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IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Nel documento Riqualificazione ex villaggio Europa (pagine 42-48)

La legge regionale 4 settembre 1997 n. 36

La legge disciplina il sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale e nei reciproci rapporti.

Essa persegue finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure con prioritario riguardo alle esigenze:

a) di definizione di un complessivo progetto di ricomposizione e di riassetto ambientale comprensivo del recupero e della conservazione dei peculiari elementi qualitativi e della identità storico-culturale del paesaggio;

b) di organizzazione, di innovazione e di sviluppo dei settori produttivi dell'economia regionale, con particolare riferimento al turismo, e di adeguamento alle reti infrastrutturali, in funzione del complessivo miglioramento qualitativo delle strutture urbane e dell'intero sistema insediativo regionale;

c) di riqualificazione degli insediamenti per il conseguimento di pi elevati livelli di qualità della vita, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Pianificazione territoriale di livello regionale: PTR

La pianificazione territoriale di livello regionale costituisce il riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli ed ha per oggetto l'organizzazione generale del territorio nelle sue componenti paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale e nelle loro reciproche relazioni, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello regionale è il Piano territoriale regionale (di seguito denominato PTR).

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Pianificazione territoriale di livello provinciale: PTC

La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della strumentazione urbanistica comunale. Essa ha per oggetto la definizione di un piano di assetto del territorio provinciale coerente con le linee strategiche di organizzazione territoriale indicate dalla pianificazione di livello regionale, tenuto conto delle indicazioni emerse dalla strumentazione urbanistica locale e dalle dinamiche in atto. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello provinciale è il Piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito denominato PTC provinciale) esteso all'intero ambito della provincia.

Pianificazione territoriale di livello comunale (PUC - PUO - PA)

La pianificazione territoriale di livello comunale ha ad oggetto la disciplina del soprassuolo e del sottosuolo ed è volta:

a) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;

b) a valorizzare le risorse ambientali e le economiche locali;

c) a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando le trasformazioni territoriali conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, vegetazionale e geomorfologico e ad azioni aventi comunque incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio.

- Paesaggio e Ambiente, Prof.ssa Franca Balletti - sito ufficiale Regione Liguria

"Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) ha sostituito il Piano Regolatore Generale (PRG) a seguito della Legge Urbanistica del 1997 approvata dalla Regione Liguria. Il PUC è lo strumento di pianificazione comunale che individua le zone territoriali omogenee e ne disciplina gli usi, il riassetto ecologico ambientale, la valorizzazione storico-culturale, le trasformazioni compatibili e sostenibili del territorio, sulla base delle norme statali e regionali."

(urbancenter.comune.genova.it)

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I PIANI PAESISTICI ELABORATI A SEGUITO DELLA LEGGE 431 DEL 1985

La legge 431 fissava al 31 dicembre 1986 la data ultima per l'adozione da parte delle Regioni dei "piani paesistici o dei piani urbanistici-territoriali con specifica considerazione ai valori paesistici".

PTCP Regione Liguria

La Regione Liguria è stata la prima a dotarsi di un Piano paesistico:

adottato nel 1986 e approvato nel 1990 (delibera del consiglio regionale n.6 del 25 febbraio 1990), il PTCP è esteso all'intero territorio regionale e articolato in tre livelli:

1) un livello territoriale, che è in primo luogo un livello di suddivisione del territorio in 100 ambiti relativamente estesi, denominati per l'appunto ambiti territoriali, in relazione ai quali il Piano detta indirizzi complessivi, rivolti essenzialmente alla pianificazione urbanistica comunale e alle politiche settoriali della stessa Regione e degli altri soggetti che operano interventi che incidono estensivamente sul territorio;

2) un livello locale (scala 1:25000), in base al quale, all'interno degli ambiti di cui sopra, si individuano situazioni differenziate (in relazione ai caratteri e ai valori dell'ambiente naturale e degli interventi umani) che richiedono norme e indirizzi specifici;

3) un livello "puntuale" le cui indicazioni dovranno essere sviluppate nelle successive fasi della pianificazione paesistica, passando quindi attraverso un "puntuale" approfondimento, in termini conoscitivi e progettuali, delle situazioni nelle quali si opera, mediante:

- piani di recupero paesistico-ambientale;

- progetti di sistemazione di aree assoggettate dal P.T.C.P. a regime normativo di Trasformazione;

- indirizzi esplicativi ed applicativi del P.T.C.P. intesi prevalentemente come norme di "buon comportamento";

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- specifica normativa paesistica integrativa degli strumenti urbanistici comunali.

AGGIORNAMENTI DEL PIANO

Il PTCP viene costantemente aggiornato, come previsto dalla normativa regionale vigente, attraverso le proposte e gli approfondimenti legati agli strumenti urbanistici comunali o a singoli interventi. Si tratta di un progressivo adattamento del Piano alle esigenze sopravvenute nel tempo, che non ne altera la struttura e i contenuti fondamentali.

Il Consiglio regionale, con la delibera n.18 del 2 agosto 2011, ha approvato la variante di salvaguardia della fascia costiera che riguarda il territorio di 82 comuni liguri e contiene proposte di modifica riferite a livello locale - assetto insediativo del Piano territoriale di coordinamento paesistico.

APPROFONDIMENTI DEI TRE LIVELLI Livello territoriale

Per ciascuno dei 100 ambiti del livello territoriale è elaborata una scheda che contiene:

a) la descrizione dei caratteri generai del paesaggio (morfologia, vegetazione e colture ed insediamenti), con una sintesi finale di giudizio della zona;

b) gli indirizzi per la pianificazione distinti per ciascun assetto;

c) le azioni proposte per il miglior utilizzo delle risorse paesistiche esistenti (accessibilità al mare, attività ricreative, sportive, campeggi, percorribilità lungo i cori d'acqua, itinerari storico-etnografici, itinerari escursionistici, parchi organizzati).

Vedi per esempio scheda "ambito territoriale n. 93, Cinque Terre" di seguito riportata.

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Livello locale (stesura finale scala 1:25000)

Per quanto riguarda il livello locale, ogni punto del territorio è descritto e normato secondo tre profili, indicati negli elaborati di piano rispettivamente come "assetto insediativo", "assetto vegetazionale" e

"assetto geomorfologico".

- le indicazioni relative all'assetto insediativo valgono nei confronti degli interventi edilizi o assimilabili, quali la costruzione o la ristrutturazione di edifici di ogni genere e destinazione e di manufatti e impianti di qualsivoglia natura e destinatone, nonché delle relative opere complementari, salvo quanto detto al punto successivo;

- le indicazioni relative all'assetto geomorfologico disciplinano le opere idrauliche e marittime, l'apertura e la sistemazione di cave e discariche, gli interventi di consolidamento dei pendii e in generale quelle opere che determinano profonde ed estese alterazioni dei quadro morfologico e idraulico;

- le indicazioni relative all'assetto vegetazionale disciplinano gli interventi di forestazione e quelli che hanno per oggetto lo sfruttamento economico e/o il miglioramento qualitativo dei boschi e delle praterie.

"Le indicazioni di livello locale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, terzo comma, della I.r. 39/1984, prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali laddove rispetto a queste ultime risultino in tutto o in parte più limitative, sotto il profilo quantitativo e/o dei modi di intervento, delle trasformazioni ammesse."

(PTCP - norme di attuazione - Febbraio 1990)

43 Livello puntuale

Progetti di recupero paesistico-ambientale OBIETTIVI

Il PTCP può essere attuato mediante progetti di recupero paesistico-ambientale che sono strumenti operativi da promuovere con riferimento a singole situazioni di degrado o nelle quali si renda opportuno addivenire al miglioramento della qualità complessiva dell'ambiente e dei modi della sua fruizione attraverso specifici interventi.

I CONTENUTI

Tali progetti contengono gli elementi grafici, normativi e finanziari necessari per consentire l'attuazione degli interventi individuati dai progetti stessi con riferimento ai diversi assetti previsti dal PTCP, garantendo altresì gli opportuni raccordi con la strumentazione urbanistica comunale.

PROCEDURE

1. I progetti di cui sono adottati dalla giunta regionale, anche su iniziativa delle province e degli Enti locali interessati, e sono pubblicati secondo le procedure stabilite dalla Legge n°36/1997.

2. Tali progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentito il Comitato tecnico urbanistico nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri previsti dalle disposizioni di legge sopra richiamate.

3. Le deliberazioni di approvazione dei progetti di recupero sono soggette alle forme di pubblicità previste dalla Legge n°36/1997.

4. Le indicazioni dei progetti di recupero paesistico-ambientale prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti di pianificazione del territorio previsti dalla legge urbanistica regionale.

5. Ove occorra e ne sussistano i presupposti, in sede di approvazione dei progetti di recupero paesistico-ambientale può essere dichiarata la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità ed urgenza delle opere dallo stesso previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.

44 PTCP - LIVELLO TERRITORIALE

AMBITO TERRITORIALE N. 93 - CINQUE TERRE (D.C.R. n°6 del 26 febbraio 1990)

A - CARATTERI GENERALI DEL PAESAGGIO

Nel documento Riqualificazione ex villaggio Europa (pagine 42-48)

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