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Importanza dei life time contracts nella società di credito

Il XXI secolo ha visto la nascita della società dei consumi, con aumento del credito al consumo per consumo individuale e per mutui; in tempi recenti infatti si è avuto un passaggio da un’economia del risparmio, che accompagnò la crescita della società industrializzata, ad un’economia dell’ “everything now” (tutto subito), che incoraggiò e facilitò la spesa di denaro che le persone non possedevano.

Questa teoria di consumo eccessivo però non è del tutto esatta se colleghiamo il consumo a bisogni umani come mangiare, bere, ripararsi, comunicare, spostarsi ecc.; in tempi moderni, ad esempio, la rivoluzione del trasporto individuale mediante auto di proprietà privata ha rivelato che nuove forme di comunicazione richiedono un aumento di capitale che sarebbe impensabile senza credito al consumo: macchine personali giustificano oggi il 60% di esso.

La crescente instabilità del reddito richiede credito al fine di sostenere una liquidità in un mondo dove senza denaro l’individuo non può vivere, e ciò ha portato anche a situazioni di abuso, in cui prestatori

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senza scrupoli sfruttano il fatto che persone povere opteranno per una liquidità presente in cambio di un inevitabile destino di sovra indebitamento in futuro. Il continuo crollo del reddito ottenibile sotto contratti di lavoro subordinato e del tempo necessario per realizzarlo, l’emergere di famiglie “a doppio reddito” che hanno aumentato la domanda di servizi, hanno portato il contratto di credito al consumo ad assumere un ruolo centrale nella vita delle persone.

Diamone quindi una definizione: esso include l’intera serie di fornitura di finanze a persone fisiche e famiglie che si rivolge alla spesa del consumatore o ha la funzione di posticipare il pagamento o fare in modo che questo avvenga attraverso rate; lo scopo non è consentire investimenti ma solo finanziare la spesa corrente della persona o della famiglia.

Il prototipo del contratto di credito al consumo è il contratto di mutuo, anche se in alcuni sistemi di diritto civile il risultato perseguito dal mutuatario, ovvero quello di immediata ed esclusiva disponibilità della cosa o somma di denaro, è raggiunto non attraverso un’obbligazione ma tramite meccanismi implicanti l’attribuzione di proprietà sopra le cose consegnate con un dovere di restituire l’equivalente92: tale impostazione oscura gli aspetti relazionali e sociali dell’operazione economica, e non è un caso che nel diritto italiano si sia posto un correttivo, permettendo al mutuatario di fare ricorso al rimedio previsto dall’art. 1467 cc. se l’obbligazione di effettuare i pagamenti d’interesse diviene troppo onerosa.

Negli altri sistemi, come quello tedesco, è emersa una configurazione legale che meglio evidenzia gli aspetti relazionali, assegnando al mutuatario un diritto di godimento del capitale posto a sua disposizione dal prestatore; la § 488 del BGB prevede l’obbligo di pagare l’interesse dovuto e, alla data di scadenza, restituire il mutuo reso disponibile: l’interesse convenuto deve essere pagato a fine di ogni anno e, se il mutuo deve essere ripagato prima di nove anni, al momento del rimborso. Sempre tale articolo prevede che nel caso in cui non sia specificato un tempo per la restituzione del mutuo, la data di scadenza è legata al prestatore o mutuatario, a patto di dare notifica della conclusione del contratto entro tre mesi ma se l’interesse non è dovuto il mutuatario può rimborsare anche senza previa notifica. Aspetto importante da sottolineare è che il lavoro necessario per rimborsare il mutuo assume rilevanza legale, così che la suddivisione prospettata della divisione della vita delle persone in due momenti

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separati l’uno dall’altro (cioè lavoro e consumo) viene annullata: è richiesto al consumatore di avere un reddito, un lavoro preferibilmente permanente o nel settore pubblico, oltre al fatto di non apparire in un cattivo registro di crediti.

Qual è il sistema legale migliore per regolare la società di consumo? Il dibattito è polarizzato su due diversi approcci: quello anglosassone che pone al centro la scelta del consumatore e si basa sulla piena libertà contrattuale, e quello continentale europeo che è concentrato sulla dignità del consumatore, trattato come persona esistenzialmente e socialmente condizionata, che rischia l’espropriazione della sua sfera personale.

Gli autori sottolineano il fatto che il diritto sul credito al consumo, diversamente dal diritto del lavoro e sulla locazione, non sembra ancora essere considerato come direttamente influente su dignità e vita dei consumatori; già la denominazione dei mutuatari come debitori, anziché fruitori, addirittura usata preliminarmente ad un inadempimento, assegna ad essi una connotazione negativa.

La nascita dei meccanismi di cartolarizzazione di crediti93 in particolare ha poi creato un meccanismo che ha portato ad una sorta di “ritorno al passato”, dove il debitore “scambia sé stesso” come ai tempi della schiavitù: invece della banca di cui si fida si trova improvvisamente sotto un nuovo “padrone” e quando situazioni che egli non è in grado di prevedere o influenzare peggiorano la sua situazione, si trasforma in un mero oggetto di recupero credito o di rifinanziamenti predatori; tutto ciò non può non affliggere la dignità e

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Con tale operazione un soggetto cede a titolo oneroso crediti pecuniari, esistenti o futuri, anche individuabili in blocco, a una società cessionaria (detta società veicolo), che ha per oggetto esclusivo il compimento di operazioni di cartolarizzazione: quest’ultima, direttamente o a mezzo di altra società, raccoglie i fondi necessari per l’acquisto dei crediti tramite l’emissione di titoli da collocarsi presso il pubblico o,

più frequentemente, investitori professionali.

Le somme incassate dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei predetti titoli, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. Questa operazione può essere realizzata anche con riguardo ai mutui: la banca tramite la cartolarizzazione vende i propri mutui alla società veicolo che dopo averli verificati paga alla banca il corrispettivo ottenuto con l’emissione dei titoli obbligazionari che si riferiscono a quei mutui; il cliente (debitore ceduto) dovrà sempre rivolgersi alla banca per la restituzione del mutuo. Il problema di questo meccanismo per il cliente risiede però nel fatto che qualora egli abbia necessità di rinegoziare il mutuo sarà difficile per lui fare questa operazione non potendo modificare gli accordi tra la banca e la società veicolo; si troverà perciò davanti ad un procedimento lungo e complesso. C’è da precisare che l’operazione è lecita e che le banche non hanno onere di informare il cliente di tali operazioni.

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il tempo di vita delle persone poiché le azioni di recupero impediscono di pagare le tasse e rimuovono le loro possibilità sul lavoro, sul credito nonché sul mercato immobiliare.

Benché la direttiva europea 2008/48/CE del 22/05/2008 richieda “che i creditori e gli intermediari di credito . . . pongano il consumatore in una posizione che lo abiliti ad accertare se l’accordo di credito proposto è adatto ai suoi bisogni e alla sua situazione finanziaria, laddove idoneo per mezzo di spiegazione . . . gli specifici effetti possono essere addossati sul consumatore, includendo le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore” e tali parole possano considerarsi andare ben al di là del principio di operazione bancaria sicura e affidabile (inteso solo come procurante ai risparmiatori una garanzia che il loro denaro venga investito in modo sicuro), in quanto hanno come obiettivo il mutuatario e obbligano il prestatore ad avvisarlo dei rischi che corre attraverso il sovra indebitamento e le sue conseguenze, tale direttiva non è riuscita a portare con sé una diversa sensibilità: il diritto sul credito al consumo rimane ancora sotto la supervisione del diritto commerciale poiché le banche e pure gli economisti parlano di “vendita” del credito anche quando si riferiscono a relazioni dove l’uso di capitale monetario può continuare anni e persino tutta la vita, se viene preso in considerazione il rifinanziamento; la crisi internazionale del mutuo per abitazione in USA, Irlanda, Inghilterra e Spagna invece dovrebbe aver reso chiaro che i consumatori non “comprano” credito, ma entrano in una relazione per il tempo della loro vita, quando stipulano ad esempio un mutuo di 35 anni.

Nonostante migliaia di anni di protezione del debitore nelle relazioni di credito, lavoro e locazione abbiano sviluppato rimedi come il divieto di usura, di anatocismo, limiti al licenziamento, tassi d’interesse limitati ecc, tali protezioni non hanno trovato spazio riguardo il consumatore, il cui unico problema sembrerebbe essere la scelta del prodotto sbagliato. Questo appare irrealistico laddove ci sono persone che hanno bisogno e sono escluse dalla partecipazione alla vita economica perché senza reddito o perché già indebitate e bisognose di adattare le loro rate al mutato reddito: sotto queste condizioni infatti non c’è scelta.

Il nuovo sistema di supervisione bancario europeo insieme con i principi del G20 per i servizi finanziari, rivelano che la protezione del consumatore è un sistema regolativo che deve essere disegnato per prevenire certi effetti economici e sociali e non solo realizzare sistemi su come certi prodotti devono essere “venduti”; una visione del diritto

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sul credito al consumo che usa la metodologia della sociologia (largamente utilizzata per sviluppare un autonomo campo di diritto del lavoro e locazione) rivelerebbe che tale diritto possiede elementi sociologici rilevanti, anche se sparsi in differenti campi legali, proprio come è stato evidenziato con riguardo al diritto del lavoro e sulla locazione.

4. LA DIMENSIONE ETICO GIURIDICA DEL CONTRATTO: