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Il vincolo di destinazione ex art 2645-ter c.c

Nel documento I PATTI DI CONVIVENZA (pagine 130-135)

CAPITOLO I: LA FAMIGLIA DI FATTO

6. Il vincolo di destinazione ex art 2645-ter c.c

L’articolo 2645-ter c.c., introdotto dall’articolo 39-novies della legge 23 febbraio 2006, n. 51357, consente l’effettuazione di “atti di destinazione per la realizzazione di interessi

meritevoli di tutela”.

La norma in esame dispone che, con l’atto di destinazione, un soggetto, definito “conferente”, può sottrarre uno o più “beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri”, appartenenti al suo patrimonio, alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., imprimendo su di essi un vincolo di destinazione funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela riguardanti beneficiari determinati, a favore dei quali sia tali beni che i loro frutti devono essere impiegati. Il vincolo non può avere durata superiore a novanta anni, deve risultare da atto avente forma pubblica e deve essere trascritto ai fini dell’opponibilità nei confronti dei terzi. Per la realizzazione dello scopo può agire, oltre al disponente, anche qualsiasi altro interessato. La conseguenza dell’apposizione del vincolo è che i beni destinati alla finalità ed i loro frutti possono essere oggetto di esecuzione – salvo quanto previsto dall’art. 2915, comma 1, c.c. – per i soli debiti contratti per tale scopo.

In sostanza, con gli atti di cui trattasi, è possibile costituire un vincolo di destinazione su di una massa patrimoniale che, pur restando nella titolarità giuridica del “conferente”, assume, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale “distinta” (separata) rispetto alla restante parte del suo patrimonio, proprio in virtù del vincolo di destinazione impresso e reso opponibile nei confronti dei terzi con l’esecuzione della formalità della

357 La Legge n. 51 del 2006, ha convertito con modifiche il d.l. n. 273 del 2005, recante "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative". L'art. 2645-ter c.c. dispone che "gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

trascrizione.

Con l'introduzione dell’art. 2645-ter c.c. la dottrina ha formulato teorie contrapposte in ordine alla possibilità di produrre, per il tramite di questa norma, effetti traslativi caratteristici del trust358.

Secondo un primo orientamento, la disposizione in questione non avrebbe disciplinato un trust di diritto interno, ma un istituto solo in parte affine al trust. La citata novella avrebbe soltanto ampliato le possibilità di scelta a disposizione degli interessati, i quali avrebbero potuto alternativamente avvalersi del nuovo strumento dell’atto di destinazione trascritto ex art. 2645-ter c.c. oppure, come già sarebbe stato possibile, degli strumenti offerti dalla Convenzione dell’Aja: costituire cioè trusts interni integralmente regolati dalla legge straniera da loro scelta e direttamente trascrivibili ex art. 12 della Convenzione medesima (o, comunque, ex art. 2645-ter c.c.), senza la necessità di rispettare i requisiti che l’art. 2645-ter c.c. richiede per la trascrizione degli atti di destinazione359.

Secondo un altro orientamento, invece, l’art. 2645-ter c.c. avrebbe introdotto in Italia un istituto che si porrebbe come una sorta di alternativa nazionale al trust, armonica con i princìpi generali del sistema giuridico interno. In base a questa ricostruzione, si dovrebbe concludere che, per realizzare in Italia il risultato pratico di un trust ed ottenere che questo sia opponibile ai creditori ed ai terzi, occorre necessariamente ricorrere ad un atto che rispetti tutti i presupposti tratteggiati, sia pure sommariamente, nell’art. 2645-ter c.c.360.

Si è infatti rilevato come, benché l’art. 2645-ter c.c. non disciplini il trust ma solo il fenomeno della destinazione patrimoniale di fonte negoziale, gli elementi caratterizzanti il trust, come definito dalla Convenzione, ossia la separazione dei beni costituiti in trust dal

358 L'introduzione dell'art. 2645-ter c.c., secondo alcuni, avrebbe risolto positivamente la questione della trascrivibilità del trust straniero regolati dalla Convenzione. In tal senso OBERTO, Famiglia di fatto e

convivenze: tutela dei soggetti interessati e regolamentazione dei rapporti patrimoniali in vista della successione, cit., 667; PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 212, secondo il quale la

norma, pur regolando soltanto alcuni aspetti del trust, avrebbe delineato uno schema essenziale di "trust di diritto italiano".

359 LUPOI, Gli “atti di destinazione” nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento di trust, in Riv. not., 2006, 467 ss. Per l'autore, essendo tanto l’effetto segregativo quanto la trascrivibilità del trust da considerarsi alla stregua di dati ormai acquisiti, l’innovazione legislativa non dovrebbe essere considerata di particolare rilievo.

patrimonio personale del trustee e l’opponibilità del diritto del concedente ai creditori del trustee (si veda l'art. 11, 1° co., della Convenzione), si ritrovino, nella loro essenza, anche nell’istituto delineato dallo stesso art. 2645-ter c.c.361.

Per parte della dottrina, con l’articolo 2645-ter il legislatore italiano avrebbe in sostanza legittimato una forma di trust di diritto italiano362. Non essendo discutibile la

meritevolezza di tutela degli scopi perseguiti, i primi commentatori non hanno esitato a ravvisare nella citata disposizione la possibilità di creare vincoli in favore della famiglia di fatto: da disposizioni sulla casa familiare, alla protezione del patrimonio destinato ad alimentare le risorse del ménage, alla creazione di un vero e proprio fondo patrimoniale tra conviventi.

Ciò sarebbe certamente vero se l’art. 2645-ter c.c. attribuisse al "conferente" non solo la possibilità di prevedere la costituire un vincolo su beni di proprietà del medesimo ma anche la facoltà di trasferire diritti in capo ad un distinto "esecutore della destinazione" e, soprattutto, la facoltà per tale soggetto di vincolarsi ulteriormente a trasferire, una volta giunto a scadenza il periodo di durata del vincolo, i beni ad un soggetto distinto363.

E’ evidente che se si ammettessero tali facoltà, si consentirebbe di dar vita non solo ad un vero e proprio "fondo patrimoniale tra conviventi" ciò che sicuramente appare possibile, avuto riguardo alla già ricordata incontestabile rispondenza a criteri di meritevolezza di un vincolo ex art. 2645-ter c.c. in favore della famiglia di fatto, ma addirittura di prevedere attribuzioni di cespiti patrimoniali in occasione di determinati eventi, quali la cessazione del vincolo o la morte del partner.

La questione più dibattura ha riguardato la possibilità che l'atto di destinazione ex art. 2645-ter, possa produrre il trasferimento del diritto di proprietà, come avviene appunto nel trust364.

361 PETRELLI, La trascrizione degli atti di destinazione, cit., 212.

362 Come ha rilevato OBERTO, Famiglia di fatto e convivenze: tutela dei soggetti interessati e

regolamentazione dei rapporti patrimoniali in vista della successione, cit., 669; Trust e autonomia negoziale nella famiglia, cit., I, 201 e ss., e II, 301 e ss. L'autore osserva come il ritrasferimento al settlor o il

trasferimento ad un soggetto diverso dal trustee costituisce un elemento naturale del trust non autodichirato. 363 Sul punto LUPOI, I trust nel diritto civile, in Trattato di diritto civile, SACCO (diretto da), Torino, 2004, 237 ss.

Per parte della dottrina, non sembra si sia introdotto nell’ordinamento un nuovo tipo di atto, che si configurerebbe come atipico ad effetti reali, ma sembra piuttosto si sia introdutto un particolare tipo di effetto negoziale, ovvero quello di destinazione365. Si

afferma, al riguardo che l’art. 2645-ter c.c. si limita a prevedere la costituzione di un vincolo in maniera del tutto avulsa dal fatto che sia stato o meno effettuato un trasferimento del diritto sul bene da vincolarsi, ovvero che le parti pattuiscano un ritrasferimento o un trasferimento ulteriore, una volta che il vincolo sia giunto a scadenza366. La dottrina maggioritaria sostiene quindi che l'effetto traslativo sia solamente

eventuale367.

patrimoniali in vista della succesione, cit., 669. Nessuna preoccupazione di ordine costituzionale sembra del

resto sorgere dalla diversa disciplina della norma in discorso rispetto a quella delle norme che governano il fondo patrimoniale a causa della diversità degli istituti. Il dubbio è sollevato da GABRIELLI, Vincoli di

destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007,

321 e ss., secondo cui "La destinazione esclusiva ai bisogni della famiglia fondata sul matrimonio, che è per certo la sola contemplata dalle norme degli artt. 167 ss c.c., si configura come costituzione di un fondo patrimoniale; ma, secondo la disciplina propria di quest’ultimo, la separazione dei beni vincolati dal residuo patrimonio del proprietario di essi è regolata in modo ben diverso di quello che risulta dalle norme dell’art. 2645-ter c.c. in relazione ai vincoli non direttamente individuati dalla legge, come potrebbe essere, se bastasse la liceità del fine, quello comportato dalla destinazione ai bisogni della famiglia di fatto...L’illegittimità costituzionale di una così irragionevole disparità di trattamento sembra, come si diceva, evidente. Il fine di destinazione ai bisogni della famiglia fondata sul matrimonio non può avere trattamento meno favorevole di quello della destinazione ai bisogni della famiglia di fatto".

365 OBERTO, Famiglia di fatto e convivenze: tutela dei soggetti interessati e regolamentazione dei rapporti

patrimoniali in vista della successione, cit., 669, secondo cui, in base ad una prima lettura dell'art. 2645-ter

c.c,. i concetti della "destinazione per un determinato periodo" e di "vincolo" non sembrano assimilabili a quello di "trasferimento di un diritto". Un bene infatti può essere vincolato ad uno scopo senza essere trasferito ad un soggetto diverso dal suo titolare, (come, ad esempio, nel fondo patrimoniale su beni dei coniugi o nel trust autodichiarato, nel quale è lo stesso costituente a porsi quale trustee). "Il concetto di vincolo di destinazione sta a significare che il bene può essere amministrato solo in vista della realizzazione di quello scopo e che tale bene è aggredibile dai soli creditori i cui diritti si fondano su atti di gestione compiuti in vista della realizzazione dello scopo medesimo. Ma tutto ciò, con il trasferimento dal costituente al trustee, che pure caratterizza il trust non autodichiarato, nulla ha a che vedere". Ad ogni modo, per l'autore, la norma ha avuto il pregio di fugare ogni dubbio circa la trascrivibilità del trasferimento dei beni immobili dal disponente al trustee.

366 In questo senso sembra anche orientata la circolare 5/2006 della Direzione dell’Agenzia del Territorio, del 7 agosto 2006, la quale afferma testualmente quanto segue: "Quanto ai profili di merito sembra opportuno ribadire preliminarmente la circostanza che detti atti di destinazione producono soltanto effetti di tipo ‘vincolativo’. Come già in parte accennato i beni oggetto degli atti di destinazione, pur venendo ‘segregati’ rispetto alla restante parte del patrimonio del ‘conferente’, al fine di garantire gli interessi meritevoli di tutela cui è preordinato il vincolo, restano comunque nella titolarità giuridica del ‘conferente’ medesimo". Per una decisione di merito sul tema: Tribunale di Modena, 11 dicembre 2008, in Dir. fam.

pers., 2009, 1256.

Con specifico riguardo alla possibilità di utilizzare tale istituto per costituire patrimoni separati nell'ambito della famiglia di fatto, oltre alla riconducibilità ad uno scopo così genericamente delineato ("soddisfacimento dei bisogni della famiglia") nell’alveo degli scopi solidali, ovvero altruistici, rimarrebbe ferma l’obiezione di fondo, che si oppone all’introduzione di una sostanziale disparità di trattamento tra famiglia fondata sul matrimonio e famiglia convivente. Quest'obiezione è superabile ipotizzando che allo strumento ex art. 2645-ter c.c. possano ricorrere anche persone coniugate368.

La nuova disposizione avrebbe dunque aperto la strada ad una più flessibile regolamentazione delle destinazioni familiari anche all’interno della famiglia fondata sul matrimonio. Ciò non toglierebbe però spazio al fondo patrimoniale, che rimarrebbe a questo punto solo uno dei possibili strumenti per realizzare la destinazione (con separazione) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Riflessioni critiche, in Vita not., 2007, 392.

368 In tal senso OBERTO, Famiglia di fatto e convivenze: tutela dei soggetti interessati e regolamentazione

Nel documento I PATTI DI CONVIVENZA (pagine 130-135)