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CAPITOLO II - Richiedenti asilo e rifugiati in Italia

5. Il sistema di accoglienza per stranieri in Italia

Il sistema è articolato in:

a) una fase del soccorso e della prima assistenza, nell’ambito di strutture governative e

con tempi di permanenza contenuti al fine di garantire il massimo turn over delle presenze,

evitando così la saturazione dei centri stessi e favorendo il pronto invio degli stranieri nelle

strutture di prima accoglienza dislocate sui territori regionali, dove viene effettuata la

procedura di identificazione, il primo screening sanitario, un’attività informativa, nonché

la prima individuazione dei nuclei familiari e delle persone vulnerabili;

b) una fase della prima accoglienza e qualificazione, nei centri hub regionali e

interregionali per gli stranieri che, nella fase del soccorso, abbiano richiesto protezione per

il tempo necessario alla formalizzazione della domanda di protezione, alla conclusione delle

procedure di esame delle domande da parte della commissione o della sezione territoriale

competente, alla individuazione della migliore collocazione negli organismi del Sistema di

protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (Sprar);

c) una fase della seconda accoglienza ed integrazione, nel sistema Sprar, che diventa il

riferimento all’accoglienza di secondo livello, significando che eventuali soluzioni attuate

in via d’urgenza dovranno avere soltanto un ruolo residuale.

Anche per i minori stranieri non accompagnati è stata prevista l’attivazione di

strutture governative di primissima accoglienza, gestiti dal Ministero dell’interno, anche in

convenzione con gli enti locali titolari di progetti Sprar, sollevando così i comuni, su cui

oggi grava l’onere di tale compito.

Presso il Ministero opera un Tavolo di coordinamento nazionale, per rafforzare la

collaborazione con gli enti territoriali allo scopo di ottimizzare il sistema di accoglienza, e

ulteriori Tavoli regionali sono istituiti presso le prefetture capoluogo di regione per

provvedere ad attuare le linee programmatiche fissate d’intesa con la Conferenza

unificata.

La normativa vigente in materia

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, oltre a prevedere l’abrogazione della corresponsione

di un sussidio economico diretto al richiedente asilo, ha allungato da tre a sei mesi la

validità iniziale del permesso di soggiorno, ha posto maggiore attenzione alla verifica delle

condizioni di vulnerabilità e, in particolare, all’accoglienza dei minori, offrendo un più

rapido accesso del richiedente al mercato del lavoro e rafforzando, al tempo stesso,

l’attività di monitoraggio e controllo della gestione delle strutture di accoglienza.

Per alcune categorie

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di persone c.d. “vulnerabili”, richiedenti protezione

internazionale, sono previsti speciali servizi di accoglienza sia nei centri governativi di

prima accoglienza che nell’ambito dello Sprar e vengono inseriti nei programmi e percorsi

7D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che modifica il d.lgs. 30 maggio 2005, n. 140.

8 I soggetti che possono aver bisogno di misure di assistenza particolari, come i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, le vittime di mutilazioni genitali e anche coloro che hanno subito gravi forme di violenza legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere.

previsti dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 con previsione di una verifica periodica, da parte di

personale qualificato, della sussistenza della situazione di fragilità.

Il ministero ha sottolineato che, nel periodo in esame, ai fini dell'attivazione di strutture

temporanee, nell'ambito di tutti i servizi di accoglienza, anche a fronte del significativo

numero di sbarchi e delle evidenti difficoltà territoriali, i prefetti hanno prevalentemente

rispettato le ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici o, nei casi di estrema

urgenza, hanno fatto ricorso all'affidamento diretto per il tempo strettamente necessario

alla definizione delle procedure di gara.

Delle strutture attivate nel 2016 per la prima e la seconda accoglienza (Sprar), circa il

73 per cento sono quelle autorizzate a seguito di procedure di gara aperta, 1'1 per cento lo è

stato in esito a procedure ristrette, il 5 per cento con procedure negoziate, il 16 per cento a

seguito di affidamenti diretti per un periodo limitato e il 5 per cento per convenzioni con

enti pubblici o locali.

Tale ultima modalità è risultata, pertanto, assolutamente residuale e risente solo in

parte delle specificità delle province autonome di Trento e Bolzano in relazione alle loro

competenze in materia di immigrazione.

5.1. L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Msna)

In riferimento agli interventi di prima accoglienza in favore dei Msna, il Ministero,

attraverso l’istituita Struttura di missione, ha richiesto alla Commissione europea lo

stanziamento di risorse per la realizzazione di una misura emergenziale prevista a latere

del Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami). La dotazione complessivamente

accordata è stata di 13.277.400 euro, di cui 11.949.660 euro di quota comunitaria e

1.327.740 euro di quota nazionale.

Sono stati emessi due avvisi pubblici per la selezione di progetti di accoglienza rivolti

specificamente ai Msna: il primo, di importo pari a 11.870.304,00 euro, di cui

10.683.273,60 euro di quota comunitaria e 1.187.030,40 euro di quota nazionale; il

secondo, adottato a seguito di rilevate residue disponibilità, di importo pari a 4.449.072,86

euro, di cui 4.004.165,57 euro di quota comunitaria e 444.907,29 euro di quota nazionale.

In fase di attuazione delle attività progettuali, essendo state riscontrate risorse ancora

disponibili, la Struttura di missione ha proposto ed ottenuto dalla Commissione europea

una rimodulazione di budget che, utilizzando la dotazione originariamente prevista, ha

consentito di prolungare detti interventi fino al 22 febbraio 2016.

L'amministrazione ha comunicato che, al 31 dicembre 2016, sono stati impegnati

111.536.171 euro sul cap. 2353 per la realizzazione di interventi di prima accoglienza in

favore dei Msna e, alla stessa data, sono stati pagati 102.607.108 euro.