INDICE DEFINIZIONI
U. EVENTUALI CONGUAGLI A FAVORE DEL FONDO
U.2. Nel caso in cui, a seguito di una transazione con l’impresa insolvente, le suddette somme siano recuperate con versamenti periodici da parte del debitore, il gestore del fondo versa
V. CONTROLLI E RENDICONTAZIONI PERIODICHE
V.2. Le modalità del controllo sulla gestione del Fondo sono definite da una apposita determinazione del Dirigente regionale competente per materia
5. Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [email protected].
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali - Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail [email protected] o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento - L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento - I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità di cui al presente bando.
7. Destinatari dei dati personali - I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:
a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l’importo; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione - I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti - Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati - Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di accedere ai contributi regionali.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 GIU-GNO 2020, N. 708
Direttiva ad ARPAE ad integrazione della delibera di Giunta regionale n. 1801/2005 relativamente agli impianti di depura-zione del comparto agroalimentare di cui all'Allegato 2 della delibera di Giunta regionale n. 2773/2004
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:
– il D.Lgs. 27/01/1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in parti-colare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
– il D.L. 28/09/2018, n. 109 “Disposizioni urgenti per la cit-tà di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” ed in particolare l’art. 41 che ha introdotto di-sposizioni in materia di fanghi da depurazione;
– la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropoli-tana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;
Atteso che ai sensi dell’art. 2, del citato Decreto, si inten-dono per fanghi i residui derivanti dai processi di depurazione:
1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insedia-menti civili come definiti dalla lettera b), art. 1-quater, Legge 8 ottobre 1976, n. 690;
2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzial-mente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto 1;
3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insedia-menti produttivi, come definiti dalla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni; tali fanghi devono essere assimi-labili per qualità a quelli di cui al punto 1 sulla base di quanto disposto nel successivo articolo 3;
Considerato che:
– la propria deliberazione n. 2773/2004 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura” al paragrafo IV punto 4, ha stabilito che, ferme restando le disposizioni di cui al successivo paragrafo V relative agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, è vietato l’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione pro-dotti da impianti di depurazione di acque di scarico autorizzati al trattamento di rifiuti ai sensi dell’allora vigente D.Lgs. n. 22/97;
– la propria deliberazione n. 1801/2005 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura", modificando la citata deliberazione n. 2773/2004, ha introdotto specifiche disposizioni per gli impianti di depurazione delle acque reflue industriali del comparto agroalimentare di cui all’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004 preve-dendo anche la possibilità del trattamento di rifiuti;
Atteso che la predetta deliberazione:
– al fine di garantire continuità nella filiera di lavorazione / trasformazione dei prodotti agricoli del comparto agro-ali-mentare, con particolare riferimento agli aspetti della gestione e recupero degli scarti e dei rifiuti organici recuperabili derivanti dai settori produttivi dell’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004, ha individuato una lista positiva di rifiuti trattabili
in impianti di depurazione delle acque reflue industriali a servi-zio dei predetti settori produttivi, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni ivi indicate;
– ha introdotto specifiche condizioni che devono essere rispet-tate ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione prodotti da impianti di depurazione dei settori agroalimentare dell’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004 qualo-ra operino tqualo-rattamento di rifiuti non ricompresi nella lista positiva di cui sopra;
– ha previsto che, per gli impianti di depurazione di setto-ri diversi da quelli dell’Allegato 2, della propsetto-ria deliberazione n. 2773/2004, autorizzati al trattamento dei rifiuti, trovi applica-zione, in ogni caso, il divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura introdotto dal Paragrafo IV – punto 4, della propria deliberazione n. 2773/2004;
Vista la nota prevenuta da ARPAE - Servizio Autorizzazio-ni e ConcessioAutorizzazio-ni di Ravenna (PG/2020/348543) con la quale si chiede di individuare un criterio univoco ed omogeneo che, in presenza di impianti di depurazione di acque reflue industriali del comparto agroalimentare come indicati nell’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004 autorizzati anche al trattamen-to dei rifiuti, consenta di definire il limite quantitativo entro cui tale trattamento può essere autorizzato per un utilizzo in agricol-tura dei fanghi prodotti dall’impianto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
Richiamate le seguenti disposizioni della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.:
– l'art. 15, comma 8, che individua l’agenzia quale modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni gestionali che spettano alla Regione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normati-va regionale nelle stesse materie;
– l'art. 15, comma 1, il quale prevede che nelle materie di cui sopra la Regione esercita attraverso le proprie strutture ordina-rie le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e programmazione, sviluppo e coordinamento del-le conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, supporto aldel-le relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2015 non espressamen-te attribuiespressamen-te con la medesima legge ad altri enti;
– l'art. 16, commi 1 e 2, i quali prevedono che l'Agenzia istituita ai sensi della L.R. n. 44/1995 è ridenominata “Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia” (di segui-to “ARPAE”) e che mediante la suddetta Agenzia la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, au-torizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stes-se materie sono estes-sercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercita-te dalle Province in base alla legge regionale;
– l'art. 15, comma 11, ai sensi del quale la Regione coordi-na l’Agenzia al fine di realizzare l'esercizio unitario e coerente delle funzioni;
Atteso che i fanghi, secondo la definizione contenuta all’art. 2 del D.Lgs. 27/1/1992 n. 99 che disciplina le condizioni per il lo-ro utilizzo in agricoltura, devono costituire “residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue”;
Rilevato che la giurisprudenza, seppur per fini diversi ed in altri contesti, per definire la natura di un impianto o la natura della risultante in caso di miscelazioni è ricorsa al criterio quantitativo
(Cass. Pen. n.1870/2016 in cui si afferma che “In materia di tute-la delle acque dall’inquinamento lo scarico da depuratore non ha propria differente caratteristica rispetto ai reflui convogliati: ne de-riva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali devono essere ritenuti di natura mista ed i relativi re-flui vanno qualificati come scarichi di acque reflue urbane”; TAR Sardegna n. 688/2018 “In caso di miscelazione di rifiuti di diversa natura, il criterio da utilizzare per stabilire la natura della risul-tante è quello relativo al refluo quantitativamente prevalente”);
Ritenuto pertanto di chiarire - anche alla luce della giurispru-denza sopra riportata e al fine di garantire l’esercizio omogeno delle funzioni da parte dell’Agenzia regionale per la prevenzio-ne, l'ambiente e l'energia – che l’attività di depurazione effettuata negli impianti del comparto agroalimentare di cui all’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004 deve essere prevalente rispetto a quella del trattamento di rifiuti effettuata nel medesi-mo impianto ai sensi della propria deliberazione n. 1801/2005 e pertanto i quantitativi delle acque reflue aziendali avviate a de-purazione devono risultare superiori al 50% del totale trattato nell’impianto su base annua;
Visti:
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
– la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e fun-zionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;
– il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
– la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente
per oggetto: “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020–2022”;
Viste inoltre la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 e la propria deliberazione n. 1059 del 03 luglio 2018;
Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichia-rato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia A voti unanimi e palesi
delibera
1) di chiarire, sulla base delle motivazioni espresse in pre-messa e qui integralmente richiamate, in attuazione dell'art. 15, comma 11, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., al fine di garantire l’esercizio omogeneo delle funzioni da parte dell’Agenzia, che l’attività di depurazione effettuata negli impianti del comparto agroalimentare di cui all’Allegato 2, della propria deliberazione n. 2773/2004, deve essere prevalente rispetto a quella del tratta-mento di rifiuti effettuata nel medesimo impianto ai sensi della propria deliberazione n. 1801/2005 e pertanto i quantitativi del-le acque reflue aziendali avviate a depurazione devono risultare superiori al 50% del totale trattato nell’impianto su base annua;
3) di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza si provvederà ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.
ii. e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzio-ne e programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
4) di trasmettere la presente deliberazione ad ARPAE e di pubblicarla nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-gna Telematico.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 GIU-GNO 2020, N. 712
Emergenza COVID-19 - Modifiche e integrazioni alla delibe-ra di Giunta regionale n. 600/2020 - Voucher sport - Ulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Viste:
- la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”, ed in particolare, l’ar-ticolo 5, comma 3, il quale dispone che “Per interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente all'adozione del Piano triennale del-lo sport, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, può provvedere, nell'ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi”;
- la propria deliberazione n. 600/2020 avente ad oggetto:
“L.R. n. 8/2017, Art. 5, Comma 3 – Interventi urgenti nel setto-re sportivo – Criteri per il trasferimento alla Città Metropolitana
di Bologna, alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contra-stare l’aumento della sedentarietà determinato dall’Emergenza COVID-19”
Dato atto che con la richiamata propria deliberazione n. 600/2020 la Regione ha approvato i criteri per trasferire agli Enti locali interessati un budget complessivo pari a € 3.000.000,00 per l'erogazione di voucher finalizzati a sostenere economica-mente le famiglie che intendono far proseguire ai propri figli l'attività sportiva;
Verificata l’opportunità:
- di integrare quanto previsto al Punto 4 “Beneficiari” dell’Al-legato 1) della citata propria deliberazione n. 600/2020 laddove, al secondo alinea, non stabilisce quale debba esse-re l’ammontaesse-re del voucher assegnato nel caso di pesse-resenza, nel nucleo familiare, del secondo figlio;
- di modificare l’Allegato 2) della citata propria deliberazione n. 600/2020 per allineare, previo necessario arrotondamen-to dei dati della colonna denominata “Somme ripartibili per Comuni in euro”, le somme finanziarie da trasferire al corri-spondente numero di voucher”;
Rilevata la necessità di prevedere un ulteriore intervento a
sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli che, in questa critica fase di emergenza e anche all’atto della ripar-tenza di corsi, attività e campionati sportivi, possono trovarsi nelle condizioni di non poter iscrivere i numerosi figli a tali attività;
Preso atto di una ulteriore disponibilità finanziaria pari a € 300.000,00, stanziati sul Capitolo 78744 del proprio bilancio, annualità 2020;
Ritenuto quindi opportuno e urgente approvare, a modifica e integrazione della citata propria deliberazione n. 600/2020, quali parti integranti ed essenziali del presente atto:
- l’Allegato 1) avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n. 600/2020 – Voucher sport -Ul-teriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli”;
- l’Allegato 2) avente ad oggetto “Tabella di riparto dei voucher sport per le famiglie numerose con quattro o più figli e riepilo-go voucher assegnati con propria deliberazione n. 600/2020”;
Visti:
- il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di ar-monizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli ar-ticoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 26/11/2001, n. 43, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’e-sercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazio-ne della propria deliberazioattuazio-ne n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 83 del 21/01/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretati-vi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione preinterpretati-visti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di preven-zione della corrupreven-zione 2020-2022”;
- la determinazione dirigenziale n. 2373 del 21/2/2018 “Con-ferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio
"Turismo, Commercio e Sport”;
- la determinazione dirigenziale n. 9793 del 25/6/2018 “Rin-novo incarichi dirigenziali in scadenza al 30/6/2018” con la quale si è proceduto, tra l’altro, al rinnovo dell’incarico dirigenziale
Professional “Destinazioni turistiche, promocommercializzazio-ne, sviluppo e promozione dello Sport, al dott. Venerio Brenaggi dal 1/7/2018 al 31/10/2020;
- la determinazione dirigenziale n. 10460 del 3/7/2018 aven-te ad oggetto “Delega di poaven-tere provvedimentale al titolare della posizione dirigenziale Professional "Destinazioni turistiche e pro-mo-commercializzazione, sviluppo e promozione dello sport" e messa a disposizione di unità di personale;
- la determinazione dirigenziale n. 10502 del 3/7/2018 “De-lega di funzioni in materia di gestione del personale al titolare della posizione dirigenziale Professional sp000235 "Destinazioni turistiche e promo-commercializzazione, sviluppo e promozio-ne dello sport";
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.
21 del 28/2/2020, con il quale sono stati nominati i componen-ti della Giunta regionale e definite le rispetcomponen-tive attribuzioni sulla base delle quali competono al Presidente le “Politiche di pro-mozione delle attività sportive e di sviluppo dell’impiantistica sportiva e dei grandi eventi”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichia-rato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Acquisito agli atti del Servizio Turismo, Commercio e Sport, in data 18/6/2020, il parere favorevole della Commissione assem-bleare V “Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità”
ai sensi dell’art. 5, comma 3, della citata L.R. 8/2017;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendo-no integralmente riportate:
1) di approvare l’Allegato 1), parte integrante e sostanzia-le del presente atto avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n. 600/2020 – Voucher sport - Ulte-riore intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli”;
2) di approvare l’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto “Tabella di riparto dei voucher sport per le famiglie numerose con quattro o più figli e riepilo-go voucher assegnati con propria deliberazione n. 600/2020”;
3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pub-blicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e ss.mm.ii. e alle ulteriori pub-blicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo Decreto legislativo;
4) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Allegato 1)
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DGR N. 600/2020 – VOUCHER SPORT - ULTERIORE INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI.
1. OBIETTIVI
La Regione Emilia-Romagna, con la propria deliberazione n. 600/2020, ha approvato i criteri per trasferire agli Enti locali interessati un budget complessivo pari a € 3.000.000,00 per l'erogazione
La Regione Emilia-Romagna, con la propria deliberazione n. 600/2020, ha approvato i criteri per trasferire agli Enti locali interessati un budget complessivo pari a € 3.000.000,00 per l'erogazione