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– INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

ART.63. ART. III.IV.1: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1. L'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme ai requisiti fissati dalle vigenti norme. In caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le norme previste dall'ente erogatore.

2. Nelle zone sprovviste di acquedotto pubblico si dovrà ricorrere, a carico del richiedente, ad altre fonti che dovranno comunque garantire una qualità d'acqua potabile conforme alle leggi vigenti. La segnalazione certificata per l'agibilità è vincolata alla presentazione del certificato di potabilità ai sensi della normativa vigente eseguito da un laboratorio accreditato.

3. Le apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili devono essere conformi alle normative vigenti.

4. Qualora un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con sabbia o ghiaia fino al livello del suolo.

5. È opportuno che vengano messi in atto tutti gli accorgimenti tesi a ridurre la quantità di acqua consumata, con riferimento anche alle indicazioni riportate nell'ART.39.A8 del presente R.E.

ART.64. ART. III.IV.2: DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

A1. Convogliamento e depurazione delle acque

1. Le acque reflue devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonee sezioni e pendenza e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione nel rispetto della normativa vigente.

2. In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque reflue, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite nel rispetto della normativa vigente.

3. Sulle reti esistenti i gestori dovranno effettuare periodici interventi atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.

Non sono ammessi pertanto acque di scarico colorate, maleodoranti, acide, alcaline, schiumose, oleose, torbide, etc.

4. L'Amministrazione può ingiungere l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti e indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi di provvedere ai sensi di legge.

5. Le acque di scarico derivanti da fabbricati si distinguono in:

- acque meteoriche;

- acque reflue domestiche;

- acque industriali.

6. Le suddette acque, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere raccolte all'origine, allontanate tramite condotti separati e conferite, tra di loro distinte, al recapito finale.

7. Nelle zone servite da pubblica fognatura, qualora il condotto comunale sia unico, e ammessa l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale ferma restando la possibilità d'ispezione e prelievo di campioni dalle singole reti e dai singoli insediamenti produttivi.

8. Nelle zone non servite da fognatura comunale, previo trattamento depurativo quali ad esempio subirrigazione, fitodepurazione, o altro sistema di comprovata efficacia, e ammessa la dispersione sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nei casi e nei limiti imposti dalla legislazione vigente. La scelta ed il corretto dimensionamento dell'impianto di smaltimento autonomo dovranno basarsi sui risultati di un'indagine geologica ed idrogeologica corredata da adeguate indagini geognostiche in sito, finalizzate alla caratterizzazione stratigrafica ed idrogeologica dei terreni. Il dimensionamento dell’impianto dovrà essere calcolato considerando un consumo di acqua pari a 250 l/giorno per abitante. Non sono ammesse vasche a tenuta.

9. Tutte le reti di scarico devono essere dotate di un dispositivo per il prelievo di campioni per analisi.

Analogo dispositivo deve essere realizzato subito a valle di eventuali impianti privati di depurazione e trattamento degli scarichi.

10. Gli allacciamenti dei privati alle reti di fognatura pubblica (del tipo misto o del tipo separato per acque reflue e meteoriche) sono concessi nell'osservanza delle vigenti norme in materia e di quanto prescritto nel presente R.E.C. e dall'Ente gestore.

11. I livelli di prestazione, relativi alle portate di scarico degli apparecchi sanitari installati, sono indicati dalla normativa vigente.

A2. Reti e pozzetti

1. Nella costruzione delle canalizzazioni interne di uno stabile si devono adottare misure tali da evitare eventuali eccessi di pressione nelle colonne montanti.

2. Le condutture delle reti di scarico, tutti i pozzetti, le eventuali vasche di trattamento, nonchè i pezzi di assemblaggio e di giunzione devono essere costruiti con materiali idonei, impermeabili, a perfetta tenuta ed eseguiti a regola d'arte.

3. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilità fissati dall'ente gestore della pubblica fognatura o, in difetto, a quelli della normativa vigente. Sia gli scarichi in pubblica fognatura sia quelli con recapito in corsi d'acqua superficiali devono rispettare la normativa vigente.

4. Le vasche interrate adibite al trattamento delle acque, provenienti da attività lavorative, di scarico e/o allo stoccaggio di reflui, devono essere dotate di un sistema di controllo per accertare eventuali dispersioni di reflui nel sottosuolo. Le vasche di norma debbono essere ubicate esternamente all'edificio; ove ciò non sia tecnicamente possibile possono essere autorizzate dall'ente preposto al controllo soluzioni alternative, previa motivata richiesta.

5. L'utente dell'impianto dell'edificio dovrà conservare le prove del controllo dell’efficienza della vasca a tenuta e del periodico svuotamento della vasca stessa.

A3. Fognature previste dagli strumenti urbanistici attuativi

1. Le reti di fognatura previste dagli strumenti urbanistici attuativi devono essere conformi alle prescrizioni degli enti preposti.

ART.65. ART. III.IV.3: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Si rinvia all'apposito regolamento comunale e/o prontuario.

ART.66. ART. III.IV.4: DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

1. Si rinvia alla normativa tecnica di settore.

2. Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono, di norma, rispettare una distanza minima dai confini di m 1,50 mentre possono essere poste in confine con la strada previo parere dell'ente gestore della stessa

3. La cabina per la trasformazione dell’energia elettrica collegata a una attività è considerata un volume tecnico e, conseguentemente, non rileva ai fini del rispetto delle distanze. In quanto volume tecnico, infatti, è considerata opera priva di autonomia funzionale, anche potenziale, che è destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima e che non può essere collocata all’interno della costruzione principale: come volume tecnico, perciò, la cabina non costituisce “costruzione” ai sensi dell’art. 873 c.c., con il corollario che la stessa non deve essere considerata ai fini del computo delle distanze

ART.67. ART. III.IV.5: DISTRIBUZIONE DEL GAS

1. Si rinvia alla normativa tecnica di settore.

ART.68. ART. III.IV.6: RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

1. Si applica quanto disposto dall’art. 4, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001.

ART.69. ART. III.IV.8: TELECOMUNICAZIONI

1. L’installazione, l’esercizio e la modifica di stazioni radio base sono subordinati alle prescrizioni dettate dal Piano Comunale di Localizzazione delle Stazioni Radio-base e dalle normative vigenti.

CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO