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CAPITOLO 2 – Il dissesto finanziario Definizione della materia e prassi.

2. Stato della normativa di riferimento, le tappe fondamental

2.2. Il T.U.E.L e La Riforma Costituzionale del

L’emanazione del D.Lgs 267/2000 e la Riforma del Titolo V della Costituzione con la Legge Costituzionale n. 3/2001 segnano due dei momenti più importanti nella disciplina del dissesto.

Il decreto legislativo rappresenta il lavoro del legislatore volto alla concentrazione di tutte le norme che nel tempo si sono succedute in materia, dall’89 al 2000, in un unico documento al fine di dare una veste e un ordine definitivo della materia trasfusa nella Parte II – Titolo VIII del Testo Unico. Mentre con la Legge Costituzionale si è dato definitivamente avvio a quella fase di cambiamento epocale in materia di enti locali attraverso i dettati degli articoli 117, 118 e 119, i quali hanno sancito il definitivo passaggio delle funzioni amministrative in capo allo Stato ai Comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ex art. 117 e di autonomia finanziaria di entrata e di spesa ex art. 119.

Elemento importante della riforma, sancito nell’ultimo comma dell’art. 119, e che costituirà una vera rivoluzione in ambito di dissesto finanziario è la possibilità riconosciuta agli enti locali di ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento e l’esclusione di ogni forma di garanzia sui prestiti contratti dagli stessi da parte dello Stato (Pacella, Verdi, 2004).

La riforma in tema di dissesto finanziario ha creato una vera e propria linea di demarcazione tra gli enti che avevano dichiarato lo stesso prima dell’entrata in vigore l’8 novembre 2001 e quelli che lo avevano dichiarato o lo faranno successivamente a questa. Infatti, in relazione al disposto dell’art. 119, sono state emanate tutta una serie di disposizione normative che hanno prima abrogato, con la legge finanziaria del 2003 (art. 31, comma 15, L. 289/2002), e poi reintrodotto parzialmente la regola di contrazione dei mutui necessari per il risanamento degli enti dissestati e il relativo onere di ammortamento sopportato dallo Stato (Danielli, Pittalis, 2010).

Per rimettere le cose in ordine è intervenuto il dettato del D.L. n. 80/2004 convertito con Legge n. 140/2004 che all’art. 5 ha previsto tutta una serie di ipotesi a seconda del momento di avvenuta dichiarazione di dissesto: per tutti gli enti che hanno dichiarato il dissesto prima dell’8 novembre 2001 rimane in vigore la vecchia normativa in tema di assunzione di mutui e contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento; per gli enti che hanno dichiarato il dissesto successivamente alla data suddetta continua la possibilità di contrarre il mutuo ma senza oneri a carico dello Stato per spese di investimento e per i debiti fuori bilancio contrati prima di tale data; infine per i debiti maturati39 antecedentemente alla data di dissesto pur se riconosciuti successivamente, anche con provvedimento giurisdizionale, possono essere inseriti nella massa passiva ai sensi dell’art 252, comma 4, e 254, comma 3, purché non oltre la data di approvazione del rendiconto della liquidazione.

39 Per debiti maturati si intendono quelli ricollegati a atti e fatti di gestione antecedenti il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di ipotesi di bilancio riequilibrato.

36 La riforma, invece, nulla ha cambiato in merito alla contribuzione elargita dallo Stato in tema di adeguamenti dei contributi in conto ordinario inerente spese correnti inferiori alla media della fascia demografica di appartenenza e per ciò che concerne il personale posto in disponibilità e della copertura delle relative spese per tutta la durata del provvedimento.

Occorre segnale, rimandandone successivamente la trattazione, che nel mezzo del periodo che va dalla riforma ai precetti normativi nominati suddetti è stata istituita la nuova procedura straordinaria di risanamento per fronteggiare ulteriori passività con la L. n. 75/2002 e successivamente integrata con la L. n. 88/2005.

Prima di affrontare i disposti normativi di recente introduzione con i quali sono stati introdotte le figure del “dissesto guidato” e del “piano pluriennale di riequilibrio finanziario” è doveroso notare come nel tempo, dall’insinuazione della riforma, lo Stato ha più volte garantito l’elargizione di cospicue somme di denaro, seppur dandogli la veste di interventi a carattere straordinario, al fine di agevolare ed evitare possibili blocchi nelle procedure di liquidazione per quei dissesti pronunciati successivamente alla Legge costituzionale del 2001; nella Tav. 2 sono riportati i provvedimenti in tema.

Tav. 2 - Quadro riepilogativo degli interventi normativi successivi alla riforma costituzionale in tema di contribuzione straordinaria degli enti locali dissestati.

Disposizione normativa Contenuto

L. n. 350/2003 (art. 4) Stanziamento di 600.000 euro per il triennio 2004-2006 per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dall’8 novembre 2001 al 31 dicembre 2003

L. Regionale Sicilia n. 8/2006 (art. 4)

Stanziamento di 4 milioni annui (12 mln) per il triennio 2006- 2008 per dissesti dichiarati entro il 31 dicembre 2005

L. n. 222/2007 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 159/2007 (art. 24)

Stanziamento di 150 milioni di euro per gli enti che hanno dichiarato il dissesto tra il 31 dicembre 2002 e la data di entrata in vigore del decreto. Parte dello stanziamento, 10 milioni, erano destinati per gli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all’art. 268-bis ai sensi del D.L. n. 248/2007 L. n. 31/2008 di conversione,

con modifiche, del D.L. n. 248/2007 (art. 40)

Stanziamento di 5 milioni ad integrazione del D.L. n. 248 per tre enti rimasti esclusi dall’art. 24 tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002.

D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008

Anticipazione finanziaria di 140 milioni per Catania e 500 milioni per Roma trasformata in contributo ordinario dal DL. 154/2008, art. 5

L’ultimo provvedimento nella tavola, rappresenta una soluzione ad hoc adottata dal legislatore per soccorrere il Comune di Catania dalla bancarotta e per supportare il piano di rientro del debito di parte corrente presentato dal Sindaco Alemanno G. per Roma. Intervento del Governo il quale ha suscitato l’opposizione del Sindaco di Sesto San Giovanni, Giorgio Oldrini che lamentava un intervento finanziario anche per quei comuni considerati sani (Arona, Frontera, 2008). Per il comune di Roma tale contributo era stato previsto anche per il 2009 mentre i successivi anni è stato istituito un apposito stanziamento di bilancio per Roma Capitale che esula dall’iter dei trasferimenti erariali dallo Stato agli enti locali. Anche Napoli (comune) ha beneficiato di un contributo di 600 milioni di euro, pari a circa 600 euro per abitante, a fronte del fallimento della gestione dei rifiuti (Pavesi, 2008).

Nella fattispecie del caso di Roma, per giunta, il legislatore attraverso il disposto dell’art 78 “Disposizioni urgenti per Roma Capitale” del D.L. 112/2008 (Decreto Berlusconi) ha istituito la figura del Commissario Straordinario del Governo per Roma

37 in carica a partire dal 28 aprile 2008 per sanare l’indebitamento pregresso, figura del tutto parificata nei poteri all’OSL nominato in materia di dissesto di enti locali. A parere dello scrivente, tale modus operandi sembrerebbe quasi una terza via sui generis trovata dal legislatore per la risoluzione delle problematiche collegate agli squilibri finanziari che ovvia alla stessa procedura del dissesto classica e a quelle di recente introduzione del “dissesto guidato” e della “procedura di riequilibrio pluriennale”.