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L’inadempimento del debitore

Il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato

2.3 L’inadempimento del debitore

L’aspetto centrale dell’istituto marciano disciplinato dall’art. 48-bis T.U.B. è la condizione sospensiva che viene apposta al patto di trasferimento stipulato tra le parti. Senza che tale condizione si realizzi, infatti, il debitore non sarà tenuto a traferire alcun diritto immobiliare al creditore, che verrà soddisfatto semplicemente con il corretto adempimento dell’obbligazione. Gli “effetti marciani” del contratto emergono quindi solamente con il realizzarsi della condizione sospensiva, ovvero con l’inadempimento del debitore-imprenditore.179

Vista la centralità del problema, di fondamentale importanza si rivela il chiarimento di cui al 5° comma della norma, che elenca quali sono i presupposti e le situazioni necessari per poter considerare realizzata la condizione sospensiva, facendo sì che il debitore sia obbligato a traferire il bene alla banca. In specie, le situazioni individuate dal testo del decreto riguardano il protrarsi del mancato pagamento:

• per un periodo superiore ai nove mesi dalla scadenza di un minimo di tre rate, anche non consecutive, nell’ipotesi di rimborso rateale mensile del finanziamento;

178 LOCONTE S., op. cit., pag. 117 179 AMBROSINI N., op. cit., pagg. 8-9

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• per un periodo superiore ai nove mesi dalla scadenza di una sola rata, nel caso di rimborso rateale suddiviso in un periodo superiore a quello mensile;

• per un periodo superiore ai nove mesi dalla scadenza pattuita per la restituzione della somma, nel caso di rimborso in un’unica soluzione.180

A proposito dei limiti temporali che la norma detta affinché il mancato pagamento possa essere qualificato come inadempimento atto a realizzare la condizione sospensiva, va subito chiarito che questi sono stati oggetto di discussione in sede di conversione in legge del d.l. 59/2016. Il testo originario prevedeva, infatti, affinché vi sia inadempimento, un protrarsi del mancato pagamento da parte del debitore per un periodo di sei mesi, e non di nove, come prevede invece il testo entrato in vigore. In particolare, Confindustria ha sollevato dei dubbi circa il bilanciamento degli interessi del creditore e del debitore nel testo del decreto, ritenendo la prima stesura del testo unicamente favorevole agli obiettivi di celerità di recupero del credito da parte degli istituti bancari, senza tener conto delle esigenze delle imprese, come ad esempio la eventualità che l’imprenditore-debitore non sia in grado di far fronte all’obbligazione assunta solamente a causa di una fase di difficoltà momentanea.181

Il tentativo di cercare un maggiore bilanciamento tra gli interessi delle parti coinvolte, ha spinto poi il legislatore, sempre in fase di conversione del decreto, ad introdurre un ulteriore parametro; se, infatti, l’ammontare del debito già saldato dal debitore equivale all’85% della somma dovuta, vi sarà un innalzamento del suddetto parametro temporale, che passerà da nove a dodici mesi, qualsiasi sia la modalità pattuita dalle parti per la restituzione del finanziamento.182

Secondo lo stesso 5° comma, non è però sufficiente definire la misura che determina l’inadempimento perché vi possa essere il trasferimento del diritto immobiliare in capo alla banca: il legislatore infatti, ha previsto che debbano essere assolti specificioneri (da parte del creditore) prima che il patto possa esplicare i propri effetti.183

180 LOCONTE S., op. cit., pag. 111 181 BERNARDI N., op. cit., pag. 557 182 LOCONTE S., op. cit., pag. 112 183 BERNARDI N., op. cit., pag. 557

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Innanzitutto, l’art. 48-bis, co. 5, chiarisce che al creditore spetta il compito di notificare al debitore la comunicazione di volersi avvalere degli effetti del patto disciplinato al comma 1°, attraverso l’ufficiale giudiziario competente del Tribunale dove è situato l’immobile oggetto del patto. Inoltre, alla banca spetta l’onere di indicare nell’atto notificato, l’importo che intende riscuotere e la notificazione dell’atto anche all’eventuale terzo soggetto datore o titolare del diritto immobiliare che viene traferito.184

Il patto marciano si è sempre caratterizzato, sia nell’esperienza della dottrina che lo ha nel tempo supportato, sia nei recenti interventi normativi, per una particolare attenzione volta ad evitare che gli obiettivi di celerità dell’istituto comportassero una sopraffazione del creditore sul debitore. Proprio per questo motivo, il legislatore ha ideato uno schema secondo cui la fattispecie di cui all’art. 48-bis, possa essere attivata per soddisfare rapidamente le pretese creditorie, solamente dopo che si presenta la certezza dell’incapacità del debitore di rispettare l’obbligazione assunta nei suoi confronti. Tale certezza si dovrebbe concretizzare dopo una serie di passaggi e di oneri ulteriori a quelli elencati al 5° comma.185

In particolare, l’effettivo avveramento della condizione sospensiva di trasferimento è subordinato a due ulteriori oneri a carico della banca:

• secondo il comma 6°, essa deve provvedere a richiedere al presidente del Tribunale competente nel luogo dove è situato l’immobile la nomina di un perito per effettuare la stima del bene entro sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione al debitore;

• a norma del comma 8°, inoltre, essa deve pagare l’eventuale differenza tra l’ammontare del valore stimato dell’immobile e la somma garantita dal patto, non potendosi considerare avverata la condizione sospensiva fino a tale momento. Invece, nell’ipotesi in cui vi dovesse essere piena corrispondenza tra i due valori, la norma stabilisce che si la condizione debba considerarsi avverata dal momento

184 LOCONTE S., op. cit., pagg. 112-113 185 CROCI C., op. cit., pag. 1458

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della comunicazione al debitore del valore stabilito dalla perizia, che va effettuata

ai sensi del comma 6. Il testo non chiarisce però quale sia l’istante di riferimento

nel caso in cui il valore del bene dovesse essere inferiore al credito, lasciando incompleta una parte essenziale della disciplina.186

Solamente al termine di tali adempimenti, la condizione potrà quindi dirsi pienamente realizzata. La scelta del legislatore appare pienamente ragionevole, in modo particolare rispetto a quanto stabilito dal comma 8°, dato che il pagamento di tale differenza è sempre apparso come tratto distintivo dell’istituto marciano rispetto al patto commissorio.187

È ormai chiaro che l’inadempimento del debitore non è qualificabile semplicemente come la causa condizionante che attiva gli effetti del patto, essendo invece definibile come l’evento che attiva i poteri del creditore, che deve necessariamente operare secondo lo schema precedentemente descritto. Sembra facilmente ipotizzabile, dunque, che il processo attivato dalla banca potrebbe essere, in accordo con il debitore, essere interrotto prima di giungere al trasferimento dell’immobile; tale situazione si potrebbe verificare nel caso di trattative tra l’istituto di credito e l’impresa oppure nell’ipotesi di una rinegoziazione del debito. In questo modo il legislatore ha lasciato aperte delle possibilità che contribuiscono a rendere l’istituto più flessibile alle esigenze delle diverse situazioni in cui potrebbe trovare applicazione.188

Avendo elencato dettagliatamente l’iter procedurale che deve essere rigidamente seguito dal creditore per poter vedere soddisfatte le proprie pretese, è ora facile comprendere meglio la natura della fattispecie descritta dall’art. 48-bis e analizzarne i possibili risvolti applicativi.

186 CROCI C., op. cit., pag. 1458 187 BERNARDI N., op. cit., pag. 557 188 CROCI C., op. cit., pag. 1458

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