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DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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BRIGATA ALPINA “TAURINENSE”

DIREZIONE DI INTENDENZA Ufficio Amministrazione

Cod. Fisc. 80092500018

Corso IV Novembre, 3 - 10136 TORINO Tel. e Fax 011/56032246

brigamiles_taurinense@postacert.difesa

Procedura aperta ex art. 60 del D. LGS 50/2016 e s.m.i. – in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.a. – per la conclusione di un Accordo Quadro – mono-operatore a condizioni fisse – finalizzato a garantire i servizi quadriennali di manutenzione/riparazione e revisione veicolare degli automezzi commerciali, tattici/tattico-logistici, pesanti e specifici del Genio Militare, per gli Enti della Brigata Alpina Taurinense, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art.

95 – c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

DISCIPLINARE DI GARA

Gara ANAC 7883956

Cod. ID Application Service Provider 2654878

Cod. AUSA 0000247651

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PREMESSE ___________________________________________________________________________ 4 1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ____________________ 4 1.1. DOCUMENTI DI GARA _____________________________________________________________________ 4 1.2. CHIARIMENTI ____________________________________________________________________________ 5 1.3. COMUNICAZIONI _________________________________________________________________________ 6

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI _____________________ 6 3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI ______________________________________ 8 3.1. DURATA _________________________________________________________________________ 8

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE _____________________________________________________________________ 9 5. REQUISITI GENERALI ____________________________________________________________ 10 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ___________________________________________ 11 6.1. REQUISITIDIIDONEITÀ _________________________________________________________ 11 6.2. REQUISITIDICAPACITÀECONOMICAEFINANZIARIA ____________________________ 11 6.3. REQUISITIDICAPACITÀTECNICAEPROFESSIONALE _____________________________ 13

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE __________________________________________________ 19

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI ______________________________________________________________________________ 20 7. AVVALIMENTO _________________________________________________________________ 21 8. SUBAPPALTO ___________________________________________________________________ 22 8.1. SUB-CONTRATTI NON COSTITUENTI SUBAPPALTI _________________________________ 23 9. GARANZIA PROVVISORIA ________________________________________________________ 23

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC ____________________________ 26 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ___________________________________ 27 11.1 IL SISTEMA _____________________________________________________________________ 27 11.1.1 GESTORE DEL SISTEMA _________________________________________________________ 29 11.1.2 REGISTRAZIONE AL SISTEMA ____________________________________________________ 29 11.1.3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA _________________________________________________ 30 12. SOCCORSO ISTRUTTORIO ________________________________________________________ 32 13. CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA _______________________________ 33 13.1. DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DI PARTECIPAZIONE _______________________________ 35 13.3. DICHIARAZIONIINTEGRATIVEEDOCUMENTAZIONEACORREDO ________________ 38 13.3.1.DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ___________________________________________________ 38 13.3.2.DOCUMENTAZIONE A CORREDO _________________________________________________ 39 13.3.3.DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI ______ 40

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13.3.4.PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO___________________________________________ 42 14. OFFERTA TECNICA ______________________________________________________________ 43 15. OFFERTA ECONOMICA ___________________________________________________________ 51 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ___________________________________________________ 53 17. VINCOLI DI AGGIUDICAZIONE ____________________________________________________ 61 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA _ 65 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE ___________________________________________________ 65 20. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE _____________________________ 66 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE _________________________________________ 67 22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ____________________ 68 23. DEFINIZIONE ADEMPIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA E DELL’AMBIENTE (REACH) _____________________________________________________________ 70 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE _____________________________________________ 71 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI _____________________________________________ 71 26. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ___________________________________________________ 71

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PREMESSE

La Direzione di Intendenza del Comando Brigata Alpina Taurinense con sede in Torino, con determina a contrarre n. 2686 del 17 Settembre 2020, ha deliberato di affidare il servizio di manutenzione/riparazione meccanica, elettrica e di carrozzeria con fornitura di ricambi e pneumatici, inclusa l’eventuale sostituzione e servizi correlati, revisione veicolare degli automezzi commerciali, tattici/tattico-logistici, pesanti e specifici del Genio Militare per i Reparti amministrativamente dipendenti. L’affidamento, tramite accordo quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito Codice), mono-operatore per singolo Lotto, alle condizioni fissate dalla documentazione tecnica di gara, della durata di quattro anni (n. 48 mesi), avverrà mediante procedura aperta, da effettuarsi in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.a., di seguito per brevità denominato

“Sistema”, conforme alle prescrizioni di cui al Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.

n. 82/2005 (codice dell’Amministrazione Digitale), come dettagliatamente descritto al successivo paragrafo 11, ai sensi dell’art. 60 del predetto Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice. La gara è strutturata in n. 3 lotti funzionali e geografici/territoriali, come meglio esplicato al successivo paragrafo 2.

Con Decreto n. 13 del 12 Giugno 2020, è designato dalla Stazione Appaltante quale Responsabile del procedimento, per le fasi di progettazione ed affidamento, il Cap. com. Davide BUONOMO, nato a Caserta il 17 Luglio 1986, cod. fiscale BNMDVD86L17B963Z, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 159 c. 3 del Codice.

La Persona Fisica Stipulante si identifica con Capo Servizio Amministrativo – Ten. Col. com.

Francesco DI IORIO – nato ad Avellino il 10 Luglio 1972, cod. fiscale DRIFNC72L10A509Z, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 159 c. 3 del Codice.

Il Cap. com. Davide BUONOMO porrà in essere tutti gli atti e le procedure di propria competenza, sino a pervenire alla proposta di aggiudicazione, rimanendo, comunque, attestata al Capo Servizio Amministrativo la formalizzazione dell’atto negoziale. Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale per ciascun Lotto verrà nominato ad esito dell’aggiudicazione.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1.DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Disciplinare di gara;

2) Allegato 1 – Capitolato Tecnico;

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3) Allegato 2 – Quadro Economico;

4) Allegato 3 – Esplicazione dei fattori giuridici e matematici del quadro economico;

5) Allegato 4 – Tabella di valutazione dell’offerta tecnica;

6) Allegato 5 – Patto di integrità;

7) Allegato 6 – Estratto clausola contrattuale Regolamento EU “REACH”;

8) Allegato 7 – DGUE;

9) Allegato 8 – Dichiarazione a corredo DGUE;

10) Allegato 9 – Fac-simile dichiarazione di avvalimento;

11) Allegato 10 – Schema di presentazione della Relazione Tecnica;

12) Allegato 11 – Dichiarazione Aggiuntiva di partecipazione;

13) Allegato 12 – Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;

14) Allegato 13 – Design Authority IVECO DV S.p.a.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Brigata-Alpina-

Taurinense/Pagine/default.aspx e su www.acquistinretepa.it, nella sezione “altri bandi”. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’elenco di cui all’articolo 29 del D.

Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

1.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti in modalità elettronica, da inoltrare esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica, entro il termine di n. 15 (quindici) giorni calendariali prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in modalità elettronica entro la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. A quelle che invece giungeranno oltre tale termine, non verrà dato alcun riscontro.

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1.3.COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 52 del Codice, l’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. Nel caso di indisponibilità del sistema, e comunque in ogni caso in cui lo si riterrà opportuno, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni, inerenti alla presente procedura, per mezzo di posta elettronica certificata. Per questo motivo, l’operatore economico dovrà indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata nella dichiarazione aggiuntiva di partecipazione alla gara in argomento. L’ “Area comunicazioni” potrà essere utilizzata fino alla conclusione della procedura di gara. Tutte le comunicazioni successive alla Determina di aggiudicazione dovranno avvenire attraverso la posta elettronica certificata.

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Nel rispetto della disciplina europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la Stazione Appaltante ha effettuato una suddivisione della domanda in n. 3 Lotti Funzionali e Geografici/Territoriali. In particolare, i Lotti 1 e 2 riguarderanno il servizio di manutenzione/riparazione e revisione veicolare degli automezzi commerciali, tattici/tattico-logistici e pesanti per gli otto Reparti della Brigata Alpina Taurinense, mentre il Lotto 3 riguarderà il servizio di manutenzione/riparazione e revisione veicolare dei soli automezzi del Genio Militare (32° Reggimento Genio Guastatori), in quanto trattasi di veicoli di particolari capacità e specificità, tali da non poter ricadere, dal punto di vista della funzionalità descritta dal Codice, nelle categorie dei Lotti 1 e 2. Nello Specifico, dunque, i Lotti riguardano i seguenti Reparti e servizi:

 Lotto 1 – Servizio di manutenzione/riparazione e revisione veicolare degli automezzi commerciali, tattici/tattico-logistici e pesanti – Enti della Provincia di Novara e Torino:

o Reggimento Nizza Cavalleria (1°) di Bellinzago Novarese (NO);

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o 3° Reggimento Alpini di Pinerolo (TO);

o Reggimento Logistico Taurinense di Rivoli (TO);

o 1° Reparto di Sanità di Torino;

o Reparto Comando e Supporti Tattici “Taurinense” di Torino.

 Lotto 2 – Servizio di manutenzione/riparazione e revisione veicolare degli automezzi commerciali, tattici/tattico-logistici e pesanti – Enti della Provincia di Cuneo:

o 2° Reggimento Alpini di Cuneo;

o 1° Reggimento Artiglieria Terrestre di Fossano (CN);

o 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano (CN).

 Lotto 3 – Servizio di manutenzione/riparazione e revisione veicolare degli automezzi specifici del Genio Militare:

o 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano (CN).

Al fine di creare un’adeguata suddivisione in Lotti e rispettare, dal punto di vista giuridico, quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea – con la sentenza del 19 dicembre 2018 – nella causa C- 216/17, AGCM Coopservice, la Stazione Appaltante ha elaborato un quadro economico, ove vi è l’incidenza che ciascun autoveicolo, oggetto di accordo quadro, esercita nel contesto generale di gara, sia in termini quantitativi in forma percentuale, che in termini finanziari, attraverso i calcoli esplicati negli allegati al presente disciplinare. Si ritiene, dunque, che la strategia di gara adottata ed il quadro economico, siano idonei a garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione, nonché del principio di trasparenza che ne deriva. L’importo e le percentuali cosi stimate devono intendersi come puramente indicativi, dipendendo essi da una pluralità di fattori variabili. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell’aggiudicatario in quanto rientranti nell’alea propria della fattispecie di contratto in questione. Si riporta a seguito la tabella riassuntiva del valore (Iva esclusa) dei Lotti:

LOTTI IMPORTO

(Iva esclusa)

CPV CIG CUI1

1 2.116.358,10 € 50630000-0 8441939C6F 80092500018202000019

2 1.850.426,89 €

50630000-0 84419494B2 80092500018202000019

1 Codice Unico di Intervento (CUI) ex art. 2 comma 1 let. d) ed art. 6 comma 5 del DECRETO MIT 16 gennaio 2018, n.

14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei

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3 998.903,88 € 50630000-0 8441964114 80092500018202000048 Totale

presunto 4.965.688,88 €

La stipula dell’Accordo Quadro in argomento non comporta alcun impegno finanziario da parte della Direzione di Intendenza del Comando Brigata Alpina “Taurinense”. Gli impegni finanziari verranno assunti dal Capo Servizio Amministrativo – Ten. Col. com. Francesco DI IORIO – attraverso gli appositi atti di adesione che i Reparti menzionati porranno in essere di volta in volta. Gli indirizzi delle caserme dei Reparti aderenti all’Accordo Quadro saranno comunicati all’atto della stipula del contratto. L’importo a base di gara è al netto di Iva al 22%.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Si consideri che l’Aggiudicataria, a seguito dell’emanazione degli ordinativi, dovrà emettere una fatturazione elettronica per ogni Ente, indicando il Lotto di appartenenza, nel formato previsto dall’art. 1, commi da 209 a 213, legge 244/2007 – D.M. Economia e Finanze n. 55/2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica ed inoltrata a questo Ente con posta elettronica certificata mediante il sistema di interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate ed indicante il CIG, esigibilità IVA “S” (scissione dei pagamenti) ed il seguente codice univoco ufficio “Direzione di Intendenza del Comando Brigata Alpina Taurinense di Torino:

W92B3L”.

3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 3.1.DURATA

Il presente Accordo quadro avrà la durata di 4 (quattro) anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula contrattuale e/o approvazione da parte della Corte dei Conti (cfr. importi superiori a 500.000 euro – adunanza del 27 Febbraio 2003 – Corte dei Conti - n. 7/CONTR/032), con possibilità di incremento del V contrattuale per Lotto, ex art. 106 comma 12 del Codice.

2 art. 3, comma 1 - lett. g) della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara o raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di

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procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. La medesima disciplina, ai sensi dell’art. 110, comma 4, del Codice, è riservata alle imprese che hanno presentato la domanda di concordato di cui all’art. 161, comma 6, del citato del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.

53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,

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dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (cfr. art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Le imprese non stabilite nell’UE dovranno indicare l’accordo internazionale o altro titolo ai sensi dell’art. 49 del Codice. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituirà causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1. REQUISITIDIIDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per gli operatori economici esteri, l’iscrizione in un registro professionale o commerciale equipollente, tenuto nello Stato membro dell’Unione, o appartenente ad un Paese firmatario dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITIDICAPACITÀECONOMICAEFINANZIARIA

Fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad un terzo dell’importo del lotto per cui si intenda concorrere con relativo pareggio di bilancio al netto delle imposte negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui si intenda concorrere per più lotti, l’accorrente dovrà possedere un fatturato globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, pari ad un terzo dell’importo totale dei lotti per cui intenda concorrere;

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tali importi sono volti alla riduzione di barriere all’entrata per le microimprese, le piccole e le medie imprese, in ottemperanza al comma 7 dell’art. 30 del Codice.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio depositati presso l’Organismo competente, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;

- una dichiarazione concernente il fatturato globale per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, in cui si dichiarino anche i dati concernenti il pareggio di bilancio3;

- esclusivamente per le società di capitali mediante i bilanci, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, mediante la Dichiarazione IVA e gli Indici Sintetici di affidabilità Fiscale (I.S.A.) di cui ai Modelli AG75U dell’Agenzia delle Entrate;

- in caso di partecipazione in forma associata, il RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione nel suo complesso dovrà rientrare nel requisito previsto o superiore, sulla base della somma dei fatturati dichiarati dalle singole imprese facenti parte del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività in fase di ammissione e/o modifica dati.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee dichiarazioni bancarie, non anteriori di oltre quattro mesi alla data della scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione, da cui emerga la solidità economica dell’Operatore Economico4.

3 Tale requisito è ritenuto come fondamentale per l’ammissione dell’Operatore Economico accorrente;

4 Non verranno accettate frasi del tipo “dichiariamo che l’Impresa è nostra cliente e che la stessa intrattiene rapporti fiduciari con il nostro Istituto”, da cui non si evinca il possesso della solidità finanziaria richiesta;

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6.3. REQUISITIDICAPACITÀTECNICAEPROFESSIONALE

Fermo restando quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 (istituto dell’avvalimento), il concorrente dovrà dimostrare di possedere i seguenti requisiti di capacità tecnico professionale di qualificazione5:

1) Abilitazione all’esercizio dell’attività di autoriparazione, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, così come modificata dalla Legge n.

224/2012, per le tre categorie elencate, da comprovare attraverso la presentazione della visura CCIAA:

a. Meccatronica;

b. Carrozzeria;

c. Gommista.

Si precisa che alle imprese iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, prima della data di entrata in vigore della n. 224/2012, è consentito proseguire le rispettive attività per i 10 anni successivi alla data di entrata in vigore della legge in questione e, quindi, fino al 4 gennaio 2023 (art. 3, comma 2). Pertanto, il titolare o legale rappresentante dell’impresa che, in precedenza, era tenuto a dichiarare l'ampliamento dell'attività alla “meccatronica”

presentando la domanda per l’adeguamento dei requisiti richiesti entro il 4 gennaio 2018, avrà la possibilità di proseguire le rispettive attività fino al 4 gennaio 2023. Analoga proroga di dieci anni (5 gennaio 2013 – 4 gennaio 2023) si applica anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge in questione nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria, gommista), che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività in questione, a condizione che, entro tale termine, siano sostenuti i corsi di qualificazione (art. 3, comma 2-bis).;

2) 6Presentazione dell’autorizzazione prefettizia alla detenzione, per scopi manutentivi e riparatori, di veicoli militari, ai sensi dell’art. 28 del T.U.L.P.S., approvato con R.D.

18.6.1931, n. 773 e s.m.i.;

3) 7Con l’atto n. 02 in data 08 Luglio 2020 (Allegato 13 al presente Disciplinare), il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e degli Armamenti – Direzione degli Armamenti Terrestri, individuava la IVECO DV S.p.a. quale Responsabile di Sistema (Design Authority) per i veicoli tattici, tattici protetti e multiruolo a marchio IVECO in

5 Per requisito di qualificazione s’intende un requisito indispensabile per la partecipazione all’appalto, nel rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice;

6

(14)

dotazione alla Forza Armata Esercito Italiano. Considerato che, con l’atto in argomento, si disponeva che l’affidamento di attività manutentive/di riparazione a soggetti terzi diversi dalla Società Costruttrice, possa avvenire a condizione che le officine meccaniche preposte siano autorizzate dal Responsabile di Sistema (Design Authority) ad accedere alla configurazione di sistema, dei manuali e delle attrezzature per la riparazione dello stesso, tutti gli Operatori Economici accorrenti per i soli Lotti 1 e 2 (il Lotto 3 è escluso in quanto non sono presenti veicoli multiruolo, tattici o tattici protetti a marchio IVECO), dovranno inserire a sistema nello slot “Autorizzazione della Design Authority”, l’atto con cui la IVECO DV S.p.a. emette apposita autorizzazione nei confronti delle specifiche officine presso le quali verranno poste in essere le riparazioni/manutenzioni dei mezzi in parola;

4) Presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio – ex D.P.R. 445/2000 – di impegno alla designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio sia stata richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro, in possesso dei requisiti personali e tecnico – professionali di cui si parlerà in seguito (cfr. requisiti tecnico-professionali per l’esecuzione). Ai sensi del comma 4 dell’art. 10 del D.P.R. n. 558/1999, ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa dovrà documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico- professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 1228. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere nominato preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.

Per ogni locale, sede di officina, dovrà essere nominato un responsabile tecnico, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Il responsabile tecnico, seconda quanto stabilito dall'art. 7 della L. n. 122/1992, dovrà essere in possesso sia di requisiti di ordine personale che di requisiti di ordine tecnico-professionale. Nel caso in cui il preposto alla gestione tecnica non sia lo stesso imprenditore, si richiede un rapporto di “immedesimazione”9 con l’impresa, che deve concretizzarsi in una forma di collaborazione che consenta di operare in nome e per conto della stessa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività stessa. Detto rapporto si verifica quando detto preposto è, rispetto alla stessa:

8 Per gli operatori economici esteri verranno valutati i titoli equipollenti. Per quanto concerne, invece, i cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia o residenti all'estero, L'articolo 39 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 dispone che essi, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, debbano aver richiesto ed ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nel Paese di origine. In tal caso sarà necessario presentare l’apposito decreto di riconoscimento. In ogni caso si applica la Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni;

9 Circolare n. 3600/C del 6 aprile 2006 del Ministero delle Attività Produttive;

(15)

 titolare;

 amministratore;

 socio lavorante;

 institore;

 dipendente;

 collaboratore familiare.

Il concorrente, inoltre, dovrà certificare (all’atto della partecipazione) – a mezzo dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ex D.P.R. 455/2000 – di poter essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali per l’esecuzione dell’appalto, da comprovare con tutta la documentazione idonea all’atto dell’aggiudicazione:

5) Disponibilità di spazi e locali idonei per lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, largamente esplicate nei documenti tecnici allegati al presente disciplinare. La Stazione Appaltante si riserva di porre in essere un’ispezione presso i locali dell’aggiudicataria;

6) Dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dei servizi oggetto di appalto. I locali e gli spazi dovranno essere idonei a contenere i veicoli oggetto dell'intervento e le attrezzature necessarie ed idonee a garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio. La Stazione Appaltante si riserva di porre in essere un’ispezione presso i locali dell’aggiudicataria;

7) Impegno alla costituzione di idonea polizza assicurativa, con le seguenti coperture:

 Incendio e furto;

 combinazione EXTENDER COVER (comprendente vandalismo, terremoto, sommosse popolari, terrorismo e sabotaggio);

 danni derivanti da trasporto all’esterno delle infrastrutture dell’Operatore Economico.

L’aggiudicataria, qualora per proprie esigenze disponga già di una polizza assicurativa avente le garanzie richieste, deve provvedere, affinché detta polizza sia integrata da una specifica appendice, da cui risulti inequivocabilmente l’estensione della copertura assicurativa nei confronti dei veicoli dell’Amministrazione Difesa, e, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, un’integrazione finalizzata alla copertura del valore differenziale tra l’importo fissato dall’Amministrazione Difesa e quello della polizza già attiva. Le polizze dovranno riportare € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) come massimale minimo, relativamente a tutti i lotti. Le polizze assicurative non liberano l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall’appaltatore;

(16)

8) Designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro, in possesso dei requisiti personali e tecnico- professionali di cui all’art. 7 della Legge 122/1992. In particolare, il Responsabile Tecnico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere cittadino italiano o di altro Stato membro della CEE, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla CEE, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b. non aver riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione10;

c. Possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

i. avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 7 della Legge 122/1992;

ii. avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

iii. avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea. A tal fine la Stazione Appaltante accetterà i seguenti titoli abilitanti11:

10 l’Ufficio legislativo del Ministero dell’industria, comunicato con Nota del 30 novembre 1995, Prot. 389878, ritiene che la norma possa essere interpretata nel senso che il responsabile tecnico, per possedere i requisiti soggettivi richiesti,

“non debba essere incorso in provvedimenti penali per reati comunque connessi all’esercizio di attività di autoriparazione. Si precisa che tale connessione deve intendersi nel senso di ricomprendere nella previsione in esame quelle condotte criminose realizzate utilizzando luoghi e conoscenze tecniche di autoriparazione, includendovi anche ipotesi delittuose comunque connesse in occasione della propria attività”;

11 Ulteriori titoli non elencati dovranno essere dichiarati dal concorrente e sottoposti al vaglio del Responsabile del Procedimento. Si precisa che i titoli od attestati di qualifica, conseguiti ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale regionale sostituiscono gli appositi corsi regionali teorico pratici di qualificazione, così come previsti dalla legge, abilitando con un periodo di lavoro di almeno un anno in una impresa del settore (art. 7 c. 2, punto b). Trattasi dei titoli rilasciati dai “Centri di formazione professionale” ai sensi della legge 21.12.1978 n. 845, Legge quadro in materia di formazione professionale. Ci deve comunque essere corrispondenza tra titolo di studio e l’attività svolta (ad es. se Tizio con attestato in materia elettrica lavora presso un gommista non consegue il requisito dopo un anno di lavoro).

(17)

Diplomi di istruzione tecnica Istituto tecnico

industriale

Meccatronica Carrozzeria Gommista

Meccanica e

maccatronica X X X

Meccanica X

Meccanica di

precisione X X X

Industria

metalmeccanica X X X

Industria

navalmeccanica X X X

Termotecnica X X X

Costruzioni

aeronautiche X X X

Perito chimico X X X

Perito industriale

sperimentale ERGON X X X

Elettronica industriale X Elettronica e

telecomunicazioni X

Elettrotecnica X

Elettrotecnica e

automazione X

Diplomi di qualifica e di maturità professionale Diploma di qualifica

professionale Meccatronica Carrozzeria Gommista Meccanico riparatore

autoveicoli X X X

Operatore meccanico X X X

(18)

Operatore delle industrie meccaniche e

dell’autoveicolo

X X X

Operatore termico X X X

Operatore elettronico X Operatore elettrico X

Diplomi di maturità

professionale MECCATRONICA CARROZZERIA GOMMISTA Tecnico delle industrie

meccaniche X X X

Tecnico delle industrie

chimiche X X X

Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo

X X X

Tecnico dei sistemi

energetici X X X

Elettricista installatore e

elettromeccanico X

Tecnico delle industrie

elettriche ed elettroniche X

Lauree e diplomi universitari Diploma di qualifica

professionale MECCATRONICA CARROZZERIA GOMMISTA

Fisica X X X

Ingegneria meccanica X X X

Ingegneria elettrica X X X

Ingegneria elettronica X X X

Ingegneria chimica X X X

Ingegneria aeronautica X X X

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Nella Circolare n. 3286/C del 19 giugno 1992, al punto 4b, il competente M.I.C.A. ha puntualizzato che "cit. Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al responsabile tecnico dalla legge si ritiene, in via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico per conto di più imprese o per conto di più sedi (unità locali operative) di una stessa impresa”. Ogni officina, dunque, deve avere un responsabile tecnico, anche se la stessa fa capo alla medesima impresa. In questa circostanza, può verificarsi che una medesima persona sia preposta, nella qualità di responsabile tecnico, per due distinte unità locali (officine) che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere con totale e piena responsabilità la propria funzione (Nota del M.I.C.A.

del 2 agosto 1995, Prot. 388195). Secondo l'attuale normativa, dunque, un responsabile tecnico non può operare in più unità locali (officine), salvo che queste risultino contigue o comunque estremamente prossime. Il presente punto sarà oggetto di controllo da parte della Stazione Appaltante.

6.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (o anche, per le imprese estere, l’iscrizione in un registro professionale o commerciale equipollente tenuto nello Stato membro dell’Unione o appartenente ad un Paese firmatario dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata) di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

(20)

I requisiti relativi al fatturato globale ed al pareggio di bilancio (inteso come rapporto tra attività e passività) – di cui al punto 6.2 – devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; il requisito del fatturato deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria, mentre il pareggio di bilancio dovrà essere dimostrato dal raggruppamento nel complesso. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria), che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest’ultimo.

I requisiti di cui al punto 6.3 – n. 1), 2), 3), 4), 5) e 6)– devono essere posseduti da ogni Impresa facente parte del Raggruppamento o dell’Associazione o GEIE.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa, di cui al punto 6.3 – n. 7), da presentare all’atto dell’aggiudicazione, deve essere soddisfatto dall’Operatore Economico, in forma associata, nel suo complesso.

Il requisito relativo al Responsabile Tecnico, di cui al punto 6.3 – n. 8), deve essere soddisfatto da ogni Unità Locale, intesa come officina designata esecutrice dell’appalto, dell’Operatore Economico facente parte del raggruppamento o dell’associazione (art. 45, comma 2, lett. d, e, f, g del Codice).

6.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionali – di cui al punto 6.2 ed al punto 6.3 – ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

(21)

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, di cui all’art. 83, comma 1, let. b) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

L’accorrente che voglia utilizzare l’Istituto Giuridico dell’Avvalimento, dovrà, dunque, trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

 dichiarazioni (su requisiti generali e speciali) presentate all'atto dell'offerta dall'Impresa ausiliata, con eventuale documentazione a corredo, in aggiunta a quella attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;

 dichiarazioni sottoscritte dall'impresa ausiliaria, con eventuale documentazione a corredo, attestanti il possesso dei requisiti generali, l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa ausiliata, la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata, né in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

(22)

 contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

 nel caso di avvalimento di ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo dell'ausiliata, in luogo del contratto di cui al punto precedente, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al Responsabile per l’affidamento, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della documentazione di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell’art. 89 c. 9 del D. Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità Nazionale Anticorruzione tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

8. SUBAPPALTO

l concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei servizi che intende subappaltare, nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto suddiviso per Lotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, così come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, c.d. Sblocca-cantieri; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

 l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Per espressa previsione normativa della citata Legge 14 giugno 2019, n. 55 fino al 31 dicembre 2020, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione della terna

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dei subappaltatori in gara) nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore (dato che il medesimo non è più indicato prima della fase esecutiva) – “cit. nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, fino alla data del 31 dicembre 2020 è sospesa l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”. Rimane, tuttavia, l’obbligo di dimostrare i requisiti di moralità ex art. 80 del Codice, anche in capo al subappaltatore, nel momento in cui si richiede l’autorizzazione al subappalto (art. 105 comma 4 del Codice).12 E’

prevista, però, l’esclusione – ex art. 80 comma 5 – let. c – quater – dell’operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. I subappaltatori, alla fase di esecuzione, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli prima dell’inizio dell’esecuzione contrattuale mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

8.1. SUB-CONTRATTI NON COSTITUENTI SUBAPPALTI

Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice costituiscono sub-contratti, non assimilati al subappalto, quei contratti aventi ad oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera, di percentuale inferiore al 2% del Lotto, di importo inferiore a 100.000 € e con costo del personale inferiore al 50 % dell’importo del contratto da affidare. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non costituiscono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

9. GARANZIA PROVVISORIA L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. Nel caso in cui si intenda

12 Ai sensi dell’art. 105 comma 7 del Codice “L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, in- dica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia

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concorrere per più Lotti, la garanzia provvisoria sarà pari al 2% dell’importo totale dei Lotti per cui si intenda concorrere. Di seguito gli importi suddivisi per Lotto:

 LOTTO 1: €42.327,16;

 LOTTO 2: € 37.008,54;

 LOTTO 3: € 19.978,08.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. quietanza di tesoreria rilasciata a seguito del deposito di contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, in favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui agli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del Codice nonché al D.M. 31 gennaio 2018 n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

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 http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il

“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) riportare l’autentica notarile della sottoscrizione;

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

 in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

 documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

 copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

(26)

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

Ai sensi dell’art. 65 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl.

Ordinario n. 21, “cit. le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento

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