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Reg 1337/2013: Indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni suine, ovine, caprine e di volatili.

Registro di lavorazione del giorno LOTTO = DATA PREINCARTO

NUMERO LOTTO

6) Immagine n° 26: Riepilogativo dei pesi di ogni singola giornata in cui il pezzo di carne preso in considerazione è stato lavorato

6.9 Reg 1337/2013: Indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni suine, ovine, caprine e di volatili.

A partire dal 14 Dicembre 2014 entrerà in vigore il Reg. UE 1169/11, che disciplina la comunicazione al consumatore.

L’Articolo 26 del Reg. UE 1169/11 dispone che a partire dal 25 Aprile 2015 sarà obbligatorio indicare l’origine delle carni fresche, refrigerate e congelate, di suino, ovino, caprino, e pollame (inclusi anatre, faraone, oche e tacchini), quest’ultima specie già normata in Italia dal DM MIPAAF 27-11-2009.

Rimangono invece esclusi dalla normativa le carni di equino.

All’Articolo 3 del Reg. UE 1337/2013, regolamento attuativo che fissa le modalità di applicazione del Reg UE 1169/11, precisa che gli operatori della filiera, in tute le fasi di produzione e distribuzione devono avere e utilizzare un sistema per l’identificazione e registrazione della carne.

Il sistema deve garantire:

 il collegamento tra le carni e l’animale o gruppi di animali da cui sono state ottenuti;

 la trasmissione nelle successive fasi di lavorazione e distribuzione, delle informazioni (differenziate per filiera) relative all’etichettatura della carne.

L’etichetta delle carni destinate al consumatore finale o ad una collettività, come da indicazioni dell’Articolo 5, deve contenere le seguenti indicazioni:

 il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» con specifiche distinzioni in base alla specie;

 il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)»;

 il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

(Reg. UE 1337/13 del 13 Dicembre 2013)

L’ipotesi avanzata da Coop è che le informazioni previste dal Regolamento 1337/13, in materia di origine, vengano trasmesse attraverso l’utilizzo di codici lista tracciabilità, analogamente a quanto già in essere per le carni bovine.

Questa ipotesi implica tempi di attuazione piuttosto lunghi, tenendo anche conto dei costi che gli OSA, compresa Novacoop, dovranno affrontare e del molto lavoro

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necessario a predisporre gli strumenti e i sistemi organizzativi finalizzati alla gestione di questo tipo di informazione.

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CONCLUSIONI

La mia esperienza nel controllo della tracciabilità bovina nasce da un impiego di qualche anno fa in un macello sito in Piemonte nel quale si macellavano, tra l’altro, anche capi destinati ad entrare nella filiera Coop.

Già allora mi ero resa conto di come Coop fosse molto più attenta, rispetto ad altre insegne della GDO, nel garantire la qualità della carne macellata.

Successivamente, il lavoro svolto presso il Servizio Qualità di Novacoop sulla tracciabilità bovina e sulla relativa etichettatura, ha rafforzato in me la convinzione che i sistemi di garanzia applicati da Coop rappresentino delle scelte di alto contenuto tecnico ed organizzativo, oltre che risposte coerenti con i valori societari dell’azienda e gli impegni presi con i soci e i consumatori.

Da quando è in vigore la tracciabilità obbligatoria delle carni bovine (ormai circa un decennio), il numero di non conformità rilevate dalle autorità competenti del controllo ufficiale nei punti vendita Novacoop è stato decisamente ridotto. Inizialmente, sorsero alcuni contenziosi per interpretazioni riguardanti la corretta applicazione delle norme. In particolare, alcune autorità ritenevano di qualificare come non conformità l’impossibilità di risalire, dalle etichette di punto vendita, al lotto capo. Tali contestazioni si sono poi concluse con soddisfazione di Novacoop, in quanto il disciplinare approvato dal Ministero non prevedeva detta modalità.

In altri casi, veniva contestata la modalità di identificazione dei lotti al punto vendita, basata su data di preincarto/vendita e codice lista tracciabilità. Due procedimenti amministrativi che sanzionavano tali condotte si sono conclusi con l’archiviazione deliberata dal giudice competente.

In un solo caso la contestazione si è conclusa con il pagamento della sanzione. Si è trattato della mancata esposizione di un codice lista tracciabilità su una referenza.

Fra i rilievi dobbiamo anche inserire il suggerimento del MIPAAF ad estendere la tracciabilità anche ai “pronti a cuocere” di produzione interna al punto vendita, rilievo comunque di concetto, non operativo. Anche dai controlli interni non sono mai emerse forti criticità gestionali relative alla tracciabilità bovina.

In questo contesto, un aspetto molto importante da tenere in considerazione è la variabile “errore umano” che, con una gestione cartacea, poco informatizzata, è inevitabile. Tale apparente punto di debolezza del sistema di gestione viene contrastato

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attraverso la formazione dei capi reparto, la cui competenza e sensibilità su questo tema li rende particolarmente abili nel rilevare anche piccoli errori di battitura dei codici tracciabilità in bilancia, che quindi sono immediatamente corretti.

Guardando il problema in prospettiva, con l’entrata in vigore del Reg. UE 1169/11, che prevede un ampliamento di tale gestione anche ad altre razze animali, oltre a quella bovina, è possibile immaginare che il sistema di gestione diventi così complesso da incrementare la probabilità di errori.

Sarà quindi opportuno, da parte della Cooperativa, prendere in considerazione la possibilità di aumentare il livello d’informatizzazione della gestione della tracciabilità a punto vendita, compatibilmente con i livelli di flessibilità che il sistema produttivo richiede. Tutto questo dovrà essere rapidamente implementato, anche perché è presumibile che l’entrata in vigore della nuova norma comporterà un aumento delle verifiche da parte delle autorità competenti del controllo ufficiale.

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BIBLIOGRAFIA

(1) Il Divulgatore n.10/2002 Sicurezza alimentare

(2) REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare_ Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L31/1

(3) http://www.informasalus.it/it/articoli/mucca-pazza-coldiretti.php

(4) REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio_ GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1

(5) Linee guida per la tracciabilità e l’etichettatura delle carni bovine, terza edizione_Indicod Ecr_ soluzioni, standard e servizi per le imprese

(6) http://images.to.camcom.it/f/EIC/15/15610_CCIAATO_20112012

(7) www.consumatori.e-coop

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