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SOMMARIO: 1.1. Scopo e funzione della notificazione. - 1.2. La notificazione nel codice di rito. - 1.3. Gli organi della notificazione. - 1.4. Relazione di notificazione – 1.5. Le notifiche al testimone. - 1.6. Dalla PEC alle notificazioni per via telematica. - 1.7. Ambito applicativo e limiti oggettivi. - 1.8. Destinatari delle notificazioni penali telematiche e limiti soggettivi. - 1.9. Notificazioni penali telematiche e Sistema Notifiche Telematiche (SNT) – 1.10. Sistema informativo della cognizione penale. - 1.11. Vantaggi e limiti. Proseguendo l’analisi degli atti di parte, veniamo all’istituto delle notificazioni che ha il precipuo compito di portare a conoscenza gli atti stessi del procedimento di soggetti diversi dai loro autori. Dopo una panoramica generale sull’istituto, verrà analizzato, nello specifico, la norma riguardante la notificazione della citazione ai testimoni. Questo perché il testimone rappresenta di sicuro lo “strumento” più importante del processo penale, il mezzo attraverso il quale le parti possono ricostruire per il giudice l’accadimento dei fatti. La sua importanza è il prodotto diretto del nostro processo a carattere accusatorio dove il Giudice è terzo rispetto alle parti e giudica alla luce della ricostruzione dei fatti a lui rappresentata dalle parti stesse, a differenza del processo inquisitorio, dove il Giudice è informato prima del processo degli elementi a carico dell’imputato. Ogni cittadino può essere citato in qualità di testimone in un processo penale e quando il Giudice autorizza le parti alla citazione, il chiamato ha il dovere giuridico e morale di presentarsi per rendere la sua testimonianza e riferire esclusivamente il vero. Se non si presenta

senza addurre edocumentare un impedimento legittimo, è sanzionato penalmente con una pena pecuniaria e può essere costretto a comparire al processo accompagnato dalle forze dell’ordine: il giudice dispone il cosiddetto accompagnamento coattivo, il pagamento di una somma di denaro nonché delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

1.1. Scopo e funzione della notificazione.

Come in altri rami dell’ordinamento processuale, il legislatore si è misurato con il problema di garantire, con sufficiente certezza, due esigenze di marcato valore non soltanto pratico: informare i soggetti coinvolti negli accertamenti procedimentali dei fatti che devono essere portati a loro conoscenza, o per per garanzie difensive, o per lo stesso procedere del processo, e fornire alla “storia processuale” la dimostrazione tangibile dell’avvenuto adempimento informativo, a preclusione di ogni possibile e futura contestazione. Anche nel processo penale lo strumento individuato per raggiungere questa duplice finalità è costituito dalla notificazione, affidata istituzionalmente ad un organo terzo rispetto al giudice ed al pubblico ministero, con veste di pubblico ufficiale, come tale investito di specifica autorevolezza e credibilità. Teoricamente l’ufficiale giudiziario raggiunge il destinatario e gli consegna materialmente l’atto da comunicare, assicurando in concreto lo scopo della comunicazione effettiva (cui, per convenienza e per convenzione si equipara negli effetti il rifiuto di ricevere la copia da parte del destinatario). L’effettività della comunicazione è assicurata dalla consegna di un documento che è copia di quello da far conoscere; l’originale resta depositato negli atti e serve da termine di

paragone per verificarne la corrispondenza con la copia notificata. Della avvenuta consegna, dei suoi tempi, delle sue modalità, dell’identità del percettore, si redige, ad opera del pubblico ufficiale procedente, una sintetica verbalizzazione, destinata a far prova delle attività eseguite. L’attività descritta in modo così schematico deve però tener conto della realtà, variamente articolata, con la quale si interfaccia la consegna della copia, la diversità delle persone concretamente raggiungibili rispetto al reale destinatario nonché la necessità di reperire forme alternativamente affidabili per i casi di mancato rintraccio o di irreperibilità dell’interessato alla comunicazione. E la stessa figura istituzionale dell’ufficiale giudiziario si è rivelata insufficiente a svolgere il proprio compito, non soltanto per le difficoltà organizzative o di insufficienza dell’organico, ma, soprattutto, a fronte delle moderne esigenze di celerità e di immediatezza cui possono sopperire sistemi informatici e telematici di nuova apparizione nel mondo del processo. Nei confronti di una realtà sempre più composita, la tradizionale notificazione ha dovuto far spazio a modelli eterogenei ed a soluzioni che si discostano da quelle consuete. Lo stesso sviluppo dei mezzi tecnici consente oggi alla notificazione di adempiere alla sua funzione tipica di strumento informativo senza l’utilizzazione di supporti cartacei e senza che un pubblico ufficiale debba spostarsi dalla propria sede per raggiungere concretamente il soggetto cui consegnare il documento.

1.2. La notificazione nel codice di rito.

Alla disciplina delle notificazioni il codice di procedura penale dedica il titolo V del libro II, riguardante gli “Atti”. La normativa introdotta dal legislatore riguardo a tale materia non solo si conforma

alle direttive dettate nella legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81, ma risponde anche alle esigenze ed alle caratteristiche del nuovo modello processuale adottato.

Quanto alla prima osservazione è necessario sottolineare come la legge delega abbia indicato, tra gli obiettivi da perseguire nella redazione del nuovo codice di rito penale, quello della

“semplificazione” dello svolgimento del processo, in generale159, e

del sistema delle notificazioni in particolare160; si è inteso in questo

modo indirizzare il legislatore delegato verso lo sfoltimento dei formalismi fini a se stessi, mantenendo le forme ritenute essenziali. In linea con la semplificazione si collocano, tra gli altri, gli istituti riguardanti l’efficacia sostitutiva delle notificazioni attribuita alla lettura di provvedimenti alle persone presenti e di avvisi effettuati dal giudice e dal pm, alla consegna della copia dell’atto effettuata dalla cancelleria del giudice e dal pm. Una tale esigenza, funzionale soprattutto alla maggiore celerità richiesta dal nuovo processo, è perseguita anche introducendo la possibilità di avvalersi, in circostanze particolari, dei mezzi di comunicazione che il progresso tecnologico mette a disposizione161.

La dottrina ha inoltre sottolineato come, nella dicotomia tra il criterio formale della “conoscenza legale” e quello della “conoscenza

159 Art. 2, punto 1, L. 16 Febbraio 1987, n. 81 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 marzo 1987, n. 62), nella parte in cui specifica che il codice di procedura penale deve attuare i criteri che seguono <<la massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale>>.

160 Art. 2, punto 9, L. 16 Febbraio 1987, n. 81, cit., in cui dispone la <<semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione>>.

161In tale ottica si pongono i ritocchi alla disposizione in esame introdotti dall’art. 3 comma 1, legge 26 marzo 2001, n. 128 e successivamente, dall’art 9 comma 1 lett a) del d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Viene infatti introdotto il comma 2 bis all’art. 148 cp.p. mediante il quale il giudice può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei, e la trasmissione del testo originale viene attestata dall’ufficio che invia l’atto con annotazione in calce all’atto stesso.

effettiva” degli atti, la disciplina delle notificazioni contenuta nel titolo quinto tenda ad erodere la prevalenza della prima, tipica del codice previgente162 a beneficio della seconda163. La giurisprudenza

ha comunque evidenziato come il sistema delle notificazioni è fondato, sia nel nuovo che nel vecchio codice, <<sulla conoscenza legale dell’atto e, sempre che siano compiute le formalità prescritte e la legge sia rispettata, non permette che possa essere fornita la prova di mancata conoscenza dell’atto e di mancata conoscenza entro un determinato termine utile>>164.

Come già accennato, la disciplina delle notificazioni risponde alle specifiche esigenze del modello accusatorio adottato, caratterizzato dalla parità delle parti, dalla necessità di una partecipazione effettiva e consapevole di queste al processo, specie in considerazione delle diverse prerogative che possono essere esercitate.

Emerge quindi la necessità di soddisfare l’esigenza di tempestività delle notificazioni, funzionale ad una rapida e reale costituzione del rapporto processuale, e di assicurare la garanzia del diritto di difesa. <<Sotto il profilo sistematico è stato evidenziato in dottrina165 come

162 C. Taormina, voce Notificazioni (dir. Proc. Pen.) in enc. Del dir. XXVIII Milano, 1978, p.675.

163G.P. Voena, Atti, in Profili del nuovo codice di procedura penale a cura di Conso e Grevi, Padova 1993, p. 25 e ss; F. Lattanzi, Le notificazioni, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, diretto da Chiavario e Marzaduri, Torino 1996, p. 152. Parla di un sistema misto L. Grilli, Le notificazioni penali, Milano 1990, p. 32.

164 Cass pen., sez. VI, 14 aprile 1999, in C.E.D. Cass., n. 213684, <<Il sistema delle notificazioni - che, nel privilegiare la notificazione a mani proprie, prevede una serie di possibilità alternative ugualmente valide ed efficaci, […] - è fondato, [...] sulla conoscenza legale dell’atto e, […], non permette che possa essere fornita la prova di mancata conoscenza dell’atto o di mancata conoscenza entro un determinato termine utile (fattispecie in cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stata eseguita nel luogo di lavoro del notificando a mani del superiore gerarchico, reputata persona equiparabile al «convivente», e nella quale la notificazione si è ritenuta perfezionata nel momento della consegna dell’atto al detto superiore gerarchico, a nulla rilevando il successivo atto - verificatosi, secondo il ricorrente, senza il rispetto del termine di comparizione - della consegna all’interessato da parte del superiore).

165 A. Macchia, Sub art 157 c.p.p. in Commento Chiavario a c..p.p., II, Torino, 1990, p. 209; F. Lattanzi, Le notificazioni, in Atti del procedimento penale,

sia indicativa del nuovo ruolo e della diversa attività di impulso attribuito ai soggetti nel processo la distinzione operata tra le notificazioni eseguite su disposizione del giudice e quelle effettuate “a richiesta” di parte, sia essa pubblica che privata; il giudice è collocato in una posizione “autonoma” rispetto al pm il quale non “ordina” di eseguire la notificazione ma lo “richiede” come le parti private, rispetto alle quali è collocato in posizione paritaria>>166.

Le modifiche legislative introdotte nel sistema delle notificazioni dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) rispondono all’ulteriore esigenza di tutela della riservatezza del destinatario della notificazione già evidenziata dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998.

Infatti, l’art. 174 comma 13 del citato d. lgs. ha modificato il terzo comma dell’art. 148 c.p.p. stabilendo che, quando la notificazione non può essere eseguita a mani proprie, la copia dell’atto deve essere inserita in busta sigillata; la stessa disposizione aggiunge poi un ulteriore comma secondo cui le comunicazioni, gli avvisi e ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa, a persona diversa dal destinatario, devono contenere solo le indicazioni “strettamente necessarie”167.

La giurisprudenza ha evidenziato che il momento essenziale della notificazione è costituito dalla consegna al destinatario della copia dell’atto da notificare, in quanto unico mezzo che ne consente la conoscenza; e che tale attività l’ufficiale giudiziario deve attestare nella relazione di notifica, ai fini della prova della sua

Forma e struttura, in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, a cura di M. Chiavario e E. Marzaduri, Torino 1996, p. 153.

166 V. Carbone, Le notificazioni. Dottrina e giurisprudenza, V ed., IPSOA, 2010, p. 1094.

167 In dottrina, in argomento, Chimicchi, La tutela della riservatezza nel processo penale minorile, in Giust. Pen., 2008, I, p. 365.

effettuazione168. Ne deriva che, qualora vi siano più destinatari della

notificazione di un atto, <<non solo deve essere consegnata una copia per ciascuno di essi pure nel caso in cui il luogo delle notificazioni sia uguale per tutti e queste siano eseguite mediante consegna ad una stessa persona che abbia la qualifica richiesta dalla legge; ma anche che di ciò deve essere fatta specifica menzione nella relazione, se questa sia unica per tutti>>.

In linea di massima, l’atto è notificato per intero. Soltanto l’integrale conoscenza del documento, infatti, garantisce la completezza dell’informazione ed evita che la scelta dei brani oggetto di trasmissione alteri il reale contenuto dell’atto. Esistono, tuttavia, casi nei quali lo stesso codice di rito penale consente la notifica per estratto, come ricorda il citato terzo comma dell’art. 148 nel suo

incipit169. Fuori da questi casi, la notifica di un atto incompleto dà

luogo alla nullità espressamente prevista dall’art. 171, lettera a). Sono così, causa di nullità della notificazione la consegna di una copia non conforme all’originale170 e la consegna di una copia

mancante di alcune pagine171. In proposito la giurisprudenza ha

precisato che la nullità sancita dal’ art. 171 c.p.p. si verifica soltanto quando l’atto è incompleto in modo tale non potersi affermare che <<contenga tuttavia gli elementi essenziali di conoscenza per il pieno esercizio del diritto di difesa>>172.

168 Cass. sez. II, 16 dicembre 1997, n. 4497

169 Si vedano, al riguardo, gli artt. 32, 48, 149, 397, 520, 548, c.p.p.

170 Cass. sez. II, 6 novembre 2008, n. 43139, in C.E.D. Cass., n. 243030, <<è causa di nullità della notificazione, e non del provvedimento oggetto della notificazione medesima, la consegna all’avente diritto di una copia non conforme, con conseguente omesso decorso dei termini di impugnazione>>. 171 Cass. sez. VI, 13 luglio 2009, n. 28552, in tema di provvedimento cautelare.

<<L'ordinanza cautelare notificata pur priva di alcune sue parti, non era affetta da nullità, in quanto consentiva comunque d'individuare la contestazione mossa all'indagato e il quadro indiziario emerso a carico del medesimo, con l'effetto che nessun pregiudizio concreto si sarebbe verificato per l'esercizio del diritto di difesa>>.

172 Cass. Pen., sez. I, 12-07-1993, n.3273, in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 11, p. 72.

Sempre in linea di principio, l’atto è consegnato a mani del destinatario. Per i casi in cui questo tipo di effettuazione della notifica non è possibile e la consegna avviene a mani di terzi, si osserva la regola contenuta nel terzo comma dell’art. 148 c.p.p.: se non si tratta del difensore o del domiciliatario, la copia da consegnare è inserita in una busta che ne assicura la riservatezza di contenuto. Sulla busta è apposto il numero cronologico che consente di individuare l’avvenuta notificazione nei suoi estremi essenziali; delle operazioni compiute si dà atto nella relazione di notifica, in calce all’originale ed alla copia dell’atto. Le regole dettate dal codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti di esecuzione per assicurare al condannato tutte le garanzie previste per l’imputato nel procedimento di cognizione173.

1.3. Gli organi della notificazione.

L’organo deputato, in via generale, ad effettuare le notifiche è l’ufficiale giudiziario. Secondo quanto stabilito al primo comma dell’art. 148 c.p.p.,<<le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni174>>.

Si tratta di un dipendente dell’amministrazione della giustizia che riveste, nell’esercizio delle sue funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale. Gli ufficiali giudiziari sono organizzati in uffici autonomi,

173 Cass. Pen., sez. I, 2 Febbraio 2006, n. 7412, in C.E.D. Cass., n. 234076. <<In fase di esecuzione devono considerarsi estese al soggetto interessato, in quanto praticabili, tutte le garanzie previste per l’imputato nel procedimento di cognizione; conseguentemente anche le notifiche devono essere eseguite con l’osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all’imputato>> 174 Il riferimento normativo a<<chi ne esercita le funzioni>> risulta criptico, nel

nostro ordinamento non sono ravvisabili figure che esercitino le funzioni di ufficiali giudiziari senza esserlo. Probabilmente il legislatore ha voluto scongiurare il rischio che eventuali differenze nominalistiche potessero paralizzare il meccanismo della notificazione.

non inquadrati né nelle procure né nei tribunali, denominati UNEP (ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti), sotto il controllo del presidente della Corte d’appello.

L’ufficiale giudiziario è l’organo ordinario delle notifiche e, a tale figura, possono rivolgersi sia il giudice che il p.m., nonché le parti private. In casi particolari le notifiche possono essere effettuate anche da soggetti diversi dall’ufficiale giudiziario, rimettendosi alla facoltà dell’organo richiedente la decisione se avvalersi o meno dell’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo può essere rappresentato dalla polizia penitenziaria, nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame175, il giudice176 può disporre che, in caso

d’urgenza, le notifiche siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti177, ex art. 148 comma 2 c.p.p.;

dalla polizia giudiziaria <<nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere

o è tenuta ad eseguire>>178. Nella norma non viene menzionata la

figura del cancelliere, unicamente deputato ad effettuare le comunicazioni e, nel caso dell’art. 149 c.p.p., in via eccezionale, ad effettuare le notificazioni urgenti a mezzo del telefono o telegrafo. Il

175 La notifica tramite p.g. presuppone lo stato detentivo dell’indagato. Pertanto, qualora il reclamo al Tribunale del riesame sia avverso un’ordinanza applicativa di una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, ad esempio arresti domiciliari, divieto ed obbligo di dimora, obbligo di presentazione alla p.g., divieto di espatrio, le notifiche andranno effettuate tramite ufficiale giudiziario.

176 La legge prevede espressamente la facoltà del giudice di ricorrere a questo organo di notifica ma la previsione deve estendersi anche al p.m. in via analogica.

177 Il soggetto destinatario della notificazione è l’imputato, per gli altri soggetti occorrerà rivolgersi agli organi ordinari della notificazione.

178 Prima dell’entrata in vigore della L. 155/2005, in materia di contrasto al terrorismo, il p.m. disporre indifferentemente della p.g. o dell’ufficiale giudiziario. La modifica degli articoli 148 c.p.p. e 151 c.p.p. è intervenuta per evitare che le risorse della p.g. fossero distolte dall’attività di repressione dei reati. Ma in sede di conversione del d.l. 144/2005, si è previsto che, qualora si proceda per reati particolarmente gravi, previsti all’art. 407 lett a) n 1), 3) e 4) c.p.p., l’amministrazione giudiziaria possa ricorrere alla p.g. per le notifiche senza nessuna limitazione.

codice prevede che la consegna della copia dell’atto da parte della cancelleria del giudice abbia valore di notificazione. Affinché questo effetto possa verificarsi occorre che sull’originale dell’atto sia annotata la consegna della copia e la data in cui questa è avvenuta. L’annotazione, che il cancelliere è tenuto a compiere, è equiparabile, per gli effetti, alla relata di notifica dell’ufficiale giudiziario.

1.4. Relazione di notificazione.

Si è visto che la relazione di notificazione risponde alla funzione di informare gli interessati dell’attività compiuta per giungere alla notifica. Essa consiste in una sintetica annotazione, in calce all’originale ed alla copia, del tempo, del luogo e delle circostanze nelle quali si è svolta l’attività dell’ufficiale notificante, riuscita nel suo scopo di fare consegna dell’atto da comunicare oppure non riuscita per le ragioni che debbono essere sommariamente indicate nella relazione stessa. L’art. 168, primo comma, c.p.p., specifica gli elementi che devono essere contenuti in questa relazione. E, in maniera correlata, l’art. 171 c.p.p. elenca le mancanze, insufficienze ed irregolarità che producono la nullità della notificazione. Devono risultare l’autorità o la parte privata richiedente la notifica, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da esso svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo, a pena di nullità la propria sottoscrizione. Nel codice, non sono indicate le concrete modalità con le quali la relazione deve essere redatta. Si tratta, generalmente, di annotazioni, apposte negli spazi a timbro appositamente predisposti. Ma nessuna disposizione, si è affermato, impedisce l’uso di modelli prestampati179.

179 Cass. Pen., sen VI, 12 novembre 1993, n. 852, in Cass, pen., 1995, p. 1313. <<In tema di notificazioni in materia penale, nessuna disposizione di legge

Non tutte le omissioni e le irregolarità, rispetto al dettato dell’art. 168 c.p.p., cagionano la nullità della notificazione per la mancata corrispondenza al modello legale disegnato dalla norma. Ad esempio, per la giurisprudenza non è causa di nullità della notificazione l’omessa indicazione, nella relata, della qualità del consegnatario dell’atto in mancanza di prova, da parte di costui, del difetto di detta qualità nonché, quando previsto, del rapporto di convivenza, altrimenti presunto180. Si è ritenuto che quando la consegna della

copia è effettuata a mani di una persona indicata con la specificazione del rapporto di parentela, non sia necessario che la relata rechi la menzione delle generalità della persona suddetta, tanto più se la notifica è avvenuta nel domicilio dell’interessato. Un altro caso preso in esame dalla giurisprudenza è quello della mancanza della data nella relazione di notifica, ipotesi non disciplinata nel

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