CAPITOLO II - Richiedenti asilo e rifugiati in Italia
6. Prima accoglienza
La disciplina in materia
9regola il funzionamento di specifiche strutture temporanee già
operative sul territorio nazionale, sorte per far fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di
immigrati e cioè i centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa), i centri di accoglienza
(Cda), i centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) e i centri di identificazione ed
espulsione (Cie).
Nel dettaglio:
a) i Centri di primo soccorso e accoglienza (Cpsa), istituiti con d. interm. del 16 febbraio
2006, sono le prime strutture in cui vengono ospitati i potenziali richiedenti asilo, al
momento del loro arrivo in Italia. In questi centri i migranti ricevono le prime cure
mediche necessarie, vengono foto-segnalati, possono richiedere la protezione
internazionale per poi essere, successivamente, a seconda delle loro condizioni, trasferiti
nelle altre tipologie di centri.
I Cpsa presenti sul territorio sono quelli di:
-
Agrigento-Lampedusa (centro di primo soccorso e accoglienza);
-
Cagliari-Elmas (centro di primo soccorso e accoglienza, con funzioni di Cara);
-
Lecce-Otranto (centro di primissima accoglienza);
-
Ragusa-Pozzallo (centro di primo soccorso e accoglienza).
Generalmente, il trattenimento presso queste strutture non supera le 48 ore, con il
conseguente trasferimento presso altri centri;
b) i Centri di accoglienza (Cda), istituiti con il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451
10, accolgono
9 L’art. 9 d.lgs. n. 142/2015 dispone che “Per le esigenze di prima accoglienza e per l’espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 d.lgs. n. 281/1997, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell’art. 16”.
tutti gli stranieri irregolari, rintracciati sul territorio nazionale o fermati al passaggio di
frontiera, per il tempo necessario all’identificazione e all’accertamento sulla regolarità
della permanenza in Italia. Queste strutture, non essendo adibite all’accoglienza esclusiva
dei richiedenti asilo, forniscono una prima assistenza e adottano un provvedimento che ne
stabilisca la condizione giuridica, definendone l’identità e la legittimità della loro
permanenza o la disposizione di un eventuale allontanamento dal territorio italiano.
Qualora lo straniero irregolare dovesse richiedere la protezione internazionale, viene
inviato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara), per l’identificazione e l’avvio
delle procedure relative.
I centri di accoglienza sul territorio sono denominati:
-
Gorizia-Gradisca d’Isonzo;
-Ancona-Arcevia;
-Roma-Castelnuovo di Porto;
-Foggia-Borgo Mezzanone;
-Bari-Palese;
-Brindisi-Restinco;
-
Lecce-Don Tonino Bello;
-
Crotone-Loc. S. Anna;
-
Catania-Mineo;
-
Ragusa-Pozzallo;
-
Caltanissetta-Contrada Pian del Lago;
-
Agrigento-Lampedusa;
-
Trapani-Salina Grande;
-
Cagliari-Elmas;
c) i Centri di accoglienza per richiedenti asilo (Cara)
11prevedono un periodo di
“accoglienza” non superiore ai 35 giorni, oltre i quali il richiedente asilo dovrebbe ricevere
un permesso di soggiorno di sei mesi, rinnovabile fino alla definizione della domanda.
Dall’istruttoria è emerso che, a causa dei ritardi delle commissioni territoriali nella
l’ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia (c.d. legge Puglia).
11 Istituiti nel 2002 con la denominazione di Centri di identificazione (Cdi), sono disciplinati dal d.p.r. 16 settembre 2004, n. 303, dal d.lgs. n. 25/2008 (cui si deve l’attuale denominazione), dal d.p.r. 12 gennaio 2015, n. 21 e dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
composizione della procedura, i tempi di permanenza superano in genere i sei mesi,
protraendosi sino alla comunicazione delle decisioni adottate. Inoltre, è risultato che
alcuni Cara svolgano anche la funzione di Cda, diventando, di fatto, degli organismi
“ibridi” di accoglienza determinando difficoltà nel conteggio dei posti totali disponibili.
d) i Centri di identificazione e espulsione (Cie) già Cpt-Centri di permanenza
temporanea
12, sono destinati al trattenimento:
a) degli stranieri irregolari in attesa di espulsione;
b) dei cittadini comunitari, qualora non sia possibile procedere al loro allontanamento
in attesa della convalida dell’autorità giudiziaria o del nulla osta, se sottoposti a
procedimento penale;
c) dei richiedenti asilo, esclusi dai benefici della Convenzione di Ginevra per gravi reati
(crimini di guerra o contro l’umanità) o condannati per delitti per i quali sia previsto
l’arresto in flagranza o per reati particolarmente gravi (droga, immigrazione irregolare e
prostituzione), ovvero destinatari di provvedimenti di espulsione o di respingimento alla
frontiera, per consentire accertamenti sulla loro identità e per un periodo massimo non
superiore a novanta giorni.
I centri di identificazione ed espulsione, oggi denominati “Centri di permanenza per il
rimpatrio”, hanno sede a Torino (153 ospiti), Roma (125 ospiti), Bari (126 ospiti), Brindisi
(48 ospiti) e Caltanissetta (96 ospiti) e possono accogliere in totale 548 stranieri. In futuro
sono previsti, inoltre, l'ampliamento dei posti nelle strutture di Torino e Roma e
l'attivazione di un nuovo centro a Palazzo San Gervasio (PZ) per 150 posti. Infine,
l'amministrazione ha comunicato che sono in corso le attività di progettazione per nuovi
centri in Sardegna, Lombardia, Calabria e Friuli-Venezia Giulia.
La distribuzione sul territorio è determinata in base alla percentuale relativa di
popolazione residente in ogni singola regione o provincia autonoma rispetto al totale
nazionale, mediante un sistema modulare che individua per ogni territorio il numero
massimo di migranti da accogliere in rapporto agli arrivi
13.
Sono previste inoltre strutture temporanee per fare fronte ad arrivi consistenti e
12 Istituiti dal d.l. 17 giugno 2008, n. 92 (conv. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125), sono disciplinati dall’art. 14 del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
13 Il piano di accoglienza, emanato il 12 aprile 2011 dal Dipartimento della protezione civile, ha stabilito che la distribuzione sul territorio è determinata in base alla percentuale relativa di popolazione residente in ogni singola regione o provincia autonoma rispetto al totale nazionale, mediante un sistema modulare che individua per ogni territorio il numero massimo di migranti da accogliere in rapporto agli arrivi.