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– TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

ART.58. ART. III.III.1: AREE VERDI

1. L’Amministrazione Comunale riconosce il verde come elemento qualificante del contesto urbano. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell’aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.

2. Oggetto di tutela sono sia il patrimonio verde di proprietà pubblica sia quello di proprietà privata.

3. La tutela si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree, la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, allo scopo di realizzare un sistema di reti ecologiche urbane.

4. Fatti salvi le prescrizioni e i vincoli della programmazione urbanistica, per la regolamentazione specifica degli interventi sulle aree verdi si rinvia al Prontuario di mitigazione ambientale del Piano degli Interventi.

5. Rimangono esclusi dal campo di applicazione delle norme di tutela di cui al comma 2 le aree e gli interventi di seguito elencati:

- gli interventi sulle alberature che rappresentano ostacolo o impedimento al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità, inclusi quelli riconducibili al quadro prescrittivo del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.);

- le alberature per le quali si dichiara con specifica relazione sottoscritta da tecnico abilitato la pericolosità o la malattia;

- le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette e alle aree militari;

- gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto o a fine ciclo nell’ambito dell’esercizio dell’attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai, ecc.);

- gli interventi volti al mantenimento dell’efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali, comprese le fasce fluviali (ripe e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque).

6. Spazi scoperti: l'Amministrazione ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità; in tal caso il Dirigente, ingiungendo l'esecuzione delle opere, deve indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi di provvedere ai sensi di legge.

ART.59. ART. III.III.2: PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE

1. Il PI vigente individua i parchi e giardini di interesse storico e disciplina gli interventi ammessi negli Art.67,

Art. 152, Art. 153 e nell’Art. 154 delle NTO. In tali zone non è ammessa la sostituzione e/o l’integrazione

con specie vegetali non pertinenti e vanno mantenuti in efficienza gli elementi e le strutture presenti quali:

viali, pavimentazioni, serre, gazebo e simili.

ART.60. ART. III.III.3: ORTI URBANI

1. L’Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi.

2. L’individuazione delle aree da destinare a orto urbano è disciplinata nelle NTO del PI all’Art. 124. Lo stesso articolo contiene indicazioni per la gestione e l’utilizzo.

3. L’Amministrazione potrà approfondire ulteriormente le modalità di assegnazione e gli interventi ammessi con uno specifico Regolamento.

ART.61. ART. III.III.4: PARCHI E PERCORSI E SENTIERI IN TERRITORIO RURALE

1. Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è tra gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire, anche attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

2. L’individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d’acqua di interesse, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica.

3. Gli interventi di sistemazione/rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell’ambiente naturale, devono essere particolarmente attenti alla fruibilità collettiva del territorio, a cui sono preordinati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere. A tal fine si rinvia all'art. 156 delle NTO del Piano degli Interventi.

ART.62. ART. III.III.6: TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela del suolo e del sottosuolo viene perseguita attraverso le seguenti azioni:

- lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue, se ammesso, viene attuato attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura vigente;

- è favorita la possibilità di assorbire le acque meteoriche all'interno delle aree scoperte private, diminuendo la quota da smaltire tramite pubblica fognatura, mediante il conseguimento di indici di permeabilità il più elevati possibile e dell'uso privilegiato di materiali di pavimentazione semipermeabili in luogo di quelli impermeabili;

- in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifici esistenti negli spazi scoperti e nelle zone non coltivate, è prescritta la sistemazione a verde di tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d'accesso alle unità edilizie, in modo da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli.

2. Prima di dare avvio a nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti devono essere garantite la salubrità del suolo e del sottosuolo secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole d'arte del costruire e le norme di igiene vigenti.

3. Nel caso di utilizzo a scopo residenziale, direzionale o commerciale e turistico di immobili industriali dismessi dovrà essere presentata al Comune l’indagine preliminare ai sensi della normativa vigente per la valutazione di eventuali bonifiche da prevedere prima della nuova edificazione.

4. Interventi che riguardano materiali contenenti amianto dovranno essere effettuati conformemente alle indicazioni dell’USL competente per territorio.

5. Prima di procedere a demolizioni dovranno essere rimossi i materiali tossici e/o pericolosi presenti nelle aree o negli edifici.

6. Qualsiasi ritrovamento di manufatti e/o situazioni che comportano impatto ambientale (ad esempio:

serbatoi, rifiuti, etc.) deve essere comunicato tempestivamente alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente in materia e all’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione valuterà la necessità di adottare opportune misure di sicurezza secondo la legislazione vigente in relazione al tipo di rinvenimento, nonché l'opportunità di disporre la sospensione dei lavori in corso.

Nel caso di dismissione di un serbatoio interrato e eventuale riutilizzo dell’area, la dismissione deve essere accompagnata da accertamenti sull’integrità dell’impianto e/o indagini ambientali, volti a verificare la sussistenza di eventuali passività ambientali indotte dalla presenza degli stessi: contaminazioni delle matrici acqua, suolo, sottosuolo, derivanti da perdite sistematiche od occasionali, per lesioni del manufatto, scorretto utilizzo o eventi accidentali. Il procedimento e il grado di approfondimento richiesto variano in relazione allo stato e alle condizioni degli impianti nonché all’ubicazione e al contesto in cui si colloca l’impianto in dismissione. Il proprietario, o chi per esso, è tenuto a procedere allo svuotamento e bonifica interna del serbatoio, nonché alla messa in sicurezza temporanea fino alla rimozione e smaltimento o alla messa in sicurezza definitiva.

7. Ove possibile le acque meteoriche devono essere convogliate in fossati o canali di scolo oppure recuperate attraverso il convogliamento delle stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici di tipo non alimentare.