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Indicazioni per i controlli

Nel documento DECRETO N. 264 DATA 13/02/2015 (pagine 9-83)

8. Allegati. Tale sezione contiene la modulistica che i soggetti attuatori devono utilizzare al fine della presentazione all’amministrazione competente dei dati/informazioni richieste

Nell’ambito delle presenti Disposizioni, per quanto non specificato, sono da intendersi, ove pertinente, richiamate le Disposizioni Attuative azioni Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitività regionale occupazione anni 2009-2013, approvate con DGR n. 824 del 19/6/2009 (di seguito D.A. 2009-2013) e il Manuale per la gestione e la rendicontazione - Manuale operativo sulle modalità di gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, approvato dalla Regione Liguria con decreto del Dirigente del 18 ottobre 2011 n. 2836 e prorogato con DGR n. 992 del 01/08/2014 (di seguito manuale di gestione e rendicontazione).

In riferimento alla Misura 6 – Servizio civile e alla Misura 7 - Sostegno all’autoimpiego e all’auto imprenditorialità si specifica che tali Misure saranno oggetto di specifici atti da parte della Regione Liguria.

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1 Riferimenti normativi e documentali

Ai fini della definizione del quadro normativo e documentale di riferimento si richiamano in particolare:

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.

1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

• il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari

• Regolamento di esecuzione (UE) N.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

• la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (YEI), rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

• la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);

• l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22 aprile 2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;

• la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;

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• la legge 24 giugno 1997 n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione);

• la legge 6 marzo 2001 n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) che istituisce e disciplina il servizio civile;

• la legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

• il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 che interviene a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” e relativa conversione con Legge 9 agosto 2013, n. 99;

• l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;

• la legge regionale 20 agosto 1998 n 27 (disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative del lavoro);

• la legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile);

• la legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (norme per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;

• la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;

• la legge regionale 6 dicembre 2012 n.42 (Testo unico delle norme del Terzo Settore);

• le Disposizioni Attuative delle Azioni del PO CRO FSE per gli anni 2009-2013, approvate con deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2009 n. 824 e s.m.i.;

• il Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione di Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2 prorogato ai sensi dell’art.56, comma 4 della l.r. 18/2009;

• il Manuale per la gestione e la rendicontazione - Manuale operativo sulle modalità di gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, approvato dalla Regione Liguria con decreto del Dirigente del 18 ottobre 2011 n. 2836 e prorogato con DGR n. 992 del 01/08/2014;

• il Manuale dei Controlli di Primo Livello dell’Autorità di Gestione del P.O. FSE Ob. Competitività regionale e occupazione – approvato con decreto del Dirigente 24 ottobre 2012 n. 3672;

• la Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2013, n.1391 “Approvazione indirizzi e metodologie per l’adozione delle opzioni di semplificazione - unità di costo standard e somme forfettarie - di cui al Reg. (CE) N.

396/2009 e Linee Guida per i controlli di operazioni finanziate con U.C.S.”.

• la Deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2012 n.553 “Approvazione della disciplina regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale” e i connessi Decreti Dirigenziali 12 settembre 2013 n.3567 e 18 aprile 2013 n.1639;

• la Deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2012 n.555 “Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi”;

• la deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2013 n. 1052 “Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi approvata con d.G.R. 555/2012”;

• la Deliberazione di Giunta Regionale 9 maggio 2014, n.531 di approvazione del Piano annuale 2014 per il servizio civile regionale;

• la deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2014 n. 587 “Nuovi indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione del DPR 442/2000 e del D.Lgs. 181/2000 come modificato dal D.Lgs. 297/2002;

• la Deliberazione di Giunta regionale 29 aprile 2014 n. 503 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Liguria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione in Liguria del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani;

• il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 aprile 2014 n. D.D. 237/Segr.

D.G.\2014 con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento attribuendo alla Liguria risorse per 27.206.895,00 euro per la realizzazione del Programma stesso;

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• la Deliberazione di Giunta regionale 6 giugno 2014 n. 703 con la quale è stato approvato il Piano di attuazione regionale per la realizzazione in Liguria del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani;

• la Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2014, n. 950 di approvazione degli Atti per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani in attuazione della Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano Regionale approvati con Deliberazione 503/2014 e 703/2014;

• il decreto dirigenziale del 5 agosto 2014 n. 2292 “Approvazione del formulario, del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale ai sensi della Deliberazione 950/2014 per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”;

• il decreto dirigenziale del 12 agosto 2014 n. 2353 “Approvazione delle Disposizioni di Applicazione di cui alla Deliberazione 950/2014 per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” e s.m.i.;

• il decreto del Direttore Generale n. 281 del 13 agosto 2014 che integra l’allegato C e riordina il testo della Delibera n.950 “Correzione di mero errore materiale del testo della deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2014, n. 950”;

• il decreto dirigenziale del 26 settembre 2014 “Approvazione del Manuale per la valutazione dei Progetti per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (d.G.R. 950/2014)”;

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1323 del 24 ottobre 2014 “Individuazione delle reti territoriali per l’erogazione degli interventi della Garanzia per i Giovani in Liguria ed approvazione dello schema di convenzione con la Regione (d.G.R. 950/2014)”.

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 30 dicembre 2014 “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani in attuazione della Convenzione con il MLPS e del Piano Regionale approvati con dgr 503/2014 e dgr 703/2014. Approvazione progetti e modalità di attuazione Misura 6 “servizio civile”.”;

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 23 gennaio 2015 “Approvazione Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro, Regione Liguria e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio per la realizzazione in Liguria della Misura 5 nell’ambito dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”;

• il decreto dirigenziale n. 133 del 2 febbraio 2015 “Aggiornamento delle Disposizioni di Applicazione per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani approvate con decreto del Dirigente 12 agosto 2014 n. 2353”;

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2 Indicazioni generali

2.1. Pubblicizzazione

Per quanto concerne gli obblighi informativi del beneficiario nei confronti del pubblico, dovrà essere garantita l’opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario PON YEI attraverso l’esposizione di targhe e cartelli e l’apposizione dell’emblema europeo (artt.115, 116, 117, Reg. 1303/2013) e dello specifico logo dell’iniziativa Garanzia per i Giovani. Inoltre il beneficiario dovrà garantire che i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento e dovrà dare assicurazioni che l’operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo regionale cofinanziato dal FSE (artt.115, 116, 117, Reg. 1303/2013).

In qualsiasi documento riguardante le azioni finanziate, compresi i certificati rilasciati, dovrà essere presente una dichiarazione in cui risulti che il progetto è stato cofinanziato dal FSE.

Per le disposizioni di dettaglio è necessario fare riferimento a quanto previsto nel documento “Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia per i Giovani in collaborazione con le Regioni”, scaricabili alla Sezione Operatori del Sito Internet dedicato http://www.garanziagiovaniliguria.it

2.2. Conservazione documentazione

Relativamente alle operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000,00 Euro i soggetti attuatori e gli Organismi intermedi conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria (art.140 Reg.

1303/2013), per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

2.3. Aiuti di Stato

Relativamente agli aiuti di Stato, ove previsto, la normativa comunitaria applicabile risulta essere quella prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli Aiuti «De minimis», pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

A seguito della positiva valutazione della proposta, il soggetto percipiente l’aiuto è tenuto a presentare per la stipula della convenzione l’apposita Dichiarazione Aiuti “De minimis”, se prevista, facente parte dell’intera modulistica resa disponibile sul sito della Regione Liguria. Il contributo non potrà essere erogato in assenza di tale dichiarazione.

2.4. Condizioni di tutela dei dati personali

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni e gli organismi coinvolti nella gestione dei progetti vengano in possesso in occasione dell’attuazione delle presenti disposizioni devono essere trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice sulla tutela dei dati personali).

2.5. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di pertinenza regionale relative all’operazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

• Regione Liguria – Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni, Via Fieschi, 17 – 16121, Genova.

Pagina 8 2.6. Procedura informatica

La gestione delle Misure previste deve avvenire da parte del soggetto attuatore attraverso la procedura informatica messa a disposizione dalla Regione, le cui indicazioni di dettaglio verranno fornite direttamente ai medesimi soggetti attuatori.

2.7. Operazione

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (art. 2 del Reg. n. 1303/2013) in ordine al concetto di operazione, nel caso specifico l’operazione è rappresentata dall’insieme delle attività progettate e realizzate dal medesimo soggetto (Associazioni Temporanee territoriali o CPI provinciali di riferimento). In generale ci saranno due operazioni in ogni ambito territoriale: una per le attività in capo ai CPI e una per le attività in capo ad ogni Associazione Temporanea.

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3 Gestione finanziaria

3.1. Flussi finanziari

A seguito della risposta positiva da parte del MLPS in merito alla richiesta avanzata dalla Regione Liguria di avvalersi del servizio di pagamento da parte dell’Amministrazione centrale per quanto riguarda i trasferimenti riferiti alle Misure, le risorse saranno rese disponibili ai soggetti attuatori, previa verifica delle domande di rimborso da parte della Regione, secondo le seguenti modalità:

 erogazioni sulla base di stati di avanzamento attività documentati tramite periodiche domande di rimborso;

 eventuale saldo.

In ogni caso il finanziamento sarà riconosciuto in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte della corretta documentazione della loro fruizione da parte dei destinatari interessati.

Nello specifico il finanziamento sarà erogato come di seguito specificato:

Prima attribuzione

E’ prevista l’erogazione di una prima attribuzione a fronte della presentazione di una relazione sull’avanzamento delle attività e delle relative domande di rimborso.

Unicamente per la prima attribuzione l’erogazione al soggetto beneficiario è subordinata alle seguenti condizioni:

- avvenuta costituzione del Raggruppamento Temporaneo, ove previsto, e presentazione dell’atto costitutivo.

- avvenuta sottoscrizione della convenzione;

- avvenuta comunicazione dell’avvio delle attività, tramite autocertificazione (rif. paragrafo 4.2);

L’effettiva erogazione di tale quota è subordinata agli esiti dei controlli effettuati dalla Regione Liguria sulle attività dichiarate e valorizzate.

Ulteriori attribuzioni

E’ altresì prevista l’erogazione di ulteriori attribuzioni, a fronte della presentazione di una relazione sull’avanzamento delle attività e delle relative domande di rimborso trimestrali.

L’effettiva erogazione di tale quota è subordinata agli esiti dei controlli effettuati dalla Regione Liguria sulle attività dichiarate e valorizzate.

Saldo

A seguito dei controlli effettuati dalla Regione sulle attività realizzate oggetto della domanda di rimborso, il servizio di pagamento da parte dell’Amministrazione centrale provvede all’erogazione dell’importo riconosciuto a saldo oppure il beneficiario provvede alla restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

3.2. Domande di rimborso

La domanda di rimborso deve essere redatta su apposita modulistica rilasciata dall’Amministrazione competente e prodotta dalla procedura informatica messa a disposizione dei soggetti attuatori. La domanda di rimborso deve essere

Pagina 10 firmata dal legale rappresentante del soggetto attuatore e deve essere corredata della documentazione prevista ai fini del riconoscimento delle spese.

In relazione ai servizi riconosciuti “a processo” e in riferimento ai percorsi di orientamento specialistico conclusi deve essere consegnata, con periodicità trimestrale, all’Amministrazione competente, la seguente documentazione:

- domanda di rimborso (All.7);

- copia delle pagine dei registri presenze riferiti al trimestre considerato (All.5);

- relazione trimestrale dettagliata (All. 6) che deve illustrare lo stato di attuazione del progetto evidenziando, in particolare, l’attività realizzata nel trimestre, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti sia in termini qualitativi che quantitativi, eventuali scostamenti rispetto al progetto originario, ecc.

Si specifica che i registri devono contenere unicamente le attività effettivamente erogate nel trimestre di riferimento.

In relazione ai servizi riconosciuti “a risultato” deve essere consegnata, con periodicità trimestrale, all’Amministrazione competente, la seguente documentazione:

- domanda di rimborso (All.7);

- copia delle pagine dei registri presenze riferiti al trimestre considerato (All.5);

- relazione trimestrale dettagliata (All. 6) che deve illustrare lo stato di attuazione del progetto evidenziando, in particolare, l’attività realizzata, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti sia in termini qualitativi che quantitativi, eventuali scostamenti rispetto al progetto originario, ecc.

La domanda di rimborso finale, sia per i servizi a processo che a risultato, deve contenere gli stessi documenti previsti per le domande intermedie, riferiti ovviamente all’ultimo periodo di competenza.

Alla domanda di rimborso finale per i servizi riconosciuti “a risultato” deve essere inoltre allegata una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’ente o di altro soggetto con potere di firma, attestante i nominativi e i relativi codici fiscali dei destinatari per i quali è stato raggiunto “il risultato” previsto.

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4 Indicazioni specifiche per la gestione

Per gli aspetti relativi alla gestione non definiti nelle presenti Disposizioni è necessario fare riferimento a quanto riportato nel Manuale per la gestione e la rendicontazione.

4.1. Avvio dell’attività

I servizi al lavoro (Misura 1-C, Misura 3 e Misura 5) possono essere attivati a seguito della pubblicazione dell’atto di aggiudicazione e della sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato.

Per quanto riguarda i servizi formativi le AT dovranno, con periodicità mensile, presentare alla competente struttura regionale specifica istanza contenente la descrizione analitica del progetto formativo (percorso didattico). La loro attivazione è subordinata all’autorizzazione all’avvio dei singoli corsi da parte della competente struttura regionale.

4.2. Comunicazione avvenuto inizio

Per inizio dell’attività si deve intendere l’avvio di una delle Misure previste nel progetto approvato.

Il soggetto attuatore deve comunicare immediatamente via fax/PEC l’avvio dell’attività utilizzando l’apposito allegato (Allegato 3 del Manuale di gestione e rendicontazione).

4.3. Variazioni progetto formativo e del Piano di Azione Individuale (PAI)

L’operatore che intende apportare variazioni rispetto al progetto formativo (percorso didattico) approvato deve richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione motivandone adeguatamente la richiesta.

Si specifica inoltre che le disposizioni relative alle variazioni dei PAI sono contenute nel documento “Disposizioni di applicazione” approvato con Decreto Dirigenziale del 18 agosto 2014 n. 2353 e s.m.i..

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5 Indicazioni specifiche per la rendicontazione

Nel presente capitolo vengono descritte, per ogni singola Misura, le caratteristiche principali e le modalità di calcolo del consuntivo. Viene inoltre data indicazione, sempre per ogni singola Misura, relativamente alla documentazione minima da produrre in sede di verifica.

Per gli aspetti relativi alla rendicontazione non definiti nelle presenti Disposizioni è necessario fare riferimento a quanto previsto nel Manuale per la gestione e la rendicontazione.

- Modalità di calcolo del consuntivo

Il consuntivo in generale viene calcolato tenendo conto:

 dell’effettiva erogazione dei servizi rimborsabili a processo attraverso la verifica delle ore/corso e delle ore allievo;

 dell’applicazione delle UCS ora/corso e ora/allievo sulla base della fascia di livello del personale docente(per le attività formative) e delle ore effettivamente erogate (per i servizi al lavoro – Misure 1B, 1C);

 della verifica della documentazione per i servizi rimborsabili a risultato se previsti;

 del calcolo dell'importo riconosciuto a processo (70%) e dell'importo riconosciuto a risultato (30%);

 del rispetto del vincolo massimo, ove previsto, per ogni singolo destinatario.

In riferimento alla documentazione prevista per il riconoscimento dei servizi erogati a processo e/o a risultato è necessario fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3.2 del presente documento.

Il valore finale riconoscibile al beneficiario dovrà tener conto anche delle rettifiche che si dovranno applicare in caso di non conformità rilevate in sede di controllo (rif. sezione 6 - Non conformità relative all’attività).

Nei paragrafi successivi vengono riportati le modalità di calcolo dei consuntivi di ogni singola Misura, che sono altresì riepilogati per comodità di lettura nella seguente tabella riassuntiva:

Pagina 13 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO MODALITA' DI RICONOSCIMENTO COSTI

1.B Orientamento di I livello UCS con la modalità “a processo”

1.C Orientamento specialistico di II livello UCS con la modalità “a processo”

2.A Formazione mirata all’inserimento lavorativo

- per il 70% “a processo” sulla base delle UCS

- per il 30% “a risultato” nel caso di successivo inserimento lavorativo .

2.B Reinserimento di giovani 15-18 enni in

percorsi formativi UCS con la modalità “a processo”

3. Accompagnamento al lavoro UCS con modalità “a risultato” in funzione della categoria di profilazione del giovane

UCS con modalità “a risultato” in funzione della categoria di profilazione del giovane L’erogazione del finanziamento al soggetto promotore avviene per il 50% dell’importo a metà percorso e per il saldo a completamento del periodo di tirocinio

Relativamente all’indennità di partecipazione al tirocinio, comprensiva delle spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora previste, si specifica che il pagamento avverrà da parte di INPS

5. Tirocini extra-curriculari, anche in

5. Tirocini extra-curriculari, anche in

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