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IL PROGETTO OPERATIVO “KMZEROPOINT-FILIERA GREEN”

NUOVE OPPORTUNITA’ DI VALORIZZAZIONE: LA FILIERA CORTA

CAPITOLO 5: IL PROGETTO OPERATIVO “KMZEROPOINT-FILIERA GREEN”

“Kmzeropoint-Filiera Green” è un progetto innovativo ideato e sviluppato da Coldiretti Padova, cofinanziato dalla Camera di Commercio di Padova e realizzato in collaborazione con Confesercenti e APPE. Si tratta di un portale online pensato per mettere in comunicazione diretta i produttori dell’agro-alimentare padovano con gestori di pubblici esercizi, nello specifico ristoranti, pizzerie, bar, rivendite di frutta e verdura, enoteche, rivendite di alimentari, ambulanti. Si pone quale risposta operativa alle tante problematiche che affliggono attualmente il settore agricolo, proponendosi come un vero e proprio modello di agricoltura multifunzionale, in grado di acquisire un elevato grado di competitività e di risultare sostenibile nel medio-lungo termine. Realizza operativamente un canale distributivo corto, che si pone quale alternativa credibile sul piano distributivo alle tradizionali filiere lunghe su cui è strutturato il sistema italiano, snellendo la filiera, a tutto vantaggio dei produttori, che trovano una remunerazione adeguata agli sforzi produttivi profusi, e dei consumatori, che possono acquistare prodotti di qualità ad un prezzo equo. Tutto questo contribuirà a valorizzare il territorio, in particolare le aree rurali, facendole diventare il perno sul quale sviluppare future azioni di marketing territoriale, finalizzate a realizzare una crescita inclusiva, così come richiesto dalla strategia Europa 2020, e al tempo stesso ad attrarre investimenti provenienti dall’esterno. Il portale si pone quale fonte di integrazione reddituale per i produttori e contribuisce a sostenere l’occupazione agricola. Al tempo stesso promuove la qualità dei prodotti e la sicurezza alimentare, stimolando l’acquisto di prodotti stagionali e contribuendo in tal modo a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nell’atmosfera e l’impiego di imballi di difficile smaltimento utilizzati per importare prodotti dai più disparati luoghi del mondo. Motiva infine gli utenti business ad un acquisto consapevole dei prodotti che rivendono o che somministrano ai loro clienti. Gli acquirenti possono in tal modo beneficiare di una corsia preferenziale per l’approvvigionamento dei prodotti di cui necessitano, incrementare il loro giro d’affari, e svolgere un utile ruolo di educatori nel processo di maturazione di una coscienza civica e di un’adeguata cultura alimentare tra i cittadini.

Il capitolo si apre con un’analisi della legislazione vigente in tema di chilometro zero, l’elemento dal quale trae il proprio nome il progetto.

Viene quindi offerta una rapida panoramica sullo scenario di riferimento all’interno del quale si inseriscono le attività del portale.

Dopo aver descritto le premesse storiche che stanno alla base dell’elaborazione di “Kmzeropoint-Filiera green” si passa alla descrizione del funzionamento operativo del sistema, passando in rassegna: l’impiego delle ICT e le motivazioni che hanno condotto all’adozione dell’e-commerce quale formula di vendita; il processo distributivo e i criteri di selezione del partner cui è stata affidata la gestione delle attività di logistica; il target di riferimento e le motivazione che hanno condotto ad una scelta di questo tipo; le scelte adottate relativamente al pricing.

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Vengono quindi definiti gli aspetti di innovazione di cui il portale si fa portavoce. A tale trattazione fa seguito un’analisi del valore che il progetto è in grado di generare per i diversi stakeholder.

Vengono infine fornite delle motivazioni a supporto della tesi secondo la quale il progetto operativo “Kmzeropoint-Filiera green” può essere considerato un modello di agricoltura multifunzionale.

5.1 La legislazione vigente sul chilometro zero

L’idea di creare il portale kmzeropoint deriva dalla promulgazione avvenuta nel 2008 di una legge che disciplinava le produzioni di origine regionale, a seguito della quale si sono gettate le basi per realizzare delle iniziative commerciali rivolte a promuovere il territorio e i prodotti tipici locali. Per questo motivo è opportuno indagare brevemente il dettato giuridico odierno, per poter garantire maggiore chiarezza alle successive implicazioni di cui è portatore il progetto operativo.

Attualmente un’organica normativa nazionale chiamata a disciplinare il chilometro zero non è ancora stata ufficializzata in Italia. Un tentativo di regolamentazione è stato condotto fin qui soltanto dalle regioni. Il Veneto in tal senso è stata la prima regione italiana ad adottare una normativa ufficiale che disciplinasse questo argomento, attraverso la legge regionale 25/07/2008 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”, pubblicata nel bollettino ufficiale Veneto del 29/07/2008 n.62.

L’art.1 comma 3 riporta la definizione di prodotti agricoli a “chilometri zero”. Con tale dicitura si identificano tutti i quei prodotti agricoli e agro-alimentari destinati a soddisfare le necessità di alimentazione umana, annoverabili nelle seguenti categorie:

a) “prodotti di qualità”: i prodotti di cui all’art.2, comma 3, lettere a), b), d), della legge regionale 12/12/2003 n.40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, ovvero:

o produzioni che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG);

o produzioni realizzate impiegando il metodo produttivo biologico;

o produzioni alle quali è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31/03/2001 n.12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.

b) “prodotti tradizionali”: i prodotti di cui all’art.8 del decreto legislativo 30/04/1998 n.173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’art.55, commi 14 e 15, della legge 27/12/1997 n.449”;

c) “prodotti stagionali”: i prodotti freschi messi in vendita per il consumo o consegnati per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione, purchè tali attività avvengano nel periodo biologico di produzione dei beni nelle aree agricole;

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d) “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”: quei prodotti per i quali è dimostrato che nelle fasi che vanno dalla produzione alla distribuzione si manifesta un’effettiva riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto a prodotti alternativi del medesimo mercato.

Il dettato dell’art.1 comma 3 trova specificazione nei commi 1 e 2.

L’art. 1 comma 1 ribadisce il ruolo attivo della Regione nel promuovere “la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a chilometri zero, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti” (www.consiglioveneto.it).

Per conseguire questi obiettivi e per garantire una maggiore sostenibilità ambientale, nell’art.1 comma 2 vengono disciplinati interventi le sui finalità sono:

a) garantire il rispetto della normativa in materia di etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati, attraverso delle attività di controllo adeguate, che si avvalgano anche dell’impiego di strumenti tecnologici per tutelare il consumatore;

b) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a chilometri zero;

c) incentivare l’utilizzo da parte dei gestori dei servizi di ristorazione di prodotti agricoli a chilometri zero nella preparazione dei pasti;

d) favorire l’incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a chilometri zero da parte dei produttori;

e) sostenere l’impiego di prodotti agricoli a chilometri zero da parte di pubblici esercizi che effettuano attività di ristorazione o gestiscono strutture ricettive in territorio regionale. Vengono inoltre disciplinati:

- l’utilizzo dei prodotti agricoli a chilometri zero nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici (art.2);

- le disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (art.3); - la promozione dell’utilizzo di prodotti agricoli a chilometri zero (art.4);

- le disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a chilometri zero (art.5); - le attività di controllo e le eventuali sanzioni da comminare a chi non rispetto il dettato

giuridico (art.6);

- il parere comunitario di compatibilità (art.7).

Questa legge regionale è stata rivista e successivamente sostituita dalla legge regionale 22/01/2010 n.3, resasi necessaria per sopperire alla presenza di alcune potenziali fonti di incompatibilità della legge al diritto dell’Unione Europea, che qualora fosse stata completata la procedura di notifica della legge, avrebbero comportato la possibile apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per violazione dello statuto comunitario.

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