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IMPRESA D - Punteggio Electre

Nel documento DISCIPLINARE DI GARA (pagine 63-71)

Parte VI – Dichiarazioni finali

IMPRESA D - Punteggio Electre

Nel sopra riportato esempio, dunque, la migliore combinazione di offerte si otterrebbe aggiudicando il Lotto 1 all’Impresa A ed il Lotto 2 all’impresa C, con un P.M.P.C.max di 6,28 pt.

Non sempre, però, capita di avere esattamente lo stesso numero di offerte su entrambi i lotti vincolati con Csim e, per tale motivo, si riporta un ulteriore esempio.

Supponiamo che alle tre imprese sopra menzionate si aggiunga un’impresa D, che presenti offerta per il solo Lotto 2, risultando terza in graduatoria27 ottenendo il seguente punteggio ELECTRE:

LOTTI IMPRESA A -

Conseguentemente si procede al calcolo dello stesso numero di matrici di cui al precedente esempio, ma con tre combinazioni di offerte in più29:

B -L2 C - L2 D-L2

27 Se D o B fossero risultate prime in graduatoria per il Lotto 2 non si sarebbe verificata la condizione tale da considerare il vincolo di aggiudicazione, in quanto il Lotto 1 sarebbe stato aggiudicato all’Impresa C ed il Lotto 2 all’Impresa B o D, avendo queste conseguito il punteggio Electre più alto;

28 Acronimo per indicare offerta non pervenuta;

29 Ciò è dato dal fatto che per il Lotto 1 l’Impresa D non ha presentato offerta. Considerato che le matrici sono state create dal confronto delle offerte del Lotto 1 con quelle del Lotto 2, se l’Impresa D avesse presentato offerta per il Lotto 1 e non per il Lotto 2, secondo il metodo indicato avremmo ottenuto una quarta matrice ed ugualmente tre combinazioni di offerte in più. Il risultato, sia in un modo che nell’altro, non cambia, in quanto vi sono ugualmente tre combinazioni di offerte in

A - L2 B -L2

C - L1 4,09 6,01

A - L1 3,72 6,28 3,39

A - L2 C - L2 D-L2

B - L1 0,71 1,76 0,95

A - L2 B -L2 D-L2

C - L1 4,09 6,01 5,48

La migliore combinazione di offerte si otterrebbe, anche in questo caso, aggiudicando il Lotto 1 all’Impresa A ed il Lotto 2 all’impresa C, con un P.M.P.C.max di 6,28 pt ma, la terza migliore combinazione di offerte si otterrebbe con l’aggiudicazione del Lotto 1 all’Impresa C ed il Lotto 2 all’impresa D. Chiaramente, nel caso di esclusione successiva al calcolo delle menzionate matrici, si passerebbe alla seconda migliore combinazione di offerte. Ad esempio, se venisse esclusa l’impresa A dal Lotto 1, il cui P.M.P.C. aveva dato origine alla migliore combinazione AL1 – CL2, si passerebbe alla seconda migliore combinazione, data da CL1 – BL2 con un P.M.P.C.max di 6,01 pt, come si evince dalla tabella di seguito riportata.

B -L2 C - L2 D-L2

A - L1 ESCLUSO / / /

A - L2 C - L2 D-L2

B - L1 0,71 1,76 0,95

A - L2 B -L2 D-L2

C - L1 4,09 6,01 5,48

Si specifica che, pur utilizzando metodi di calcolo interdipendenti per la valutazione delle offerte, l’applicazione del vincolo di aggiudicazione non comporterà il ricalcolo della graduatoria con l’esclusione del primo concorrente30. In riferimento al vincolo di aggiudicazione sopra richiamato, si precisa che consolidata giurisprudenza asserisca che l’operatore economico, che intenda partecipare a più lotti, sia tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di

30 Tale ricalcolo, oltre a essere irragionevole (in quanto l’offerta del concorrente primo in graduatoria cui, in ragione del vincolo di aggiudicazione, non venga aggiudicato un lotto non può per questo considerarsi offerta esclusa e, pertanto, è giusto concorra alla determinazione dei punteggi anche degli altri concorrenti), potrebbe paradossalmente dar luogo a un’inversione del posto in graduatoria tra gli altri concorrenti;

R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa31.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto. Tutte le sedute pubbliche avverranno in presenza dell’Ufficiale Rogante. A tali sedute, ogni concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema da remoto attraverso la propria postazione informatica. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 07 Dicembre 2020, dalle ore 09:00. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Sistema. Ai sensi dell’art. 77 del Codice e dell’art. 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3, il controllo e la valutazione della documentazione amministrativa sarà svolto dal Responsabile del procedimento o da un seggio di gara istituito ad hoc, mentre la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto. Il Responsabile per la fase di affidamento procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12 e/o inviare apposite richieste endoprocedimentali di chiarimenti;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del

31 Tar Puglia, Bari, sez. III, 17 luglio 2019, n. 1038 – esempio del concorrente che è mandatario in due lotti e mandante in

contratto. Quanto sopra in ragione dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 - legge di conversione del DL 32 2019 (Decreto Sblocca Cantieri) e del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 – che sospende fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti nell'albo gestito dall' ANAC. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione

“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile per la fase di Affidamento procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. Nella seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente tramite il Sistema, la Commissione renderà visibile per ciascun concorrente la presenza a Sistema della documentazione tecnica. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella legge di gara.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. La Commissione procederà, dunque, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, tenuto conto dei vincoli di aggiudicazione, chiudendo le operazioni di gara. La Commissione trasmetterà, quindi, al RdP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. Qualora individui offerte che appaiano per qualsiasi motivo anomale ex art. 97 comma 6

del Codice, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RdP, che procederà secondo quanto indicato al successivo par. 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile per la fase di affidamento che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti afferenti alla documentazione amministrativa o all’offerta tecnica;

 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante precisa che, utilizzando il metodo Elimination and Choice Traslating Reality (ELECTRE) per la definizione della graduatoria, la soglia di anomalia prevista dall’articolo 97, comma 3 del Codice non è in questo caso calcolabile, dal momento che non esiste un punteggio massimo, essendo il punteggio finale di ogni concorrente espresso come somma degli indicatori unici di dominanza; la stazione appaltante, pertanto, applicherà, eventualmente, il comma 6 dell’articolo 97 del Codice, procedendo alla verifica di congruità ove ne ricorrano i presupposti.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 6 del Codice, il Responsabile per la fase di affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il Responsabile per la fase di affidamento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il Responsabile per la fase di affidamento, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione, per l’attribuzione dei coefficienti di valutazione delle offerte tecniche, metodologie di calcolo che generano una “interdipendenza” tra le diverse offerte nell’attribuzione dei punteggi, nel caso in cui si verifichi un’esclusione:

a) dopo l’attribuzione da parte della Commissione dei punteggi tecnici, o b) a seguito di verifica dell’anomalia con relativa esclusione, o

c) in seguito al mancato superamento della verifica della documentazione a comprova di una caratteristica tecnica, o

d) in seguito ai controlli di cui agli artt. 32, comma 7, e 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione procederà, al di fuori dal Sistema, alla “revisione” dei punteggi tecnici attribuiti alle diverse offerte rimaste in gara, effettuando un nuovo calcolo dei punteggi tecnici (ferme restando le valutazioni discrezionali effettuate), senza prendere in considerazione l’Offerta del Concorrente escluso.

Come già esplicato al precedente paragrafo 17 l’applicazione del vincolo di aggiudicazione non comporterà il ricalcolo della graduatoria con l’esclusione del primo concorrente. Il Responsabile per la fase di affidamento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RdP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché

all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

***

Si rammenta che al fine di beneficiare delle misure di self – cleaning previste dall’articolo 80, comma 7 del Codice, l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dello stesso articolo, il momento ne ultra quem per l’adozione delle misure di self cleaning e per la loro allegazione alla stazione appaltante è ancorato al termine di presentazione delle offerte, posto che una facoltà di tardiva implementazione o allegazione si paleserebbe, a tacer d’altro, alterativa della par condicio dei concorrenti, non assumendo perciò alcun rilievo gli stati soggettivi di buona o malafede, di conoscenza o ignoranza della causa di esclusione da parte dell’operatore economico (al quale resta imputabile, quanto meno, la violazione di un obbligo di diligenza).

***

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

L’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still sostanziale) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. In tal caso l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 Dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Essendo l’appalto suddiviso in Lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.300,00 (cinquemilatrecento/00) circa. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, almeno venti giorni prima dell’inizio della prestazione.

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE ADEMPIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL’AMBIENTE (REACH)

L’aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e

regolamenti comunitari e delle norme interne di materia di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento CE n. 1907/2006 “Regolamento REACH e s.m.i.”. L’aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell’appalto alle previsioni delle normative succitate, vigenti al momento della consegna e in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. A riguardo è stata predisposta apposita

“clausola contrattuale” in allegato alla presente procedura, che sarà parte integrante dei discenti atti di adesione al presente Accordo Quadro.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Secondo quanto approvato con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 2 del 10/01/2018 e a mente dell’art. 25 c.p.c. si stabilisce che per qualsiasi controversia il Foro competente in via esclusiva è quello di Torino.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n.

196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

26. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula dell’Accordo Quadro, senza che l’aggiudicataria abbia nulla a pretendere, per le seguenti ragioni:

 presentazione di offerte non basate sulla stretta osservanza della legge di gara, alla quale si prega di prestare particolare attenzione;

 adesione ad Accordi Quadro stipulati dal C.R.A. E.I. – Centro Responsabilità Amministrativa Esercito Italiano;

 ulteriori esigenze Istituzionali e Funzionali di Forza Armata al momento non definibili.

 ulteriori esigenze Istituzionali e Funzionali di Forza Armata al momento non definibili.

Nel documento DISCIPLINARE DI GARA (pagine 63-71)

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