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Il valore legale dei documenti informatici

2.4 La Firma digitale nel CAD 2005

2.4.3 Il valore legale dei documenti informatici

Il valore legale di un documento informatico dipendeva, come detto, dal tipo di sottoscrizione. Il riferimento chiave era l’articolo 21 del Codice, integrato e modificato dal decreto legislativo 159/2006.

Art. 21: Il documento informatico, cui `e apposta una firma elettronica, sul piano probatorio `e liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualit`a, sicurezza, integrit`a e immodificabilit`a. Art. 21, 2◦ comma: Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia pre- vista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria.

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Il documento informatico sottoscritto, pertanto, assumeva un duplice valore probatorio: costituiva prova semplice oppure valore di prova legale.

A livello processuale, la prova semplice poteva essere contestata ricor- rendo alla mera prova contraria. La prova legale, invece, era contestabile soltanto ricorrendo alla querela di falso ex articoli 2699 e 2702 del codice civile, salvo disconoscimento della sottoscrizione (art. 2702 c.c.).

L’attendibilit`a della prova semplice era affidata al libero apprezzamento del giudice, l’attendibilit`a della prova legale, invece, veniva stabilita a priori dalla legge. Nell’ambito delle prove documentali veniva riconosciuto valo- re probatorio pieno (prova legale) all’atto pubblico (art. 2699 c.c.) e alla scrittura privata (art. 2702 c.c.).

Per quanto riguarda i documenti informatici si necessita di una distinzione tra valore probatorio pieno, che implica il ricorso alla sottoscrizione digitale o ad altro tipo di sottoscrizione elettronica qualificata, e il valore probatorio semplice, che implica il ricorso alla firma elettronica semplice.

L’efficacia probatoria delle diverse fattispecie di documento informatico che il nostro ordinamento ha contemplato pu`o essere riassunta nei seguenti termini:

Il documento informatico sottoscritto mediante una firma elettronica sem- plice dava prova semplice dei fatti e delle circostanze in esso allegate secondo la libera valutazione del giudice, che tuttavia poteva essere condizionata dal- l’apprezzamento delle caratteristiche oggettive di qualit`a, sicurezza, integrit`a e immodificabilit`a del documento elettronico.

Il documento informatico sottoscritto mediante firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata invece forniva piena prova della prove- nienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritto, come previsto dal secondo comma dell’articolo 21. Il Codice attribuiva cos`ı valore probatorio pieno al documento informatico sottoscritto con la cos`ı detta firma forte, ossia quella digitale o qualificata, stabilendo un’equivalenza giuridica rispetto all’effica- cia probatoria della scrittura privata di cui all’articolo 2702 del codice civile. La scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza

delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, ma non dell’autenticit`a dell’atto documentato, se colui contro il quale la scrittura `e prodotta ne riconosceva la sottoscrizione, ovvero se la scrittura risultava legalmente considerata come riconosciuta, in relazione all’apposizione di una sottoscrizione autenticata ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile.

Tuttavia, se nella disciplina del codice civile, oltre alla querela di falso, era possibile operare il disconoscimento di firma relativo ai documenti car- tacei, per effetto delle disposizioni del Codice l’utilizzo del dispositivo sicuro di firma, si presume riconducibile al titolare, salvo che questi ne dia prova contraria.

Fu introdotta una presunzione che il sottoscrittore apparente poteva su- perare solamente fornendo la prova contraria. Si trattava quindi della presun- zione relativa che il titolare del dispositivo di firma era colui che sottoscriveva il documento.

Questa presunzione operava sia a favore di chi produceva il documento in giudizio, dal momento che questo era dispensato dall’onere di provare che era stato effettivamente il titolare ad utilizzare materialmente il dispositivo di firma, sia a favore dello stesso titolare, nella misura in cui gli consentiva di liberarsi degli effetti di un utilizzo abusivo del dispositivo dando prova, con qualsiasi mezzo, che l’utilizzo non `e a lui riconducibile.

In ordine a tale disciplina si pronunci`o criticamente il Consiglio di Stato (Sez. C del 30 gennaio 2006, n.31) che confront`o la normativa in esame con quella prevista dal diritto comunitario. Quest’ultimo, come sappiamo, imponeva agli Stati membri di equiparare, per quanto concerne gli effetti probatori, la firma autografa alla firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e generata con un dispositivo di firma sicuro.

Il Consiglio di Stato sottoline`o che le disposizioni integrative e correttive introdotte nel tessuto del Codice dovevano rafforzare particolarmente sotto il profilo probatorio il valore legale del documento informatico sottoscritto con firma elettronica forte, a scapito del documento formato sul tradizionale supporto cartaceo. Secondo il Consiglio di Stato la parit`a di condizione

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era apparente, perch´e l’efficacia probatoria della scrittura informatica veniva rafforzata dalla maggiore difficolt`a del disconoscimento giudiziale della firma. Infatti, colui contro il quale veniva esibita in giudizio una falsa scrittura cartacea poteva limitarsi a disconoscere la propria firma, dando luogo alla speciale procedura di verificazione, ex articoli 314 e seguenti del codice di procedura civile, nella quale colui che intendeva utilizzare la scrittura doveva anche provarne l’autenticit`a.

Invece, la parte processuale contro la quale veniva esibita in giudizio una falsa scrittura formata su supporto informatico, oltre a disconoscere la pro- pria firma era tenuto anche fornire le prove della sua falsit`a, con un inversione dell’ordine probatorio non giustificato secondo la Corte.

Il supremo consesso amministrativo ha ritenuto che in questo modo quan- do il documento informatico veniva sottoscritto con firma elettronica forte, poneva come una via di mezzo tra scrittura privata e atto pubblico, dal momento che aveva in giudizio la stessa efficacia probatoria di una scrittura privata munita di sottoscrizione legalmente riconosciuta, ma che in realt`a era semplicemente una scrittura privata munita di sottoscrizione non autentica- ta. In merito a tali critiche, tuttavia, il legislatore non ha ritenuto opportuno seguire il parere del Consiglio di Stato e di fatto non ha apportato modifiche rilevanti sul tema in questione, probabilmente perch´e temeva possibili disco- noscimenti fraudolenti da parte di chi aveva affidato il proprio dispositivo di firma ad un terzo, infatti malgrado questo fosse espressamente vietato dal Codice33, il testo non prevedeva alcuna sanzione.

Ultimo tema da prendere in considerazione con riguardo al tema in esame `e il valore probatorio del documento informatico non sottoscritto. Il Codi- ce non faceva riferimento all’efficacia probatoria del documento informatico non sottoscritto, salvo volerlo recuperare nell’articolo 23, primo comma, che in integrazione dell’articolo 2712 del codice civile, riconosceva al documento informatico non sottoscritto la stessa efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate sempre che colui con-

tro il quale veniva prodotto non ne disconoscesse la conformit`a all’originale. In tal senso, non `e mancata in dottrina l’opinione di chi riconosceva nelle disposizioni in commento l’effetto di attribuire alla riproduzione informatica un’efficacia probatoria maggiore rispetto a quella del documento informati- co da cui veniva trattata. In effetti, se era possibile che una riproduzione meccanica, nel caso in cui non veniva disconosciuta, forniva piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, un’analoga previsione non `e stata inserita nel Codice con riferimento ai documenti informatici sottoscritti elettronica- mente, con la conseguenza che, questi ultimi, avevano un’efficacia probatoria condizionata dal prudente apprezzamento del giudice.

Ne conseguiva che la disciplina riguardante l’efficacia probatoria del docu- mento informatico rischiava di rimanere esposta inesorabilmente ai mutevoli orientamenti giurisprudenziali, destinati peraltro a formarsi in un ambiente nel quale tardava ad affermarsi la cultura informatica.

Domandare al giudice valutazioni come quelle previste dall’articolo 21 del Codice, nell’assenza di adeguati parametri di giudizio significava mettere a rischio il principio della certezza del diritto e, per questa via, disincentivare gli operatori a servirsi delle nuove tecnologie nella propria attivit`a d’impresa.