha utilizzato anche lo strumento delle audizioni per assicurare la più corretta attuazione possibile della delega. Così sono stati sentiti il professor Palazzo, in quanto direttamente coinvolto in una delle Commissioni ministeriali di studio sul tema e perché si tratta di uno dei maggiori esperti in ate ia, e i app ese ta ti dell Associazione nazionale magistrati e dell U io e delle camere penali, così da poter verificare con possibili problemi applicativi insieme a chi, poi, sarebbe stato chiamato

elle aule di giustizia a o f o ta si o l istituto.105

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CAPITOLO TERZO

LA LEGGE DELEGA 28 APRILE 2014, N. 67

SOMMARIO: 1. Varie tecniche legislative per un alleggerimento della

giustizia penale; 2. Non si tratta di una depenalizzazione; 3. Dubbi,