CAPITOLO II - Richiedenti asilo e rifugiati in Italia
5. Il sistema di accoglienza per stranieri in Italia
Il sistema è articolato in:
a) una fase del soccorso e della prima assistenza, nell’ambito di strutture governative e
con tempi di permanenza contenuti al fine di garantire il massimo turn over delle presenze,
evitando così la saturazione dei centri stessi e favorendo il pronto invio degli stranieri nelle
strutture di prima accoglienza dislocate sui territori regionali, dove viene effettuata la
procedura di identificazione, il primo screening sanitario, un’attività informativa, nonché
la prima individuazione dei nuclei familiari e delle persone vulnerabili;
b) una fase della prima accoglienza e qualificazione, nei centri hub regionali e
interregionali per gli stranieri che, nella fase del soccorso, abbiano richiesto protezione per
il tempo necessario alla formalizzazione della domanda di protezione, alla conclusione delle
procedure di esame delle domande da parte della commissione o della sezione territoriale
competente, alla individuazione della migliore collocazione negli organismi del Sistema di
protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (Sprar);
c) una fase della seconda accoglienza ed integrazione, nel sistema Sprar, che diventa il
riferimento all’accoglienza di secondo livello, significando che eventuali soluzioni attuate
in via d’urgenza dovranno avere soltanto un ruolo residuale.
Anche per i minori stranieri non accompagnati è stata prevista l’attivazione di
strutture governative di primissima accoglienza, gestiti dal Ministero dell’interno, anche in
convenzione con gli enti locali titolari di progetti Sprar, sollevando così i comuni, su cui
oggi grava l’onere di tale compito.
Presso il Ministero opera un Tavolo di coordinamento nazionale, per rafforzare la
collaborazione con gli enti territoriali allo scopo di ottimizzare il sistema di accoglienza, e
ulteriori Tavoli regionali sono istituiti presso le prefetture capoluogo di regione per
provvedere ad attuare le linee programmatiche fissate d’intesa con la Conferenza
unificata.
La normativa vigente in materia
7, oltre a prevedere l’abrogazione della corresponsione
di un sussidio economico diretto al richiedente asilo, ha allungato da tre a sei mesi la
validità iniziale del permesso di soggiorno, ha posto maggiore attenzione alla verifica delle
condizioni di vulnerabilità e, in particolare, all’accoglienza dei minori, offrendo un più
rapido accesso del richiedente al mercato del lavoro e rafforzando, al tempo stesso,
l’attività di monitoraggio e controllo della gestione delle strutture di accoglienza.
Per alcune categorie
8di persone c.d. “vulnerabili”, richiedenti protezione
internazionale, sono previsti speciali servizi di accoglienza sia nei centri governativi di
prima accoglienza che nell’ambito dello Sprar e vengono inseriti nei programmi e percorsi
7D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che modifica il d.lgs. 30 maggio 2005, n. 140.
8 I soggetti che possono aver bisogno di misure di assistenza particolari, come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, le vittime di mutilazioni genitali e anche coloro che hanno subito gravi forme di violenza legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere.