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L’incidenza dei servizi d’interesse economico generale nella Direttiva Ser-

Servizi.

Come sopra analizzato, l’articolo 2 paragrafo 2 della Direttiva 2006/123/CE individua espressamente quali servizi devono ritenersi esclusi dal campo di applica- zione della Direttiva Servizi. Nello specifico, alla lettera a) del citato articolo, si pre- vede che la Direttiva “non copre i servizi non economici d’interesse generale”. Se da un lato il legislatore comunitario ha voluto prevedere che i servizi non economici d’interesse generale (tra i quali via rientrano anche servizi sociali e sanitari) non sia- no soggetti alle disposizioni della Direttiva Servizi, per l’opposto si può con certezza affermare che i servizi di interesse economico generale rientrano nel campo d’azione della Direttiva Servizi.

A tale conclusione si può giungere anche partendo da altre premesse. La Di- rettiva Servizi copre e disciplina la libera prestazione dei servizi nello spazio comu- nitario, intendendosi per servizio128 quell’attività economicamente rilevante prestata anche occasionalmente da un professionista e/o società verso un soggetto, generica- mente inteso, stabilito in un diverso Stato membro. In questo modo risulta semplice poter escludere dal campo d’azione quei servizi pubblici che vengono prestati per fi- nalità collettive. Così dicendo, tenuto conto dell’ampia portata delle nozione di ser- vizio, si può con certezza riconoscere che anche i SIEG sono soggetti alle disposi- zioni della Direttiva Servizi; in quanto si tratta di attività/servizi pubblici riferibili a contorni sociali, ma aventi le caratteristiche proprie indicate nell’articolo 50 TCE oggi 56 TUEF, e rivestiti del carattere economico. Ecco allora, che se da un lato la

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Direttiva Servizi non prevedere espressamente la tipologia dei servizi a cui si riferi- sce, con un minimo sforzo interpretativo si può riuscire a ricostruire con semplicità quali attività sono ivi ricomprese.

A ogni buon conto bisogna tenere a mente che, per un’analisi accurata della disciplina sui servizi, non ci si deve fermare a quanto contenuto negli articoli della Direttiva, ma bisogna fa riferimento anche a quanto previsto nel Preambolo. È pro- prio in questa parte che si può leggere “La presente direttiva si applica soltanto ai

servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi d’interesse genera- le non rientrano nella definizione di cui all’articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. I servizi d’interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economi- co, rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva”129

. Così facendo il legislatore comunitario ha cercato di ricondurre nel campo d’azione della Direttiva Servizi anche quei servizi che formalmente non sono indicativi di una attività eco- nomica privata, ma sopportano l’ingerenza di intervento pubblicistico, mantenendo sempre fermo l’obiettivo di non privatizzare servizi pubblici a discapito del fruitore più debole.

Date queste brevi premesse, potrebbe sembrare che i SIEG trovino specifica regolamentazione nella Direttiva Servizi. Ma da un’attenta e ragionata lettura risulta il contrario. Infatti, stante quanto precisato in tema di principio di complementarie- tà130, la Direttiva Servizi non si applica nel caso in cui sussistano atti comunitari di settore che confliggono con la stessa. Così facendo le disposizioni di settore in mate-

129 Considerando n. 17. 130

ria di SIEG sono destinate a prevalere rispetto alla Direttiva Servizi. Inoltre, il con- siderando n. 8 prevede che “le disposizioni della presente direttiva relative alla li-

bertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nel- la misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighi- no pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d’interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione”. Tale di-

sposizione deve essere letta con l’articolo 1 paragrafo 2 secondo cui “La presente di-

rettiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che fornisco- no servizi” e con il paragrafo 3 che così recita: “La presente direttiva non riguarda né l’abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza”. Tale combinato di-

sposto determina inesorabilmente una limitazione dei SIEG nel campo d’azione del- la Direttiva Servizi, in quanto il legislatore comunitario ha voluto giustamente pre- venire un’eccessiva privatizzazione di quei servizi ancora soggetti, in molti Stati membri, da sistemi di regolamentazione e concessione131.

Inoltre si prendano in esame gli articoli 14 e 15 della Direttiva Servizi. Da ta- li disposizioni emerge che i SIEG sono soggetti alla disciplina sulla libertà di stabi- limento, salvo eccezioni. Ecco il punto critico. I SIEG, sono espressamente esclusi dal campo d’azione delle disposizioni sulla libera prestazioni di servizi di cui agli ar- ticoli 16 della Direttiva Servizi. In questo modo si crea un paradosso. L’ordinamento

131 Si v. Costamagna F., Direttiva “servizi” e servizi di interesse economico generale: analisi di un

comunitario, infatti, grazie anche agli intereventi della Corte di Giustizia, da un lato cerca in ogni modo di estendere l’ambito di applicazione delle libertà di stabilimento e libera prestazione garantite nel Trattato ad un numero costante di attività di inte- resse pubblico seppur prestate da imprese private, ma contemporaneamente esclude i SIEG da campo d’azione delle disposizioni 16 e seguenti della Direttiva Servizi.

In questo modo si potrebbe sostenere che sul versante teorico la Direttiva Servizi è diretta all’applicazione dei SIEG, ma nel contesto pratico questo non riesce a realizzarsi, a causa dell’individuazione di numerose categorie di SIEG esclusi dal campo d’azione delle Direttiva (tra cui i servizi sanitari) nonché a causa della limita- zione riconosciuta dall’articolo 17 che formalmente fa rientrare nel mercato unico dei servizi solamente quei SIEG che non vengono prestati secondo le modalità di cui agli articoli 16 e seguenti.