Delibera formale di dissesto
3.2. La procedure di liquidazione
3.2.1. La procedura semplice e straordinaria
La procedura semplice regolata dall’art. 258 e la procedura straordinaria regolata dagli articoli 268, 268-bis e ter del Testo Unico sono due procedimenti che si inseriscono in due momenti completamente opposti all’interno della procedura ordinaria di liquidazione e il cui scopo seppur identico, ossia quello di evadere tutte le richieste e pretese dei creditori dell’ente per portare al risanamento lo stesso, assume connotati completamente diversi visto il diverso presupposto da cui sono caratterizzati.
Infatti, mentre la procedura semplice viene attivata dall’OSL quando si vuole velocizzare la chiusura della liquidazione in modo transattivo tra OSL e creditori, con la procedura straordinaria si avvia un procedimento che subentra nel momento in cui con la procedura ordinaria non si arriva al completo risanamento dell’ente al punto tale da riformarsi disavanzo di amministrazione o debiti fuori bilancio ovvero la stessa non viene portata a compimento.
“La procedura semplificata”
L’adozione di questa tipologia di iter avviene successivamente al momento in cui l’OSL ha preso visione di tutta la massa passiva censita e della relativa documentazione accompagnatoria a seguito di formale deliberazione da parte della Giunta dell’ente la quale deve deliberare entro 30 dalla proposta e provvedere a mettere a disposizione dell’organo le risorse liquide necessarie per adempiere all’espletamento degli adempimenti.
Il passaggio obbligato che sta alla base di questa procedura è la formale accettazione entro 30 giorni da parte dei creditori. Infatti, agli stessi viene proposto dall’OSL di ricevere in pagamento una somma che va dal 40 al 60 per cento del debito, in rapporto all’età dello stesso e dietro rinuncia di ogni altra pretesa. L’accettazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla proposta così come la successiva liquidazione nei 30 giorni successivi.
L’OSL si trova davanti a due limitazioni imposte dai comma 3 e 4 dell’art 258, ossia non può transare parzialmente i debiti dell’ente dovuti per prestazioni di lavoro subordinato, i quali andranno rimborsati al 100 per cento, e ha l’obbligo di accantonare il 50 per cento delle somme dovute a quei creditori che non abbiano accettato. L’accantonamento sale poi al 100 per cento per quei debiti che godono di privilegi ex
legem.
Alla fine della procedura due sono le possibili situazioni che si possono presentare all’OSL. In un caso l’Organismo potrà chiudere il dissesto redigendo il piano di estinzione e il rendiconto della gestione in quanto tutti i creditori hanno accettato la proposta e le somme messe a disposizione dall’ente sono state sufficienti a coprire il
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Nel caso in cui la massa attiva non fosse sufficiente a provvedere l’intera liquidazione del pregresso e vi fossero le concrete possibilità di compromettere il risanamento dell’ente il Ministero su proposta della Commissione può adottare misure straordinarie per liquidare l’intero importo, il tutto comunque senza che gli oneri derivanti da tale provvedimento ricadano sullo Stato.
52 relativo fabbisogno e non esistono creditori esclusi dalla massa passiva. Nel caso in cui invece ci sia solo parziale accettazione da parte dei creditori, o rimangano esclusi dei debiti, per questi continuerà il normale iter di liquidazione ordinaria fino alla loro estinzione.
L’efficacia della procedura è indubbiamente data dalla velocità con cui la stessa porta al risanamento dell’ente in quanto lo stesso vede ridursi considerevolmente l’ammontare delle massa passiva da rimborsare e inoltre la rinuncia a tutte le spese e agli interessi che i creditori possono richiedere alla fine della procedura di risanamento. La Corte dei Conti nella delibera n. 14/SEZAUT/2009/IADC con la relazione annessa inerente la situazione finanziaria degli enti locali 2007/2008 ribadisce come la procedura snellisca i tempi di esecuzione e il ricorso alle minori risorse purché l’ente riesca a provvedere con l’assunzione a proprio carico del mutuo necessario e, inoltre, afferma come la stessa procedura sia apprezzata dagli OSL e auspica che la stessa possa divenire obbligatoria per sfruttarne i vantaggi. Benefici che sono anche ad appannaggio dei creditori i quali possono ritornare in possesso di immediata liquidità senza dover affrontare le lungaggini del procedimento ordinario (Danielli, Pittalis, 2010).
“La procedura straordinaria”
Il legislatore ha voluto chiaramente delineare l’obiettivo che sta alla base di questa procedura nel comma 1 e 1-bis, dell’art. 268-bis. Ossia voler portare l’ente al reale risanamento non ottenuto attraverso la procedura ordinaria per una delle seguenti cause:
• per l’impossibilità di chiudere la procedura ordinaria da parte dell’OSL a causa degli adempimenti onerosi nella determinazione della massa passiva e attiva;
• quando lo stesso ente non sia pervenuto a un reale risanamento anche se l’OSL abbia presentato e approvato il rendiconto della gestione;
• per il ripresentarsi di disavanzo di amministrazione o debiti fuori bilancio ex art. 268;
• nel caso in cui la massa attiva non sia sufficiente a coprire le poste passive. La procedura è attivata d’iniziativa dal Ministero dell’Interno d’intesa con il Sindaco o il Presidente mediante decreto con il quale è disposta la chiusura anticipata della procedura ordinaria del dissesto con quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento.
La durata della procedura al massimo può arrivare a tre anni in via eccezionale a seguito di richiesta di proroga motivata presentata dal Comune o Provincia.
La gestione della nuova fase, seppur considerata un tutt’uno e svolta in continuità con la precedente procedura (Danielli, Pittalis, 2010), viene affidata a una nuova commissione che ne cura i diversi aspetti. Tale commissione è composta di tre membri nominati con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno e ad essa competono gli stessi poteri in capo all’OSL nonché il compenso percepito dallo stesso nella misura massima prevista dalla normativa presente nel Titolo VIII. L’onere spettante alla Commissione di esperti ricade interamente a carico della precedente procedura.
Per il raggiungimento del risanamento l’ente deve predisporre l’accantonamento di somme nei bilanci annuali e pluriennali di anno in anno rese congrue con apposite delibere. Tale somme rivestono la qualifica di spese eccezionali a carattere straordinario ai sensi del comma 5.
Il comma 3, dell’art. 268-ter ribadisce quanto previsto in tema di effetti prodotti dalla procedura ordinaria dall’art. 248, comma 4, sulla sospensione delle procedure
53 esecutive poste in essere dai creditori fino a ultimazione della procedura straordinaria, a pena di nullità.
La procedura si ultima con la predisposizione dei piani di impegno annuali e pluriennali che vengono sottoposti alla valutazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e successivamente approvati dal Ministero dell’Interno, il quale dichiara la chiusura del dissesto.
Alla chiusura della procedura sarà possibile il verificarsi di due casistiche: la redazione del piano di estinzione in quanto tutto il pregresso è stato ripianato oppure nel caso in cui non sia stato possibile raggiungere tale risultato neanche grazie al ricorso alla procedura straordinaria l’indebitamento torna a gravare sull’ente, il quale a questo punto potrà vedersi aggredito attraverso le azioni esecutive in precedenza sospese.
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