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Passate in rassegna le varie definizioni dei beni demaniali marittimi, occorre individuarne il regime giuridico.

Vengono in ausilio, anzitutto, l’art. 823 c.c. per cui i beni del demanio pubblico sono inalienabili (87) e «non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano» (88); l’art. 1145 c.c. secondo cui è senza effetto il possesso delle cose di cui non può esser acquistata la proprietà (89); l’art. 4 co. 1 DPR 327/2001, il

(87) All’inalienabilità consegue che i beni demaniali non siano

suscettibili di esecuzione forzata, espropriazione per pubblica utilità o comunione forzosa ex art. 875 c.c. Essa, comunque, non esclude che possa esservi un trasferimento da un ente territoriale ad un altro quando ciò non contrasti con l’esigenza che un dato bene demaniale appartenga ad un determinato ente.Al riguardo v. A.M.SANDULLI, I beni pubblici, 291.

(88) «Il legislatore, al fine di assicurare allo Stato la stabile riserva dei

beni demaniali ha sancito che la forma più sicura fosse una signoria piena ed esclusiva quale proprietario, rafforzata con il vincolo della incommerciabilità». Cosi scrive P.VALBONESI, Le concessioni amministrative dei beni del demanio marittimo, cit., 535.

quale stabilisce che i beni del demanio pubblico (nel caso specifico le strade comunali), non possono esser oggetto di espropriazione se non è stata pronunciata la sdemanializzazione; l’art. 35 cod. nav. che regola l’esclusione di zone dal demanio marittimo — attraverso decreto del Ministro dei traporti e della navigazione di concerto con quello delle finanze — nelle ipotesi in cui queste non siano più utilizzabili per i pubblici usi del mare.

Quanto al venir in esistenza della demanialità con la conseguente applicazione del regime demaniale, è opportuno rammentare la distinzione tra demanio naturale, che include la gran parte dei beni demaniali marittimi, e il demanio artificiale che invece comprende i porti, i bacini artificiali, i canali e le pertinenze.

A rigor di logica, i beni del demanio naturale acquistano la demanialità al momento della loro venir in esistenza allo stato

i beni demaniali non può sorgere alcuna problematica in ordine alla possibilità d’acquisto da parte di un terzo per mezzo di possesso in buona fede conseguente ad un negozio stipulato a non domino in virtù dell’art. 1153 c.c. La norma in parola, infatti, si riferisce a beni mobili e, come abbiamo visto, la legge non prevede beni mobili demaniali.

di natura (90); quelli inclusi nel demanio artificiale, invece, al momento in cui viene realizzata l’opera dell’uomo (91).

(90) «È chiaro che il problema non ha, in generale, ragione di esser posto per quei beni, i quali, allo stato di natura, posseggono sempre e necessariamente il carattere di beni pubblici: per i beni del demanio naturale (fiumi, laghi, ecc.) nonché per le miniere, l'inizio e la fine rispettivamente della demanialità e della indisponibilità sogliono coincidere con gli eventi (naturali o artificiali) che ne modifichino la preesistente entità (deviazione del corso fluviale, prosciugamento del lago, affioramento o perdita di una falda petrolifera, ecc.)». Così scrive A.M. SANDULLI, I beni pubblici, cit., 295.

(91) La dottrina ha dibattuto a lungo sul venire in esser della

demanialità quando questa riguardi opere dell’uomo. Secondo una tesi ormai superata, i beni artificiali acquisterebbero la demanialità solo attraverso una manifestazione di volontà dell’autorità amministrativa. V. in tal senso G. COLETTI, In tema di prova dell'inizio e della cessazione della demanialità, in Giur. compl. cass. civ., 1948, II, 658. Sotto il profilo giurisprudenziale v.

Cass., 21 aprile 1999, n. 3950 con nota di S. PRETE, Forma della

sdemanializzazione del demanio marittimo, in Notariato, 2000, 5. Nel

commento alla sentenza l’autore ripercorre sotto il profilo storico l’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza in tema di demanialità e perdita della stessa. Secondo altra parte della dottrina, invece, il venir in essere della demanialità dei beni artificiali avviene in virtù di una situazione di fatto e non di un atto giuridico. Al riguardo si v. A.M.SANDULLI, I beni

Da ciò consegue che a questi si applichi il regime giuridico demaniale indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà dell’amministrazione; poiché, come abbiamo detto sopra, ciò che rileva non è la manifestazione di volontà della P. A., ma la situazione di fatto che sia riconducibile ai pubblici usi del mare.

Un’eccezione a quanto detto sopra è costituita dall’art. 33 co. 1 cod. nav..

Quest’ultimo, infatti, stabilisce che «quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati dall’art. 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l’espropriazione è fatta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle finanze».

Pertanto, è contemplata la possibilità che il sorgere della demanialità, quando vi siano i presupposti indicati dalla norma in parola, coincida con una manifestazione di volontà

pubblici, cit., 295.

dell’autorità amministrativa (92).

Quanto ai limiti, la delimitazione e l’ampliamento del demanio marittimo, occorre far riferimento a quanto stabilito dal codice della navigazione.

La disciplina codicistica sui limiti e sulla delimitazione trae origine dal medesimo presupposto, ovvero l’incertezza dei confini tra due beni.

Nel primo caso, tuttavia, l’incertezza riguarda beni demaniali; nel secondo, invece, beni demaniali e beni appartenenti ai privati.

L’art. 31 cod. nav. dispone che «nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi d’acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati».

Diversamente, la legge impone che quando sia necessario procedere alla delimitazione di zone del demanio marittimo, il capo del compartimento inviti «le pubblica amministrazioni e i

(92) P. VALBONESI, Le concessioni amministrative dei beni del demanio marittimo, cit., 538.

privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni» (art. 32 cod. nav.).

Infine, l’ampliamento del demanio marittimo di cui all’art. 33 cod. nav. prevede l’espropriazione per necessità di pubblici usi del mare, di zone di proprietà privata di limitata estensione e valore adiacenti ad esso, ovvero di depositi e stabilimenti di cui all’art 52 cod. nav., attraverso una dichiarazione di pubblico interesse fatta con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze.