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– RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

ART.70. ART. III.V.1: PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI

1. Tutte le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell’ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale.

2. Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Capo, in quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti.

3. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari.

4. In particolare, i fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, con riguardo agli intonaci, alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da ogni altro luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico - culturale o oggetto di tutela.

5. Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad accertare le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo per l’incolumità delle persone. Qualora fossero accertate carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l’igiene, ai proprietari potrà essere ingiunto di eseguire i lavori necessari a eliminare gli inconvenienti, prescrivendo l’adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere.

6. In caso di inottemperanza il Comune, fatte salve le sanzioni previste per l’inosservanza delle norme dei Regolamenti Comunali, può disporre l’esecuzione d’ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute nelle forme stabilite dalla legge.

7. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.

n.267/2000, a tutela dell’igiene, della sicurezza e dell’incolumità pubbliche.

8. Le aree utilizzabili ai fini urbanistici e inedificate non possono essere lasciate nello stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di arredo e di decoro urbano.

Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare pericoli di ordine statico o di carattere igienico-sanitario. A tal fine gli edifici devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisionali che – senza pregiudizio della stabilità delle strutture - rendano impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e solette.

9. Le aree utilizzabili ai fini urbanistici e inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possano determinare grave situazione di degrado igienico-sanitario e

ambientale, devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.

10. Il Dirigente può prescrivere che le aree utilizzabili ai fini urbanistici e inedificate poste in fregio a spazi pubblici siano delimitate, in modo stabile e duraturo, con recinzione di altezza non superiore a 3,00 m garantendo un aspetto decoroso anche se provvisorie.

11. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.

12. Il Dirigente ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche di decoro del contesto.

13. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici, visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento del contesto, e facoltà del Dirigente di imporre ai proprietari la loro sistemazione.

14. Il Dirigente, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, deve indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi di provvedere ai sensi di legge.

ART.71. ART. III.V.2: FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO

1. Le facciate degli edifici dovranno essere integrate con l’ambiente circostante, in particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento del manufatto nel contesto urbano, preservando il carattere unitario delle facciate, l’armonia dell’architettura ed i caratteri stilistici dell’edificio.

2. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sottotraccia, o, preferibilmente, sui fronti interni, non visibili dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, in accordo con la proprietà privata, devono eliminare gli impianti obsoleti o abbandonati di loro proprietà, avendo cura di ripristinare lo stato originario.

3. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate di edifici compresi in ZTO A o comunque indicati come di pregio devono essere rimossi i doppi infissi e sostituiti con doppi vetri e gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente.

4. Gli interventi dovranno rispettare quanto stabilito dallo strumento urbanistico (PATI e PI) e, per quanto di competenza, le norme contenute nel Capo 4° delle NTO del PI.

ART.72. ART. III.V.3: ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI

1. Gli aggetti, senza sovrastanti corpi chiusi, posti su spazi aperti al pubblico, dovranno rispettare le norme

delle singole ZTO previo nulla osta dell'ente competente e sono regolamentati nel modo seguente:

- fino a 2,50 m di altezza sono ammessi aggetti non superiori a cm 10,00; il limite comprende anche le parti mobili di infissi;

- da m 2,51 a m 4,50 di altezza sono ammessi aggetti solo in corrispondenza dei marciapiedi, dovranno essere arretrati dal filo esterno dei marciapiedi stessi di almeno 50,00 cm ed avere una sporgenza massima di m 1,50;

- oltre i m 4,50 di altezza sono consentiti anche in mancanza di marciapiedi.

2. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico devono osservare le seguenti prescrizioni:

- in corrispondenza di marciapiedi fino ad un'altezza di m 3,00 devono potersi aprire sporgendo dal paramento esterno al massimo 10,00 cm;

- in mancanza di marciapiedi fino a m 4,50 di altezza devono potersi aprire sporgendo dal paramento esterno al massimo 10,00 cm.

3. Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo dev'essere in ogni punto non inferiore a m 2,20 nelle ZTO “A” e m 2,50 nelle altre zone e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm 50,00 dal filo esterno del marciapiede.

L'installazione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;

- lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.

4. L'altezza minima della linea di gronda della falda del tetto degli edifici o di altri aggetti che possono costituire fonte di pericolo, posti lungo percorsi pedonali non deve essere inferiore a m 2,20 da terra. Tale limite non si applica agli elementi di arredo da giardino.

ART.73. ART. III.V.4: ALLINEAMENTI

1. La progettazione delle nuove costruzioni, ivi compresi anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti, se sussistenti, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano. A tal fine si rinvia all'art. 136 delle NTO del Piano degli Interventi.

2. Ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento connotante dell’immagine urbana, l’eventuale sopraelevazione deve conservare detto valore, attraverso adeguate soluzioni architettoniche.

3. Gli interventi dovranno rispettare quanto stabilito dallo strumento urbanistico (PATI e PI) e, per quanto di competenza, le norme contenute nel Capo 4° delle NTO del PI.

ART.74. ART. III.V.5: PIANO DEL COLORE PER IL CENTRO STORICO DI VALDAGNO E INDIRIZZI PER LA CITTÀ SOCIALE

1. Il Piano del Colore per il Centro Storico di Valdagno è stato approvato con D.C.C. n. 46 del 30/06/2010; si tratta di uno strumento settoriale che stabilisce i criteri guida degli interventi di ripristino, di restauro e di manutenzione dei paramenti murari degli edifici del Centro Storico e comprende gli interventi sulle

superfici da tinteggiare e su tutti gli elementi che compongono la facciata, al fine di preservare l’immagine della città storica.

2. Con il presente articolo si richiamano alcuni criteri-guida che è opportuno siano verificati sia nel Centro Storico che nella Città Sociale. I criteri sono i seguenti:

- dovranno essere evitate tutte le operazioni di falsificazione storica, nonché le soluzioni formali e cromatiche prive di rapporto architettonico con il luogo in cui si interviene.

- le opere di finitura esterne sono soggette a titolo abilitativo.

- contestualmente al progetto di restauro o ristrutturazione di edifici ricadenti in Centro Storico o nella Città Sociale, deve essere effettuata prima della fine lavori la tinteggiatura ove non esistente o deteriorata.

- le regole cromatiche riportate all’art.5 del Piano del Colore devono intendersi in linea generale estese anche agli interventi nella Città Sociale. Non essendo individuate cartograficamente le unità edilizie sarà compito degli uffici competenti indirizzare la corretta applicazione della norma.

ART.75. ART. III.V.7: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consumo energetico secondo criteri antinquinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della L.R.n.17/2009 e ss.mm.ii.

2. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da ridurre l’inquinamento luminoso, la gestione economica e migliorare la fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni che vi si svolgono.

3. Gli impianti di illuminazione devono inserirsi armonicamente in funzione degli elementi architettonici dei fabbricati e del contesto urbano, con opportune scelte del colore e della direzione della luce.

4. È vietato usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario.

5. Nelle aree comuni (private, condominiali o pubbliche) i corpi illuminanti dovranno essere previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili / pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici, salvo diversa disposizione del Piano Comunale di Illuminazione (PCIL) che sarà predisposto dall’Amministrazione Comunale.

6. Le schermature antiabbagliamento devono adempiere la loro funzione senza indebite riduzioni di flusso luminoso.

7. Per la definizione dei requisiti minimi e dei valori delle grandezze di riferimento, qualora legati a questioni di sicurezza, si applicano le norme UNI in vigore.

ART.76. ART. III.V.8: GRIGLIE ED INTERCAPEDINI

1. Nel caso di interventi nuovi o autorizzati, il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.

2. Di norma il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi o di portici, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare.

3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in conseguenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione; in caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non si sia provveduto nei termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative.

5. Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite, sgombre da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari.

6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini.

7. Il proprietario dell’intercapedine esistente, autorizzata o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell’edificio sia quello di sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzione dovranno essere realizzati a cura del concessionario.

ART.77. ART. III.V.9: ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI

A1. Criteri e principi generali:

1. le coperture, i volumi (comignoli, abbaini, ecc.), i corpi emergenti dalla sagoma degli edifici e gli apparati tecnologici devono:

- ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale;

- essere considerati elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali (per le canne fumarie e i camini si veda l’ART.86);

- essere eseguiti ed ancorati con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici per evitare danni a persone e cose;

- essere ubicati, per quanto possibile, in parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accoglierli, senza che la loro presenza sia visibile da spazi ed aree pubbliche.

Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni totali dovrà essere previsto uno studio di massima del posizionamento sull'edificio degli apparati di cui al presente articolo. Nel caso in cui l'installazione degli apparati avvenga successivamente al rilascio dell'agibilità la localizzazione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto del sopra indicato studio di massima.

A2. Apparati di ricezione e trasmissione radiotelevisiva:

2. L'installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale. Gli immobili già dotati di apparati centralizzati tradizionali di ricezione dovranno avvalersi

di apparati collettivi anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari. I nuovi edifici e le ristrutturazioni totali devono prevedere l'installazione degli impianti tradizionali e satellitari centralizzati. È vietata l’installazione delle parabole in facciata.

3. In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione di edifici è consentita l'installazione di una sola antenna radio-televisiva/parabolica centralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile.

4. L’installazione di antenne e parabole dovrà essere prevista preferibilmente sulla falda di copertura dell’edificio opposta alla pubblica via, senza sporgere dal perimetro del tetto; non sono consentite installazioni in facciata.

5. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.

6. Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti a ristrutturazioni o comportanti il completo rifacimento di almeno un prospetto, è fatto obbligo di adeguare gli impianti a quanto prescritto ai precedenti commi 1) e 2), nonché a quanto prescritto al comma 3), limitatamente alle parti interessate.

A3. Impianti tecnologici a vista (pompe di calore, condizionatori e simili):

1. L'installazione di impianti tecnologici a vista (pompe di calore, condizionatori e simili) potrà essere ammessa solo nel caso in cui la loro ubicazione sia prevista in parti convenientemente defilate e idonee ad accogliere l'impianto, senza che la sua presenza sia visibile da spazi ed aree pubbliche. Inoltre, detti impianti tecnologici dovranno essere ubicati ad una conveniente distanza da aperture di altra proprietà ed essere idoneamente schermati in modo tale da rispettare i requisiti acustici previsti dalla normativa vigente e comunque da non recare disturbo.

2. Sono vietate le installazioni di impianti tecnologici nei vani delle finestre e all'esterno di giardini e cortili quando siano visibili dalle pubbliche vie. In ZTO “A” ed “R” e vietata l’installazione degli impianti in facciate prospicienti la pubblica via.

3. Di norma non è consentito installare impianti tecnologici a vista sulle falde delle coperture. La loro installazione sulle coperture, tuttavia, sarà in genere ammissibile nei casi che si riportano di seguito a titolo esemplificativo:

- in situazioni di comprovata necessita (ad esempio per il miglioramento delle condizioni ambientali di locali abitati da persone anziane o malate);

- se posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità; tali manufatti dovranno essere addossati alle eventuali murature emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello stesso colore delle medesime; ove ciò non fosse possibile dovranno comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità ed a garantirne il miglior inserimento nell'ambiente circostante;

- se collocati sulla copertura di corpi edilizi minori quando questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto a quella della copertura dell'edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all'edificio;

- se collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato della copertura e schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura;

- se collocati in corrispondenza di murature emergenti dalla copertura ed arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dal basso, a condizione che siano

schermati e tinteggiati nello stesso colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità.

4. Le apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione non possono essere installate a sporgere al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata prospettante la pubblica via. È consentita l’installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata nei cavedi, nei cortili chiusi e sui poggioli/terrazzi, purché l’apparato risulti collocato entro l’ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi.

5. L’installazione di antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici su immobili sottoposti al vincolo monumentale è subordinata al preventivo rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali ai sensi della Parte Seconda del Dlgs. n.

42/2004.

6. Gli impianti tecnologici e le relative schermature installati nelle ZTO “A” ed “R” dovranno essere resi il più possibile omogenei alla facciata anche attraverso la tinteggiatura.

A4. Sistemi per lo sfruttamento dell'energia radiante solare:

1. È ammessa l'installazione di sistemi per lo sfruttamento dell'energia radiante solare, sugli edifici pubblici e privati.

2. I pannelli per la captazione dell'energia solare nel caso di edifici con copertura a falde devono disporsi seguendo il più possibile l'andamento delle stesse.

3. È ammessa l’installazione degli apparati di cui al comma precedente del presente articolo su edifici ricadenti nelle ZTO "A", "R", per gli edifici di particolare pregio diffusi nel territorio e per quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 solo se disposti in modo complanare alla copertura.

4. Per l’installazione dovrà essere prodotta una breve relazione descrittiva corredata di elaborati tecnici redatti in scala adeguata che rappresentino la planimetria delle coperture e i prospetti dell'edificio interessati dall'intervento. Dovranno inoltre essere allegate fotografie del tipo di corpo tecnico che si intende utilizzare. Rimane comunque fermo che in ZTO “A” gli impianti potranno essere installati sulle falde di copertura purché non prospettanti su spazi ed aree pubbliche, mentre non potranno essere installati sulle facciate verso strada, salvo deroghe su opportuna e diversa valutazione di compatibilità

4. Per l’installazione dovrà essere prodotta una breve relazione descrittiva corredata di elaborati tecnici redatti in scala adeguata che rappresentino la planimetria delle coperture e i prospetti dell'edificio interessati dall'intervento. Dovranno inoltre essere allegate fotografie del tipo di corpo tecnico che si intende utilizzare. Rimane comunque fermo che in ZTO “A” gli impianti potranno essere installati sulle falde di copertura purché non prospettanti su spazi ed aree pubbliche, mentre non potranno essere installati sulle facciate verso strada, salvo deroghe su opportuna e diversa valutazione di compatibilità