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DECRETO N. 264 DATA 13/02/2015

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(1)

SCHEMA N...NP/2937

DEL PROT. ANNO ... 2015

RE GIO NE LI GURI A - Giun ta Region al e

S e g r e t e r i a G e n e r a l e G a b i n e t t o d e l P r e s i d e n t e d e l l a G i u n t a R e g i o n a l e

P o l i t i c h e d e l L a v o r o e d e l l e M i g r a z i o n i - S e t t o r e

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Sig.ra Anna Mangraviti)

AUTENTICAZIONE COPIE CODICE PRATICA :

ATTO DispFin

PAGINA : 1

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

O G G E T T O : approvazione delle Disposizioni di Applicazione di cui alla d.G.R. 950/2014 per la Gestione e il Controllo degli interventi nell'ambito dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani in Liguria.

DECRETO

N. 264 DATA 13/02/2015

del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI:

la decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON YEI) per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;

il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;

la legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative del lavoro);

la legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile);

la legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (norme per la promozione del lavoro);

la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);

il Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione di Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2;

le Disposizioni Attuative delle Azioni del Programma Operativo dell’Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” del Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria (PO CRO FSE) - Anni 2009-2013, approvate con deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2009 n. 824;

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PAGINA : 2

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

la deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2012 n. 555 “Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi”;

la deliberazione di Giunta regionale 8 novembre 2013 n. 1391 “Approvazione indirizzi e metodologie per l’adozione delle opzioni di semplificazione - unità di costo standard e somme forfettarie - di cui al Reg.

(CE) n. 396/2009 e Linee Guida per i controlli di operazioni finanziate con U.C.S.”;

la deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2013 n. 1052 “Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi approvata con d.G.R. 555/2012”;

la deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2014 n. 587 “Nuovi indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione del d.P.R. 442/2000 e del d.lgs.

181/2000;

la deliberazione di Giunta regionale 1 agosto 2014 n. 992 “Applicazione alla Programmazione Comunitaria 2014/2010 (PO FSE) delle Disposizioni adottare per il PO CRO FSE 2007/2013”;

il Manuale per la gestione e la rendicontazione - Manuale operativo sulle modalità di gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, approvato dalla Regione Liguria con decreto del Dirigente del 18 ottobre 2011 n. 2836;

il Manuale dei Controlli di Primo Livello dell’Autorità di Gestione del PO CRO FSE 2007/2013, approvati con decreto del Dirigente 24 ottobre 2012 n. 3672;

il decreto dirigenziale 13 dicembre 2012 n. 4547 “Sperimentazione della disciplina regionale dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi della d.G.R. n. 553 del 18 maggio 2012 - linee guida per l’attuazione”;

le Linee Guida regionali sulla Piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani (14/019/SR01/C9) approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20 febbraio 2014;

la nota protocollo 40/19217 del 23 maggio 2014 “Attuazione della YEI- Nota del Coordinamento delle Regioni” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

la nota protocollo 40/25537 del 4 luglio 2014 “Riscontri ai quesiti relativi all’attuazione della YEI” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

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PAGINA : 3

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

la nota protocollo 40/28386 del 28 luglio 2014 “Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei destinatari della Garanzia Giovani” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

la Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 “ Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. Incentivo all’assunzione dei giovani ammessi alla Garanzia Giovani”;

la nota protocollo 0001603 del 9 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante

“Trasmissione Vademecum sulla gestione degli stati nel programma Garanzia Giovani”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 29 aprile 2014 n. 503 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Liguria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione in Liguria del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’occupazione dei Giovani;

PRESO ATTO che la sopracitata Convenzione è stata sottoscritta dalla Regione Liguria in data 6 maggio 2014, dal Ministero del Lavoro in data 9 maggio 2014, e trasmessa formalmente dallo stesso Ministero in data 12 maggio 2014;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 aprile 2014 n. D.D. 237/Segr D.G.\2014 con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento attribuendo alla Liguria risorse per 27.206.895,00 euro per la realizzazione del Programma in parola;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 6 giugno 2014 n. 703 con la quale è stato approvato il Piano di attuazione regionale per la realizzazione in Liguria del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani;

PRESO ATTO che il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani è articolato nelle seguenti misure:

1-A Accoglienza e informazioni sul programma;

1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento;

1-C Orientamento specialistico o di II livello;

2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo;

2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi;

3 Accompagnamento al lavoro;

4-A Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

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ATTO DispFin

PAGINA : 4

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

4-B Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

4-C Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca;

5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica;

6 Servizio civile;

7 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;

8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale;

9 Bonus occupazionale;

CONSIDERATO che il Piano di attuazione regionale ha previsto la realizzazione di tutte le misure con la sola esclusione di quelle relative all’apprendistato, che sono già oggetto di una specifica programmazione regionale;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2014 n. 950 con la quale sono stati approvati gli atti necessari per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani in attuazione della Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano di Attuazione Regionale approvati con le citate d.G.R. 503/2014 e 703/2014;

PRESO ATTO che, in considerazione delle caratteristiche peculiari del Piano Nazionale della Garanzia Giovani e della necessità di assicurare la massima copertura territoriale dei servizi garantendo la tempestività nell’erogazione degli interventi e un’offerta completa e disponibile a tutto il target di riferimento, la suddetta d.G.R. 950/2014 adotta un modello di attuazione del Piano di Attuazione Regionale basato su reti territoriali costituite dai Centri per l’Impiego delle Province (CpI) e da Associazioni Temporanee (AT) di soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale;

PRESO ATTO che la suddetta d.G.R. 950/2014 ha ritenuto opportuno che, tra l’altro, sia contenuta in apposite Disposizioni di Applicazione la descrizione delle Misure di competenza delle Province e delle Associazioni Temporanee, in termini di finalità, standard di durata e di parametri di costo, nonché degli aspetti relativi alla gestione operativa della Garanzia per i Giovani Liguria;

VISTO il decreto del Dirigente del 12 agosto 2014 n. 2353 con il quale sono approvate quindi le “Disposizioni di Applicazione di cui alla d.G.R. 950/2014 per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”;

VISTO il decreto del Dirigente n. 133 del 2 febbraio 2015 “Aggiornamento delle Disposizioni di Applicazione per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani approvate con decreto del Dirigente 12 agosto 2014 n. 2353”;

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PAGINA : 5

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Dirigente 5 agosto 2014 n. 2292 recante “Approvazione del Formulario, del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale ai sensi della deliberazione 950/2014 per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”;

VISTO il decreto del Dirigente 4 dicembre 2014 n. 3807 recante “Modifiche ed integrazioni al Patto di Servizio già approvato con decreto del Dirigente 2292/2014 ai sensi della deliberazione 950/2014, per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 ottobre 2014, n. 1323 “Individuazione delle reti territoriali per l’erogazione degli interventi della Garanzia per i Giovani in Liguria ed approvazione dello schema di convenzione con la Regione (d.G.R. 950/2014)”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 1784 di approvazione della modifica dello schema tipo di Convenzione tra Regione Liguria e Associazioni temporanee di cui al punto precedente;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2014 n. 1794 recante “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani in attuazione della Convenzione con il MLPS e del Piano Regionale approvati con dGR 503/2014 e dGR 703/2014. Approvazione progetti e modalità di attuazione Misura 6 - Servizio civile”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 23 gennaio 2015 n. 36 recante “Approvazione Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro, Regione Liguria e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio per la realizzazione in Liguria della Misura 5 nell’ambito dell’Iniziativa Europea per l’occupazione dei Giovani”;

CONSIDERATO che i citati decreti del Dirigente 2353/2014 e 133/2015 rinviano a successivo provvedimento dirigenziale la descrizione degli aspetti relativi alla gestione operativa della Garanzia, come previsto dalla suddetta d.G.R. 950/2014;

PRESO ATTO che alla Regione Liguria non compete la gestione operativa né della misura 4, che non trova applicazione in Liguria, secondo quanto previsto dalla suddetta d.G.R. 703/2014, né della misura 9 che è affidata direttamente dal Ministero all’INPS;

RITENUTO pertanto necessario e urgente predisporre e approvare le prime Disposizioni di applicazione per la gestione e il controllo degli interventi nell’ambito dell’iniziativa “Garanzia per i Giovani in Liguria”, limitatamente alle misure 1, 2, 3, 5 e 8, riportate nell’Allegato A), parte integrante e necessaria del presente atto;

CONSIDERATO altresì necessario rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione delle Disposizioni di applicazione per la gestione ed il controllo delle misure 6 e 7, nonché gli eventuali aggiornamenti che deriveranno dall’emanazione di ulteriori atti e circolari da parte del Ministero del Lavoro;

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DEL PROT. ANNO ... 2015

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AUTENTICAZIONE COPIE CODICE PRATICA :

ATTO DispFin

PAGINA : 6

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE DECRETA

per le motivazioni specificate in premessa:

di approvare le prime Disposizioni di applicazione per la gestione e il controllo degli interventi nell’ambito dell’iniziativa “Garanzia per i Giovani in Liguria”, limitatamente alle misure 1, 2, 3, 5 e 8, riportate nell’Allegato A), parte integrante e necessaria del presente atto, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale la definizione delle Disposizioni di applicazione per la gestione ed il controllo delle misure 6 e 7, nonché gli eventuali aggiornamenti che deriveranno dall’emanazione di ulteriori atti e circolari da parte del Ministero del Lavoro.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o,

alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

---FINE TESTO---

..., ...

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Remo Rimotti)

(7)

Pagina 1 ALLEGATO A

Disposizioni di applicazione per la gestione e il controllo degli interventi nell’ambito dell’iniziativa

“GARANZIA PER I GIOVANI - LIGURIA”

12 febbraio 2015

In Liguria

(8)

Pagina 2

Sommario

Premessa ... 3

1 Riferimenti normativi e documentali ... 4

2 Indicazioni generali ... 7

2.1. Pubblicizzazione... 7

2.2. Conservazione documentazione ... 7

2.3. Aiuti di Stato... 7

2.4. Condizioni di tutela dei dati personali... 7

2.5. Comunicazioni... 7

2.6. Procedura informatica ... 8

2.7. Operazione ... 8

3 Gestione finanziaria ... 9

3.1. Flussi finanziari... 9

3.2. Domande di rimborso... 9

4 Indicazioni specifiche per la gestione... 11

4.1. Avvio dell’attività... 11

4.2. Comunicazione avvenuto inizio ... 11

4.3. Variazioni progetto formativo e del Piano di Azione Individuale (PAI) ... 11

5 Indicazioni specifiche per la rendicontazione ... 12

6 Non conformità relative all’attività ... 33

6.1. Non conformità quantificabili ... 33

6.2. Non conformità non quantificabili... 33

7 Indicazioni per i controlli ... 36

Allegati ... 36

(9)

Pagina 3

Premessa

La Regione Liguria, in considerazione della necessità di fornire indicazioni analitiche relativamente alla gestione e al controllo per l’attuazione dell’iniziativa “Garanzia per i Giovani – Liguria” e dell’utilizzo per la prima volta delle Unità di Costo Standard, ha deciso di emanare le presenti disposizioni, che sono specificatamente rivolte alle operazioni approvate e finanziate a valere sull’Invito a presentare candidature per la partecipazione alle reti territoriali per l’erogazione degli interventi nell’ambito dell’ iniziativa “Garanzia per i Giovani – Liguria (di cui alla D.G.R. 950/2014).

Nello specifico Le Disposizioni si articolano, oltre alla presente premessa, in capitoli, ciascuno avente ad oggetto i seguenti temi:

1. Sintesi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Aspetti generali efferenti la gestione e rendicontazione. In questo capitolo vengono descritte alcune questioni generali attinenti sia la gestione che la rendicontazione come ad esempio pubblicizzazione, la conservazione della documentazione e gli aiuti di stato.

3. Gestione finanziaria. Sono contenute le indicazioni relative alla documentazione richiesta per l’erogazione dei flussi finanziari e per la definizione delle domande di rimborso.

4. Indicazioni specifiche per la gestione. Vengono riportati gli adempimenti relativi all’avvio dell’attività e le modalità per la richiesta di variazioni progettuali.

5. Indicazioni specifiche per la rendicontazione. In questo capitolo viene descritta la modalità di calcolo del consuntivo in riferimento alla singola Misura dell’iniziativa in oggetto. Viene inoltre indicata la documentazione che il soggetto attuatore deve mettere a disposizione in sede di verifica.

6. Non conformità relative all’attività. In questa sezione vengono descritte le non conformità sia quantificabili che non quantificabili e vengono indicate le specifiche rettifiche finanziarie che potranno essere applicate dal soggetto incaricato del controllo.

7. Indicazioni per i controlli. Vengono riportate le principali caratteristiche relativamente ai controlli di primo livello.

8. Allegati. Tale sezione contiene la modulistica che i soggetti attuatori devono utilizzare al fine della presentazione all’amministrazione competente dei dati/informazioni richieste

Nell’ambito delle presenti Disposizioni, per quanto non specificato, sono da intendersi, ove pertinente, richiamate le Disposizioni Attuative azioni Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitività regionale occupazione anni 2009-2013, approvate con DGR n. 824 del 19/6/2009 (di seguito D.A. 2009-2013) e il Manuale per la gestione e la rendicontazione - Manuale operativo sulle modalità di gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, approvato dalla Regione Liguria con decreto del Dirigente del 18 ottobre 2011 n. 2836 e prorogato con DGR n. 992 del 01/08/2014 (di seguito manuale di gestione e rendicontazione).

In riferimento alla Misura 6 – Servizio civile e alla Misura 7 - Sostegno all’autoimpiego e all’auto imprenditorialità si specifica che tali Misure saranno oggetto di specifici atti da parte della Regione Liguria.

(10)

Pagina 4

1 Riferimenti normativi e documentali

Ai fini della definizione del quadro normativo e documentale di riferimento si richiamano in particolare:

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.

1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

• il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari

• Regolamento di esecuzione (UE) N.821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

• la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative (YEI), rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

• la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);

• l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22 aprile 2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;

• la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;

(11)

Pagina 5

• la legge 24 giugno 1997 n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione);

• la legge 6 marzo 2001 n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) che istituisce e disciplina il servizio civile;

• la legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);

• il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 che interviene a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” e relativa conversione con Legge 9 agosto 2013, n. 99;

• l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;

• la legge regionale 20 agosto 1998 n 27 (disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative del lavoro);

• la legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile);

• la legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (norme per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;

• la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;

• la legge regionale 6 dicembre 2012 n.42 (Testo unico delle norme del Terzo Settore);

• le Disposizioni Attuative delle Azioni del PO CRO FSE per gli anni 2009-2013, approvate con deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2009 n. 824 e s.m.i.;

• il Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione di Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2 prorogato ai sensi dell’art.56, comma 4 della l.r. 18/2009;

• il Manuale per la gestione e la rendicontazione - Manuale operativo sulle modalità di gestione e rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, approvato dalla Regione Liguria con decreto del Dirigente del 18 ottobre 2011 n. 2836 e prorogato con DGR n. 992 del 01/08/2014;

• il Manuale dei Controlli di Primo Livello dell’Autorità di Gestione del P.O. FSE Ob. Competitività regionale e occupazione – approvato con decreto del Dirigente 24 ottobre 2012 n. 3672;

• la Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2013, n.1391 “Approvazione indirizzi e metodologie per l’adozione delle opzioni di semplificazione - unità di costo standard e somme forfettarie - di cui al Reg. (CE) N.

396/2009 e Linee Guida per i controlli di operazioni finanziate con U.C.S.”.

• la Deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2012 n.553 “Approvazione della disciplina regionale dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale” e i connessi Decreti Dirigenziali 12 settembre 2013 n.3567 e 18 aprile 2013 n.1639;

• la Deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2012 n.555 “Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi”;

• la deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2013 n. 1052 “Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi approvata con d.G.R. 555/2012”;

• la Deliberazione di Giunta Regionale 9 maggio 2014, n.531 di approvazione del Piano annuale 2014 per il servizio civile regionale;

• la deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2014 n. 587 “Nuovi indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione del DPR 442/2000 e del D.Lgs. 181/2000 come modificato dal D.Lgs. 297/2002;

• la Deliberazione di Giunta regionale 29 aprile 2014 n. 503 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Liguria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione in Liguria del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani;

• il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 aprile 2014 n. D.D. 237/Segr.

D.G.\2014 con cui sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento attribuendo alla Liguria risorse per 27.206.895,00 euro per la realizzazione del Programma stesso;

(12)

Pagina 6

• la Deliberazione di Giunta regionale 6 giugno 2014 n. 703 con la quale è stato approvato il Piano di attuazione regionale per la realizzazione in Liguria del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani;

• la Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2014, n. 950 di approvazione degli Atti per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani in attuazione della Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano Regionale approvati con Deliberazione 503/2014 e 703/2014;

• il decreto dirigenziale del 5 agosto 2014 n. 2292 “Approvazione del formulario, del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale ai sensi della Deliberazione 950/2014 per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”;

• il decreto dirigenziale del 12 agosto 2014 n. 2353 “Approvazione delle Disposizioni di Applicazione di cui alla Deliberazione 950/2014 per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” e s.m.i.;

• il decreto del Direttore Generale n. 281 del 13 agosto 2014 che integra l’allegato C e riordina il testo della Delibera n.950 “Correzione di mero errore materiale del testo della deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2014, n. 950”;

• il decreto dirigenziale del 26 settembre 2014 “Approvazione del Manuale per la valutazione dei Progetti per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani (d.G.R. 950/2014)”;

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1323 del 24 ottobre 2014 “Individuazione delle reti territoriali per l’erogazione degli interventi della Garanzia per i Giovani in Liguria ed approvazione dello schema di convenzione con la Regione (d.G.R. 950/2014)”.

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 30 dicembre 2014 “Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani in attuazione della Convenzione con il MLPS e del Piano Regionale approvati con dgr 503/2014 e dgr 703/2014. Approvazione progetti e modalità di attuazione Misura 6 “servizio civile”.”;

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 23 gennaio 2015 “Approvazione Schema di Convenzione tra Ministero del Lavoro, Regione Liguria e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio per la realizzazione in Liguria della Misura 5 nell’ambito dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”;

• il decreto dirigenziale n. 133 del 2 febbraio 2015 “Aggiornamento delle Disposizioni di Applicazione per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani approvate con decreto del Dirigente 12 agosto 2014 n. 2353”;

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Pagina 7

2 Indicazioni generali

2.1. Pubblicizzazione

Per quanto concerne gli obblighi informativi del beneficiario nei confronti del pubblico, dovrà essere garantita l’opportuna informazione sulla presenza del finanziamento comunitario PON YEI attraverso l’esposizione di targhe e cartelli e l’apposizione dell’emblema europeo (artt.115, 116, 117, Reg. 1303/2013) e dello specifico logo dell’iniziativa Garanzia per i Giovani. Inoltre il beneficiario dovrà garantire che i partecipanti siano informati in merito a tale finanziamento e dovrà dare assicurazioni che l’operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo regionale cofinanziato dal FSE (artt.115, 116, 117, Reg. 1303/2013).

In qualsiasi documento riguardante le azioni finanziate, compresi i certificati rilasciati, dovrà essere presente una dichiarazione in cui risulti che il progetto è stato cofinanziato dal FSE.

Per le disposizioni di dettaglio è necessario fare riferimento a quanto previsto nel documento “Linee guida per le attività di comunicazione della Garanzia per i Giovani in collaborazione con le Regioni”, scaricabili alla Sezione Operatori del Sito Internet dedicato http://www.garanziagiovaniliguria.it

2.2. Conservazione documentazione

Relativamente alle operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000,00 Euro i soggetti attuatori e gli Organismi intermedi conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria (art.140 Reg.

1303/2013), per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

2.3. Aiuti di Stato

Relativamente agli aiuti di Stato, ove previsto, la normativa comunitaria applicabile risulta essere quella prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli Aiuti «De minimis», pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

A seguito della positiva valutazione della proposta, il soggetto percipiente l’aiuto è tenuto a presentare per la stipula della convenzione l’apposita Dichiarazione Aiuti “De minimis”, se prevista, facente parte dell’intera modulistica resa disponibile sul sito della Regione Liguria. Il contributo non potrà essere erogato in assenza di tale dichiarazione.

2.4. Condizioni di tutela dei dati personali

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni e gli organismi coinvolti nella gestione dei progetti vengano in possesso in occasione dell’attuazione delle presenti disposizioni devono essere trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice sulla tutela dei dati personali).

2.5. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di pertinenza regionale relative all’operazione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

• Regione Liguria – Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni, Via Fieschi, 17 – 16121, Genova.

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Pagina 8 2.6. Procedura informatica

La gestione delle Misure previste deve avvenire da parte del soggetto attuatore attraverso la procedura informatica messa a disposizione dalla Regione, le cui indicazioni di dettaglio verranno fornite direttamente ai medesimi soggetti attuatori.

2.7. Operazione

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni comunitarie (art. 2 del Reg. n. 1303/2013) in ordine al concetto di operazione, nel caso specifico l’operazione è rappresentata dall’insieme delle attività progettate e realizzate dal medesimo soggetto (Associazioni Temporanee territoriali o CPI provinciali di riferimento). In generale ci saranno due operazioni in ogni ambito territoriale: una per le attività in capo ai CPI e una per le attività in capo ad ogni Associazione Temporanea.

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3 Gestione finanziaria

3.1. Flussi finanziari

A seguito della risposta positiva da parte del MLPS in merito alla richiesta avanzata dalla Regione Liguria di avvalersi del servizio di pagamento da parte dell’Amministrazione centrale per quanto riguarda i trasferimenti riferiti alle Misure, le risorse saranno rese disponibili ai soggetti attuatori, previa verifica delle domande di rimborso da parte della Regione, secondo le seguenti modalità:

 erogazioni sulla base di stati di avanzamento attività documentati tramite periodiche domande di rimborso;

 eventuale saldo.

In ogni caso il finanziamento sarà riconosciuto in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte della corretta documentazione della loro fruizione da parte dei destinatari interessati.

Nello specifico il finanziamento sarà erogato come di seguito specificato:

Prima attribuzione

E’ prevista l’erogazione di una prima attribuzione a fronte della presentazione di una relazione sull’avanzamento delle attività e delle relative domande di rimborso.

Unicamente per la prima attribuzione l’erogazione al soggetto beneficiario è subordinata alle seguenti condizioni:

- avvenuta costituzione del Raggruppamento Temporaneo, ove previsto, e presentazione dell’atto costitutivo.

- avvenuta sottoscrizione della convenzione;

- avvenuta comunicazione dell’avvio delle attività, tramite autocertificazione (rif. paragrafo 4.2);

L’effettiva erogazione di tale quota è subordinata agli esiti dei controlli effettuati dalla Regione Liguria sulle attività dichiarate e valorizzate.

Ulteriori attribuzioni

E’ altresì prevista l’erogazione di ulteriori attribuzioni, a fronte della presentazione di una relazione sull’avanzamento delle attività e delle relative domande di rimborso trimestrali.

L’effettiva erogazione di tale quota è subordinata agli esiti dei controlli effettuati dalla Regione Liguria sulle attività dichiarate e valorizzate.

Saldo

A seguito dei controlli effettuati dalla Regione sulle attività realizzate oggetto della domanda di rimborso, il servizio di pagamento da parte dell’Amministrazione centrale provvede all’erogazione dell’importo riconosciuto a saldo oppure il beneficiario provvede alla restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

3.2. Domande di rimborso

La domanda di rimborso deve essere redatta su apposita modulistica rilasciata dall’Amministrazione competente e prodotta dalla procedura informatica messa a disposizione dei soggetti attuatori. La domanda di rimborso deve essere

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Pagina 10 firmata dal legale rappresentante del soggetto attuatore e deve essere corredata della documentazione prevista ai fini del riconoscimento delle spese.

In relazione ai servizi riconosciuti “a processo” e in riferimento ai percorsi di orientamento specialistico conclusi deve essere consegnata, con periodicità trimestrale, all’Amministrazione competente, la seguente documentazione:

- domanda di rimborso (All.7);

- copia delle pagine dei registri presenze riferiti al trimestre considerato (All.5);

- relazione trimestrale dettagliata (All. 6) che deve illustrare lo stato di attuazione del progetto evidenziando, in particolare, l’attività realizzata nel trimestre, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti sia in termini qualitativi che quantitativi, eventuali scostamenti rispetto al progetto originario, ecc.

Si specifica che i registri devono contenere unicamente le attività effettivamente erogate nel trimestre di riferimento.

In relazione ai servizi riconosciuti “a risultato” deve essere consegnata, con periodicità trimestrale, all’Amministrazione competente, la seguente documentazione:

- domanda di rimborso (All.7);

- copia delle pagine dei registri presenze riferiti al trimestre considerato (All.5);

- relazione trimestrale dettagliata (All. 6) che deve illustrare lo stato di attuazione del progetto evidenziando, in particolare, l’attività realizzata, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti sia in termini qualitativi che quantitativi, eventuali scostamenti rispetto al progetto originario, ecc.

La domanda di rimborso finale, sia per i servizi a processo che a risultato, deve contenere gli stessi documenti previsti per le domande intermedie, riferiti ovviamente all’ultimo periodo di competenza.

Alla domanda di rimborso finale per i servizi riconosciuti “a risultato” deve essere inoltre allegata una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’ente o di altro soggetto con potere di firma, attestante i nominativi e i relativi codici fiscali dei destinatari per i quali è stato raggiunto “il risultato” previsto.

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Pagina 11

4 Indicazioni specifiche per la gestione

Per gli aspetti relativi alla gestione non definiti nelle presenti Disposizioni è necessario fare riferimento a quanto riportato nel Manuale per la gestione e la rendicontazione.

4.1. Avvio dell’attività

I servizi al lavoro (Misura 1-C, Misura 3 e Misura 5) possono essere attivati a seguito della pubblicazione dell’atto di aggiudicazione e della sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato.

Per quanto riguarda i servizi formativi le AT dovranno, con periodicità mensile, presentare alla competente struttura regionale specifica istanza contenente la descrizione analitica del progetto formativo (percorso didattico). La loro attivazione è subordinata all’autorizzazione all’avvio dei singoli corsi da parte della competente struttura regionale.

4.2. Comunicazione avvenuto inizio

Per inizio dell’attività si deve intendere l’avvio di una delle Misure previste nel progetto approvato.

Il soggetto attuatore deve comunicare immediatamente via fax/PEC l’avvio dell’attività utilizzando l’apposito allegato (Allegato 3 del Manuale di gestione e rendicontazione).

4.3. Variazioni progetto formativo e del Piano di Azione Individuale (PAI)

L’operatore che intende apportare variazioni rispetto al progetto formativo (percorso didattico) approvato deve richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione motivandone adeguatamente la richiesta.

Si specifica inoltre che le disposizioni relative alle variazioni dei PAI sono contenute nel documento “Disposizioni di applicazione” approvato con Decreto Dirigenziale del 18 agosto 2014 n. 2353 e s.m.i..

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Pagina 12

5 Indicazioni specifiche per la rendicontazione

Nel presente capitolo vengono descritte, per ogni singola Misura, le caratteristiche principali e le modalità di calcolo del consuntivo. Viene inoltre data indicazione, sempre per ogni singola Misura, relativamente alla documentazione minima da produrre in sede di verifica.

Per gli aspetti relativi alla rendicontazione non definiti nelle presenti Disposizioni è necessario fare riferimento a quanto previsto nel Manuale per la gestione e la rendicontazione.

- Modalità di calcolo del consuntivo

Il consuntivo in generale viene calcolato tenendo conto:

 dell’effettiva erogazione dei servizi rimborsabili a processo attraverso la verifica delle ore/corso e delle ore allievo;

 dell’applicazione delle UCS ora/corso e ora/allievo sulla base della fascia di livello del personale docente(per le attività formative) e delle ore effettivamente erogate (per i servizi al lavoro – Misure 1B, 1C);

 della verifica della documentazione per i servizi rimborsabili a risultato se previsti;

 del calcolo dell'importo riconosciuto a processo (70%) e dell'importo riconosciuto a risultato (30%);

 del rispetto del vincolo massimo, ove previsto, per ogni singolo destinatario.

In riferimento alla documentazione prevista per il riconoscimento dei servizi erogati a processo e/o a risultato è necessario fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo 3.2 del presente documento.

Il valore finale riconoscibile al beneficiario dovrà tener conto anche delle rettifiche che si dovranno applicare in caso di non conformità rilevate in sede di controllo (rif. sezione 6 - Non conformità relative all’attività).

Nei paragrafi successivi vengono riportati le modalità di calcolo dei consuntivi di ogni singola Misura, che sono altresì riepilogati per comodità di lettura nella seguente tabella riassuntiva:

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Pagina 13 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO MODALITA' DI RICONOSCIMENTO COSTI

1.B Orientamento di I livello UCS con la modalità “a processo”

1.C Orientamento specialistico di II livello UCS con la modalità “a processo”

2.A Formazione mirata all’inserimento lavorativo

- per il 70% “a processo” sulla base delle UCS

- per il 30% “a risultato” nel caso di successivo inserimento lavorativo .

2.B Reinserimento di giovani 15-18 enni in

percorsi formativi UCS con la modalità “a processo”

3. Accompagnamento al lavoro UCS con modalità “a risultato” in funzione della categoria di profilazione del giovane

UCS con modalità “a risultato” in funzione della categoria di profilazione del giovane L’erogazione del finanziamento al soggetto promotore avviene per il 50% dell’importo a metà percorso e per il saldo a completamento del periodo di tirocinio

Relativamente all’indennità di partecipazione al tirocinio, comprensiva delle spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora previste, si specifica che il pagamento avverrà da parte di INPS

5. Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica

Unicamente per l’azione “Tirocini extra-curriculari in mobilità geografica” ed in particolare per la parte dell’indennità prevista a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio attinenti al tirocinio effettuato in mobilità geografica interregionale, la stessa viene calcolata in base ai parametri adottati nell’ambito dell’iniziativa Catalogo Interregionale di Alta Formazione (CIAF). Nel caso in cui il tirocinio sia realizzato in mobilità transnazionale, l’indennità di mobilità territoriale è calcolata in base ai massimali ERASMUS + .

“A risultato” in funzione della categoria di profilazione del giovane e della tipologia contrattuale.

8. Mobilità geografica

Nel caso di mobilità interregionale l’indennità è erogata “una tantum” e viene calcolata in base ai parametri adottati nell’ambito dell’iniziativa Catalogo Interregionale di Alta Formazione. Qualora si tratti, invece, di mobilità transnazionale, l’indennità viene calcolata in base ai parametri adottati nell’ambito dell’azione Your First Eures Job.

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Pagina 14 - 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento

Le caratteristiche dell’intervento risultano essere;

 erogazione con la modalità individuale;

 durata minima 60 minuti e massima 120 minuti;

 riconoscimento dei costi sostenuti per l’erogazione dell’attività con la modalità “a processo”;

 viene applicata un’Unità di Costo Standard (UCS) pari a 34,00 euro/ora.

Il consuntivo viene calcolato tenendo conto delle ore di servizio effettivamente erogate al singolo partecipante, fino ad un massimo di 2 e dell’Unità di Costo Standard (UCS) pari a 34,00 euro/ora

TOTALE SOVVENZIONE = N. ore effettive X 34,00

Documentazione da produrre in sede di verifica:

• documentazione relativa al riconoscimento dei servizi “a processo” (rif. Paragrafo 3.2).

- 1-C Orientamento specialistico o di II livello

Le caratteristiche dell’intervento risultano essere;

 erogazione con la modalità individuale;

 durata non può superare le 8 ore;

 riconoscimento dei costi sostenuti per l’erogazione dell’attività con la modalità “a processo”;

 viene applicata un’Unità di Costo Standard (UCS) pari a 35,50 euro/ora.

Il consuntivo viene calcolato tenendo conto delle ore di servizio effettivamente erogate al singolo partecipante, fino ad un massimo di 8 e dell’Unità di Costo Standard (UCS) pari a 35,50 euro/ora

TOTALE SOVVENZIONE = N. ore effettive X 35,50

Documentazione da produrre in sede di verifica:

• documentazione relativa al riconoscimento dei servizi “a processo” (rif. Paragrafo 3.2).

- 2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo

Le caratteristiche dell’intervento risultano essere;

 erogazione con modalità individuale o collettiva, in aule composte da un minimo di 5 allievi;

 durata compresa da un minimo di 50 fino ad un massimo di 200 ore;

 riconoscimento massimo per ogni singolo partecipante pari a Euro 4.000,00;

 riconoscimento dei costi sostenuti per l’erogazione dell’attività con la modalità “a processo” (70%) e a “risultato (30%);

 vengono applicate le seguenti Unità di Costo Standard (UCS):

o UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) ; o UCS ora/allievo: € 0,50 (fascia C) o € 0,80 (fascia B);

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Pagina 15 Si specifica inoltre che tale intervento non prevede ore di stage.

Il consuntivo viene calcolato tenendo conto delle ore corso massime previste, delle ore corso e delle ore allievo effettivamente erogate, della fascia di livello del personale docente e del valore massimo previsto per ogni singolo allievo pari a Euro 4.000,00.

Il riconoscimento dell’importo così calcolato avverrà:

 per il 70% “a processo” sulla base del costo standard e delle ore di formazione effettivamente erogate

 per il 30% “a risultato” nel caso di successivo inserimento lavorativo da realizzarsi entro 60 giorni dalla fine del corso.

Il riconoscimento del risultato è subordinato inoltre alla verifica della documentazione attestante l’avvenuto inserimento lavorativo mediante il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie da parte del soggetto incaricato dei controlli.

TOTALE SOVVENZIONE = [N. ore effettive x 117,00] + [N. ore effettive¹ x N. allievi effettivi x 0,80] + [N. ore effettive x 73,13] + [N. ore effettive¹ x N. allievi effettivi x 0,50]

¹

Il numero di ore effettive deve essere calcolato sulla base dell’effettiva frequenza di ogni singolo destinatario.

Relativamente agli allievi che, a consuntivo, hanno effettivamente raggiunto il successo formativo, la sovvenzione viene calcolata riconoscendo il 100% delle ore previste e svolte a prescindere delle ore di assenza effettuate da ciascuno.

Documentazione da produrre in sede di verifica:

• documentazione relativa al riconoscimento dei servizi “a processo” (rif. Paragrafo 3.2);

• documentazione relativa al riconoscimento dei servizi “a risultato” (rif. Paragrafo 3.2); :

• dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’ente o di altro soggetto con potere di firma, attestante i nominativi e i relativi codici fiscali dei destinatari per i quali sono stati attivati contratti di assunzione

- 2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi

Percorsi biennali di formazione per il conseguimento di una qualifica professionale per giovani che hanno compiuto 16 anni, usciti dal sistema scolastico o formativo senza aver conseguito una qualifica o un titolo di studio.

Le caratteristiche dell’intervento risultano essere;

 erogazione con modalità collettiva, in aule composte da un minimo di 12 e massimo 18 allievi in entrata e da un minimo di 10 allievi in uscita;

 durata del percorso risulta essere pari a 2.400 ore di cui 280-320 ore di stage;

 riconoscimento dei costi sostenuti per l’erogazione dell’attività con la modalità “a processo”;

 vengono applicate le seguenti Unità di Costo Standard (UCS):

o UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B);

o UCS ora/allievo: € 0,50 (fascia C) o € 0,80 (fascia B);

Relativamente agli standard di riferimento dei percorsi formativi è necessario fare riferimento a quanto previsto dal documento “Modalità operative per l’attuazione dei percorsi di qualifica biennale e annuale” approvato con D.D. n. 1876 del 20/07/2009 e s.m.i..

Il consuntivo, per ogni singola annualità, viene calcolato tenendo conto delle ore corso massime previste, delle ore corso e delle ore allievo effettivamente erogate, della fascia di livello del personale docente e del valore minimo previsto per gli allievi in uscita.

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Pagina 16 TOTALE SOVVENZIONE = [N. ore effettive x 117,00] + [N. ore effettive¹ x N. allievi effettivi x 0,80] + [N. ore

effettive x 73,13] + [N. ore effettive¹ x N. allievi effettivi x 0,50]

¹

Il numero di ore effettive deve essere calcolato sulla base dell’effettiva frequenza di ogni singolo destinatario.

Relativamente agli allievi che, a consuntivo, hanno effettivamente raggiunto il successo formativo, la sovvenzione viene calcolata riconoscendo il 100% delle ore previste e svolte a prescindere delle ore di assenza effettuate da ciascuno.

Documentazione da produrre in sede di verifica:

• documentazione relativa al riconoscimento dei servizi “a processo” (rif. Paragrafo 3.2);

Percorsi annuali di formazione per il conseguimento di una qualifica professionale per giovani che hanno compiuto 18 anni di età senza aver completato il ciclo di studio ed aver conseguito una qualifica o un titolo di studio (c.d. dropout).

Le caratteristiche dell’intervento risultano essere;

 erogazione con modalità collettiva, in aule composte da un numero standard di allievi pari a 18;

 durata del percorso risulta essere compresa fra le 600 e le 1.000 ore di cui 200-260 ore di stage;

 riconoscimento dei costi sostenuti per l’erogazione dell’attività con la modalità “a processo”;

 vengono applicate le seguenti Unità di Costo Standard (UCS):

o UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) ; o UCS ora/allievo: € 0,50 (fascia C) o € 0,80 (fascia B);

Relativamente agli standard di riferimento dei percorsi formativi è necessario fare riferimento a quanto previsto dal documento “Modalità operative per l’attuazione dei percorsi di qualifica biennale e annuale” approvato con D.D. n. 1876 del 20/07/2009 e s.m.i..

Il consuntivo viene calcolato tenendo conto delle ore corso massime previste, delle ore corso e delle ore allievo effettivamente erogate, della fascia di livello del personale docente.

TOTALE SOVVENZIONE = [N. ore effettive x 117,00] + [N. ore effettive¹ x N. allievi effettivi x 0,80] + [N. ore effettive x 73,13] + [N. ore effettive¹ x N. allievi effettivi x 0,50]

¹

Il numero di ore effettive deve essere calcolato sulla base dell’effettiva frequenza di ogni singolo destinatario.

Relativamente agli allievi che, a consuntivo, hanno effettivamente raggiunto il successo formativo, la sovvenzione viene calcolata riconoscendo il 100% delle ore previste e svolte a prescindere delle ore di assenza effettuate da ciascuno.

Documentazione da produrre in sede di verifica:

• documentazione relativa al riconoscimento dei servizi “a processo” (rif. Paragrafo 3.2);

- 3 Accompagnamento al lavoro

Il servizio di accompagnamento al lavoro è rimborsato al conseguimento del “risultato” occupazionale per il giovane. Il rimborso è valorizzato sulla base del profiling del giovane attribuito dal Centro per l’impiego in fase di accesso alla Garanzia per i Giovani.

Il rimborso sarà effettuato all’operatore, per l’intero importo spettante, all’avvenuto superamento del periodo di prova previsto dal CCNL con cui il giovane è stato assunto.

La profilazione del giovane prevede 4 fasce di svantaggio corrispondenti alle probabilità di essere occupato.

(23)

Pagina 17

Tipologia di inserimento

lavorativo BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA

Tempo indeterminato e

Apprendistato di I e III livello 1.500 2.000 2.500 3.000

Apprendistato II livello, Tempo determinato o Somministrazione ≥ 12 mesi

1.000 € 1.300 € 1.600 € 2.000

Tempo determinato o

Somministrazione 6-12 mesi € 600 800 1.000 € 1.200

In funzione della categoria di profilazione del giovane, il rimborso è effettuato in maniera differenziata e con diversa intensità.

Il riconoscimento del risultato è subordinato alla verifica della documentazione attestante l’avvenuto inserimento lavorativo mediante il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie da parte del soggetto incaricato dei controlli.

TOTALE SOVVENZIONE =∑ [importo riferito alla profilazione]

Documentazione da produrre in sede di verifica:

• documentazione relativa al riconoscimento dei servizi “a risultato” (rif. Paragrafo 3.2);

• dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’ente o di altro soggetto con potere di firma, attestante i nominativi e i relativi codici fiscali dei destinatari per i quali sono stati attivati contratti di assunzione e che hanno superato il periodo di prova previsto.

- 5 Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica

In relazione alla sede di svolgimento del tirocinio possiamo distinguere tra:

 tirocinio svolto nella Regione di residenza con le seguenti spese ammissibili:

o indennità di partecipazione;

o remunerazione all’ente promotore.

 tirocinio svolto in una Regione diversa da quella di residenza con le seguenti spese ammissibili:

o indennità di partecipazione e spese di viaggio, vitto e alloggio;

o remunerazione all’ente promotore.

 tirocinio svolto in mobilità transnazionale con le seguenti spese ammissibili:

o indennità di mobilità territoriale;

o remunerazione all’ente promotore.

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Remunerazione all’Ente promotore del tirocinio

Gli importi relativi alla categoria di profilazione del giovane risultano essere:

Distanza dal mercato del lavoro (fasce di svantaggio)

BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA

Importi riconosciuti a risultato € 200 € 300 € 400 € 500

Il riconoscimento a risultato è subordinato alla presentazione e verifica da parte della Regione Liguria della documentazione attestante l’avvenuta frequenza del tirocinio.

L’erogazione del finanziamento al soggetto promotore, avviene per il 50% dell’importo a metà percorso e per il saldo a completamento del periodo di tirocinio.

Qualora il tirocinio si trasformi, senza soluzione di continuità, in un contratto di lavoro con l’azienda ospitante il tirocinante, all’operatore è corrisposta esclusivamente la remunerazione prevista dalla Misura 5. Nulla è dovuto per l’inserimento lavorativo. Inoltre, non è consentita la rinuncia, da parte dell’operatore, alla remunerazione per l’inserimento in tirocinio a favore di quella per l’accompagnamento al lavoro (Misura 3).

Nel caso in cui il tirocinio dovesse concludersi anticipatamente per trasformazione anticipata in contratto di lavoro, infortuni o malattia che impediscano la regolare prosecuzione, dimissioni volontarie del tirocinante, all’operatore è comunque riconosciuta l’intera remunerazione prevista dalla Misura.

L’Ente promotore si impegna a comunicare alla presentazione della domanda di rimborso qualsiasi variazione nello svolgimento del tirocinio a seguito di conclusione anticipata dello stesso.

Tirocini e relativa indennità Le caratteristiche dell’intervento risultano essere:

 durata del tirocinio fino a 6 mesi e, nel caso di disabili e persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91, fino a 12;

 indennità per un massimo di Euro 500,00 mensili per la durata massima del tirocinio e, comunque, non superiore a Euro 3.000,00 (Euro 6.000,00 per disabili e persone svantaggiate)

Il soggetto attuatore deve implementare la procedura messa a disposizione dalla Regione attraverso l’inserimento dei dati richiesti da INPS per l’effettivo pagamento dell’indennità al tirocinante.

Il riconoscimento dell’importo avverrà tenendo conto delle giornate di effettiva presenza del tirocinante, la categoria di profilazione del giovane, i mesi di tirocinio, e l’importo mensile dell’indennità.

L’indennità di partecipazione sarà interamente riconosciuta se le giornate di assenza del tirocinante sono inferiori al 30%, percentuale calcolata su base mensile (quantificando solo i giorni lavorativi).

Nel caso di tirocini part time esso può essere riproporzionato in base all’effettivo impegno orario prestato.

Nel caso di giovani percettori di mini Aspi, al tirocinante è corrisposta un’indennità di tirocinio al netto della mini Aspi percepita, fino al raggiungimento dell’importo massimo dovuto.

Al fine di consentire l’erogazione da parte dell’INPS dell’indennità di partecipazione al tirocinio e, ove previsto, delle spese di viaggio, vitto e alloggio, gli operatori (AT o CPI) sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Regione, tramite il sistema informatico attualmente operante denominato SILTOL, i dati contenuti nell’Allegato alla Dgr. del 23 gennaio 2015 n. 36.

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Spese di viaggio, vitto e alloggio riferite a tirocini in mobilità geografica

Al fine di consentire l’erogazione da parte dell’INPS delle spese di viaggio, vitto e alloggio riferite a tirocini in mobilità geografica, gli operatori (AT o CPI) sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Regione, tramite il sistema informatico attualmente operante denominato SILTOL, i dati contenuti nell’Allegato alla Dgr. del 23 gennaio 2015 n. 36.

 Tirocinio svolto in una Regione diversa da quella di residenza

Nel caso di tirocinio svolto in modalità interregionale i rimborsi delle spese di mobilità territoriale sono contenuti nelle tabelle di seguito riportate.

Tali tabelle riepilogano, in relazione alla durata del tirocinio, le somme forfettarie da utilizzare per la quantificazione dei rimborsi delle spese di mobilità territoriale.

Riferimenti

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