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INSOLENTIAE, AMBITIONI, AVARITIAE MODUM PONIT: OFFICIUMQUE EORUM CIRCA CURSUM

E T AGENDAS

(")

1. Ambito dell'indagine. Alcuni cenni sul cursus publicus.

Questo breve contributo si propone di analizzare le costituzioni de emanate nella seconda metà del sec. da Costanzo e raccolte nel Codex Theodosianus nel libro VI. I1 contenuto di esse è stato lucidamente riassunto da Gotofredo con le parole citate nel titolo; seguendo questo filo conduttore, comunque, non ci è sembrato inutile riprendere l'argomento.

Come è noto questi funzionari afferivano al cursus publicus e prima di analizzare le costituzioni in discorso giova brevemente ricordare lo svolgi- mento storico di questa importante istituzione amministrativa.

I1 cursus publicus, verosimilmente, istituito da Augusto quo

cognoscique posset, quid in provincia quaque gereretur

Gli imperatori successivi proseguirono il disegno augusteo, ampliando l'organizzazione e estendendo la rete di itinera così da favorire il transito di mezzi ed inforrnazioni sull'intero territorio dell'impero.

(*) Codex Theodosianus, Lypsiae, 1737, pag.

Sull'organizzazione e sull'importanza del cursus publicus, che forse troppo sbrigativamente viene indicato come "servizio postale", cfr. SEECK, S.V.

publicus, PWRE, W, HUDEMANN, Storia servizio postale romano durante l'epoca imperiale (Gesch. Des rom. Postwesens, 1875) in Biblioteca di Storia Econo- mica, VI, Milano, HOLBENG, Gesch. des publicus, Diss. Uppsala, 1933;

PFLAUM, Essai sur le haut-empire romain, 1940, a cui si

rinvia per una più approfondita rassegna bibliografica; BELLINO, S.V. Diz. Ep. De Ruggiero, Roma, 1.

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Posto che, a quel che sembra, scopo primario del cursus era stabilire un rapido scambio d'informazioni fra autorità centrale e province, va detto che, fin dalle origini, per il raggiungimento di tal fine si fece ricorso all'impiego della milizia, quale era a frequenti e rapidi spostamenti, ed affidabile sotto il profilo disciplinare

I costi e la gestione dell'attività che l'organizzazione del cursus comporta- va, furono, per tutto il primo secolo d.C., onere e dovere dei provinciali e dei magistrati che se ne servivano. A cominciare da Adriano, il quale

ne hoc onere gravaretur tali furono,

poi, ripartiti, con alterne vicende, fra autorità centrale e province.

Per quel che possiamo apprendere dal Th., libro titolo e dal

corrispondente Codex libro titolo oltre che da altre costituzioni fuori sede, a partire da Costantino, gli imperatori postclassici hanno dedicato al cursus una particolare attenzione. quadro che si ricava da una valuta-

zione d'insieme del titolo del Teodosiano de angariis et

parangariis, che contiene 66 costituzioni, è tale per cui il cursus publìcus si configura come un servizio attorno a cui si è venuta creando una rete di uffici nel tempo sempre complessa ed articolata, volta a provvedere a tutte le attività necessarie ad agevolare gli spostamenti dei viaggiatori sugli itìnera publica, ma al tempo stesso volta a controllare le considerevoli entrate che

provenivano dal cursus, nonché le talvolta vitali dal punto di

vista politico, che giungevano da ogni parte dei confini

Nelle numerose stationes dislocate nelle province, il cursus

distinto a seconda che fossero messi a disposizione carri o carrozze, forniva, dunque, servizi, in prevalenza ai funzionari e dignitari imperiali, civili o militari, impegnati a spostarsi nell'ambito delle funzioni loro assegnate.

Per lavastità del territorio su cui il cursus si espandeva, per il largo uso che di questo servizio progressivamente si venne facendo, anche da parte dei privati, fonti testimoniano, poi, come via via si sia resa necessaria una sorveglianza sempre più stretta della complessa organizzazione, affidata a uomini di estrazione militare, che, oltre ad altre mansioni, sorvegliassero il servizio nelle singole province, al fine di garantirne un corretto utilizzo ed un

buon funzionamento. Si tratta dei curiosi provenienti dalla in

rebus.

La complessità dei mezzi e delle persone impiegate in tale attività, sollevò, come si legge nelle fonti del tempo, numerosi problemi di non facile soluzione; al loro superamento, affrontato con soluzioni diverse dai differenti imperatori, contribuì l'evidente consapevolezza di ciascuno dell'importanza che il cosiddetto il "servizio postale" aveva assunto, in relazione ai vantaggi economici e politici che derivavano dal suo buon funzionamento.

Caes. 13. SPART., 7.

Codex Theodosianus, lib. VI, titulus De Curiosis: "Constantius etc. 47 In questo quadro di riferimento si collocano le cinque costituzioni di Costanzo che intendiamo passare in rassegna per valutarne la portata innovativa che esse presentano nell'organizzazione del publicus.

tratta di cinque costituzioni emanate fra 355 e il 359 d.C., contenute nel titolo De Curiosis di Codex solo tre delle quali sono riportate nel

Codex Iustinianus .

Cominciamo dalla prima costituzione contenuta in CTh.6.29, inviata da

Costanzo nel luglio del 355, a Praefectus

Questa costituzione, per ricollegarci al giudizio espresso da Gotofredo può essere ricondotta alla volontà di insolentiae ...

CTh.6.29.1 (3 5 5) - A. AD

Ii, quos curagendarios curiosos provincialium consuetudo appellat, proprio arbitrio quos esse reos putaverint, feralibus carcerum tenebris mancipare non dubitant.

igitur curiosi et stationarii quicumque hoc munere

crimina iudicibus nuntianda meminerint et sibi necessitatem probationis incumbere, non periculum sui, si insontibus eos calumnias nexuisse constiterit. Cesset ergo prava consuetudo, per quam carcari aliquos immittebant. DAT. AVG.

ACC. SEPT. ET (a. 3 5 5)

Sui luoghi in cui, nelle fonti, è impiegato il termine curiosus v. Thesaurus ling. Lat., Lepzig, 1976, col. 1492 ss.; sui diversi contenuti che detto termine assume, poi, v. FORCELLINI, SV. Totius Latinitatis, I, rist. an. Bologna, 1965, col. 920. Per ricognizione delle fonti classiche sull'impiego di in diverse accezioni, v. I Curiosi e la schola agentum in rebus, in del

Seminario Giuridico di Palermo, 1973, pag. 168 e bibl. ivi

citata. V. n. 10

ruolo e sulla carriera di cfr. Codex Theodosianus,

Lypsiae, 1743, pag. 9 e pag 64; JONES, The Prosopography of

the Later Empire, I, Cambridge, 197 1, pag. 5 12 V.

Cfr. CI. 1: Imp. Constantius a. ad Lollianum praefectum praetorio. Curiosi et stationarii, quicumque funguntur hoc munere, crimina iudicibus nuntianda meminerint et sibi necessitatem probationis non periculum sui, si insontibus eos calumnias nexuisse constiterit. cesset ergo prava consuetudo, per quam carceri aliquos immittebant. D. XI k. Avg. Mediolani. Acc. k. Sept. Arbitione et Lolliano conss.

Wanda

I1 testo contiene ordini circostanziati su quale sia il comportamento che

deve essere assunto da chiamati per consuetudine provin-

ciale, (l0), insomma da quei funzionari, che non hanno scrupoli nel

(9) nome curagendarius si spiega alla luce del curae agendae a cui il funzionario è

tenuto: v. 6.29.2; 6.29.4; 6.29.5.

Sull'impiego di tale termine nelle fonti v. n.5; verosimilmente la prima

testimonianza di un ci giunge da 27: Nam et Pinarium

equitem cum, contionante se admissa turba paganorum, apud subscrivere animadvertisset, curiosum ac speculatorem ratus, coram

imperavit. Sull'impiego di ac speculatorem, cfr.

Strafrecht, Leipzig, pag. 3 l 8 Rilevante è Tertulliano: (TERT. 13)

erubescendum sit, in et inter

et lanios, et fures aleones, et lenones, Christiani quoque vectigales continentur. .... Nel lamentare l'iscrizione dei cristiani nelle liste dei e dei curiosi come una consuetudine vergognosa, perché l'imposta li accomunava a soggetti di bassa estrazione quali i tavernai, i macellai, i ladri dei bagni, i giocatori, i (v. quanto osserva GOTHOFREDUS,

cit., pag. 1 ci informa di come a detti militari fosse stabilmente affidato il compito di curare, a fini fiscali, la regolare tenuta dei registri e come esercitassero tale attività con un'autorità non esente da prepotenza e sopraffazione. Sull'impiego di agentes in rebus per fini analoghi v. 1 Sul punto, cfr.

sation les Paris (tr. della 2 ediz.), 1891, pag. 221, n. 4, e

pag. 291, che riconosce precise affinità fra l'attività svolta dai curiosi e quella assegnata ai e PURPURA, I Curiosi e la agentum in rebus, cit., pag. 170 che, invece, manifesta perplessità sul fatto che l'attività dei curiosi e dei beneficiarii sia posta sullo stesso piano; a suo avviso, infatti, la testimonianza di Tertulliano andrebbe intesa come prova dell'esistenza di una distinta categoria di funzionari con compiti di polizia. Notizie di curiosi impiegati per svolgere attività segrete d'informazione a danno dei provinciali le incontriamo ancora in

Caes. 39: Neque minore studio pacis vincta legibus ac

remoto genere, quorum nunc agentes sunt.

Qui cum ad ecqui forte in provinciis

rent, instituti viderentur, compositis criminationibus,

praecipue remotissimo cuique, cuncta foede diripiebant. Gli agentes in rebus avrebbero, secondo lo storico, sostituito, dunque, i frumentarii nel compito di esplorare zone dell'impero, lontane dal controllo diretto dell'autorità centrale, ciò per riferire di

mancanze dei provinciali o di sommosse in atto; tali incarichi, viene detto, sarebbero stati svolti con tale zelo ed avidità da non far sembrare questi militari migliori, rispetto quelli che si cercava di sostituire. Testimonianze dell'impiego di agentes in rebus per fini di spionaggio (v. n. si trovano, ad esempio, in Hadr., 27,

117-138, Claud., CAPIT., 12, 2 storico, in

Max. Balb. 10, afferma che l'autorità imperiale si sarebbe servita di militari per missioni particolari, come inviare lettere, dare disposizioni; in tale testimonianza non è fatto cenno ad incarichi assegnati nell'ambito del cursus publicus. in DIO

CASS., Historiae epit., 79.1 ss., si accenna all'impiego di frumentarii, indican-

doli come (= messaggeri) e (= corrieri). Per GOTHOFREDUS,

Codex Theodosianus, cit., pag. 192, il riferimento delle fonti e a curiosi, va capito alla luce dei diversi compiti, nel tempo, a loro assegnati. V., sul punto,

Codex Theodosianus, lib. De Curiosis: "Constantius etc. 49 consegnare, secondo il proprio arbitrio, alle tenebre feroci del carcere chi ritengano colpevole. A questi curiosi, come agli stationarii e a chi eserciti analoghe funzioni di polizia, Costanzo ordina di denunciare ai giudici i di cui vengano a conoscenza e di fornire le prove delle accuse avanzate; ciò, se non vogliono essi stessi essere sottoposti a pena.

La costituzione termina con un'esortazione a far cessare la vergognosa abitudine di gettare in carcere persone

I comportamenti, dunque, che la legge cerca di correggere sono due, entrambi legati al che incombeva ai Curiosi, di ricevere e denunciare ai giudici la notizia dei crimini.

primo abuso da reprimere era un utilizzo improprio del potere coercitivo nei confronti dell'indagato; il secondo di impedire che denunce e accuse solo calunniose consentissero dell'azione contro l'indaga- to Da ciò la necessità che fossero portate dagli accusatori prove circo- stanziate delle accuse mosse e la previsione che il curiosus rispondesse personalmente del mancato rispetto di dette disposizioni (sibi necessitatern

probationis incurnbere, non sui).

Per comprendere appieno l'importanza che queste disposizioni rive- stono, in un contesto di cambiamenti che ha inteso

del è indispensabile il profilo dei funzionari

cui l'itnperatore si con un provvedimento così severo, funzionari denominati e che

3. 6.29.2.

La testimonianza più illuminante sulla configurazione di detti funzionari

ed il loro inquadramento è costituita costituzione emanata da

Stationarii erano militari assegnati, con funzioni di controllo, alle stazioni di

ristoro che si trovavano lungo le strade servite dal cursus; v. TERT. 2. SU tali attività v., ad esempio, CTh.8.4.2;

(13) Sull'interpretazione da darsi a v. NOETHLICHS, und in der Spatantike, Wiesbaden, 1, pag. 168, secondo il quale, fra (pag. in questa costituzione sarebbe configurato l'unico caso di cui si abbia notizia di carcerazione preventiva, posta in essere in materia tributaria.

Sulla tecnica delle accuse nel basso impero, v. del

processo criminale romano, (IV-V secolo), Milano, pag. 80 Le strutture accusatorie della cognitio extra nel Principato, Padova, 1998, n.8; CENTOLA, Contributo allo studio del processo criminale romano, Napoli, 1999, pag. 136 ss. V., inoltre, Codex Theodosianus, cit., pag. 193, che, nel commentare la costituzione, ricorda come fosse frequente il rischio di

denunce infondate e che di ciò è riportata testimonianza in numerose fonti; sul fatto poi che non si dovesse prestar fede agli elogi e alle delazioni dei curiosi, Gotofredo rinvia a quanto si legge in CI. 9.2.7 e CI. 9.2.14.

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Costanzo nell'aprile del 357, diretta a Praefectus Ziae

CTh.6.29.2 (357) - A. ET

AD TAURUM. Agentes in rebus, in curis agendis et evectionibus publici cursus inspiciendis nostrorum memores praeceptorum credimus in omnibus velle profutura rei publicae. Sed accedunt ex officio prudentiae tuae, qui parem sibi licentiam vindicent; contigit etiam, ut vicarii quoque mittant ex officiis suis huiusmodi negotiis operam praebituros. Adimatur ergo haec licentia

ribus et officiis universis publici cursus copia denegetur, nam solos agentes in rebus in hoc genere iussimus obsequium

adhibere. Nec vero multos esse per provincias iussimus,

quippe sufficit duos curas gerere et cursum publicum

ut, licet in canalibus publicis haec necessitas explicetur,

numerus tamen esse non debeat. Hi vero pervigili

tia providebunt, ne quis evectionis auctoritatem moveat cursum amplius postulet, quam concessit evectio, ut habens unius copiam raedae flagitet duas, aut raedam usurpet, cui birotum

veredum postulare est. Quisquis igitur aliquid tale

perpetrare temptaverit, inprobi coepti privetur effectu, stretur etiam iudicibus curiosis evectio, etsi quis

bus festinare memoret in obsequium necessarium, nec praevaleat

contumacia dignitas. Contingit etiam in cursu ut forte

quis pro anirnalibus minime praebitis pecunias pendere cogatur lucro eius qui cursui praesederit, inprobe vindicandas. Ergo nummum vetamus exposci pro animalibus in cursu minime

Sul ruolo e sulla carriera di Taums, v. GOTHOFREDUS, Theodosianus,

cit., pag. e pag. 89; cfr. JONES, Prosopography Later

Roman Empire, I, cit., pag. 897 v., inoltre, CLEMENTE, "Notitia

Cagliari, 1968, pag.87 178, 232 329. Sui rapporti che legarono questo funzionario a Costanzo, v., inoltre, quanto osserva MAZZARINO, Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio, Milano, 1990, pag. 255.

Cfr, CI. : Constantius A. et Iulianus C. ad pp. Agentes i n rebus i n curis agendis et evectionibus cursus inspiciendis

praeceptorum credimus i n omnibus velle rei publicae: ideoque solos agentes i n rebus i n hoc genere iussimus obsequium adhibere, et non ab penitus Hi vero pervigili diligentia providebunt, ne quis evectionis auctoritatem moveat cursum ve1 amplius postulet, concessit evectio. quisquis igitur aliquid tale perpetrare

temptaverit, improbi coepti privetur etiam iudicibus curiosis

evectio, quis iubentibus festinare memoret i n obsequium necessarium, nec praevaleat contumacia dignitas. Ergo vetamus exposci pro animalibus in cursu minime constitutis. quod si forte aliquis aestimaverit perpetrandum, eius

quod accepit cogatur. D. XV k. Mai. Constantio A. et

Theodosianus, lib. VI, titulus De Curiosis: "Constantius etc. 5 1

stitutis. Quod si forte aliquis aestimaverit perpetrandum, eius quod accepit inferre cogatur. DAT. MAI.

NO) CONSTANTIO A. ET C. 11 (a.357)

Questa costituzione appartiene, seguendo la sintesi di Gotofredo (l7), al secondo aspetto della legislazione di Costanzo, quello con cui egli

circa cursum et agendas

provvedimento si apre con una dichiarazione d'aperta fiducia dell'imperatore nei confronti degli agentes in rebus noi crediamo, Costanzo, che gli agentes in rebus, dei nostri precetti in tema di curae agendae e evectiones publici cursus inspiciendae, vorranno in tutti gli affari portare giovamento alla cosa pubblica.

V.

Nel codice Teodosiano come quello di Giustiniano, tre diversi titoli contengo-

no disposizioni che riguardano gli agentes in rebus: =

CI, 1); CI. 12.2 CI. Per quanto sia difficile conoscere come fosse organizzata la formazione militare del tempo, è certo che la schola agentum in rebus si distingueva da ogni altra schola militare per la rigida selezione che vi si effettuava in ordine all'accesso, per il rigore adottato nella valutazione dei requisiti richiesti per raggiungere i gradi più alti della carriera e per il numero elevato di anni richiesto per la formazione dei più alti ufficiali. Nella schola agentum in rebus le ammissioni, infatti, avvenivano solo su richiesta, o su segnalazione del principe, o per tradizione

famigliare CTh.6.28.4; CTh.6.28.11; l'ammis-

sione era preclusa agli officiales iudicum agli ebrei e ai

16.8.16; La schola agentum in rebus si articolava in cinque gradi di carriera, il più elevato dei quali era quello dei seguiva quello dei centenarii, biarchi, circitares e degli equites; il percorso nella carriera prevedeva una permanenza nella schola di almeno 20 anni (CTh.6.27.19). I massimi esponenti della scuola erano i principes agentum in rebus che potevano essere inviati nelle province ad

officia iudicum (CTh.6.28.6; Nov. 14 Theod. e Valent.). Sul ruolo, le funzioni e la dignitas di questi alti ufficiali restano fondamentali le notizie, nonché le osservazioni di Codex Theodosianus, cit., pag. 183 ss., secondo cui i curiosi - di cui in CTh.6.29 - sarebbero stati scelti, appunto, fra i principes agentum in rebus. Sul progressivo aumento dell'autorità dei principes, connessa alla rinnovata importanza riconosciuta alla schola agentum in rebus da Costanzo in v. ad esempio, quanto

osserva Trattato di Storia Romana, 1962, pag. 443, id.

Stilicone. crisi imperiale dopo Teodosio, 1990, pag. 122 ss. e MARCHI, Il la Notitia St. Giur. in Onore di C. Fadda, V, 1906, pag. 390 V. n. 34, 36.

Posto che non è dato stabilire a quali altre disposizioni già impartite Costanzo si stia riferendo, egli passa a disciplinare l'evectio. Come noto evectio indica il permesso concesso a chi si serviva del cursus publicus. Era un documento scritto, redatto per mano dell'autorità che lo concedeva: l'imperatore stesso 8.5.4; 8.5.9;

il (CTh.8.5.22; CTh.8.5.35;

il praetorio (CTh.8.5.12; CTh.8.5.35;

CTh.8.5 e, in casi tassativamente previsti, il Come si

Wanda

Quindi Costanzo, dopo aver sottolineato che tali funzioni sono state rivendicate da altri ufficiali, compresi quelli provenienti dalla prefettura del pretorio, ordina che cessi ogni arbitrio e che le due funzioni sopra indicate siano rigidamente riservate ad in rebus e fissa il loro a due per provincia "ma accedono - il principe si rivolge al prefetto -

della tua mirabile saggezza (uomini) che rivendicano per se stessi pari poteri;

accade inoltre che anche i per i loro mandino (funzionari) per

offrire servigi e per compiti di ugual genere. Sia tolto, dunque, questo potere (licentia) ai facinorosi e sia negata a tutti gli uffici l'opportunità (copia) delle cure del cursus pubiicus; infatti, ordiniamo che solo gli agenti nelle cose, in questo raggiungano l'ossequio; comandiamo che non siano molti nelle singole province, ovvero sono sufficienti dueJJ

.

La seconda disposizione contenuta nella costituzione, dunque, concerne il numero massimo di agentes in rebus da adibire per ogni provincia: due, secondo Costanzo, sono sufficienti per curas agere e evectiones cursus inspicere, compiti, precisa, che dovranno estendersi anche ai canales pub- blici

Dopo averne delineato le competenze, l'imperatore precisa le modalità con cui questi funzionari devono esercitare il controllo sull'evectio: provve- deranno con scrupolosa attenzione affinché non ci si serva del cursus oltre il

contenuto del o si chieda di più di quanto non consenta l'auto-

rizzazione stessa; ciò perché, avendo il perrnesso di una sola carrozza, non se

ne richiedano due, o non si pretenda una carrozza da chi aveva il

perrnesso di chiedere un birroccio o un cavallo

disposizione dal cursus, in quanto essi erano concessi in ragione della natura e dello scopo del viaggio; dunque il viaggiatore doveva usare (e non per più di una volta) solo il mezzo di trasporto assegnato e non uno diverso; non poteva caricare gli animali più del consentito, né fare deviazioni dal percorso fissato; infine doveva esibire il permesso al

funzionario autorizzato: v. inoltre (=

CI. CTh.8.5.49; CTh.8.5.59. Su tali attività, fra gli altri, in NOETHLICHS, und Dienstvergehen. Staatsverwaltung in der Spatantike, cit., p. 130.

Per le successive variazioni di tale numero v. CTh.6.29.6;

CTh.6.29.8. Sul problema se il curiosus, contemporaneamente all'incarico ricevuto nel cursus, conservasse un ruolo attivo nella schola in rebus, v., da ultimo, NOETHLICHS, und Dienstvergehen. Staatsverwaltung in der Spatantike, cit.,

termine in questa costituzione, come in 8.5.15, indica vie e strade pubbliche: GOTHOFREDUS, Theodosianus, cit., pag.194, ma anche pag.530.

Per GOTHOFREDUS, Codex Theodosianus, cit., pag. al curiosus spetta un potere di controllo sulla legittimità dell'evectio, egli deve, insomma, accertare se l'autorità, che rilasciata potesse concederla. Per quel che riguarda i mezzi di trasporto, in genere, il cursus forniva la rheda, una carrozza trascinata da 6 o 8 muli, detta carpetum, usata da sacerdoti e donne; il birotum, un carroccio trascinato da 3 muli; la clavula, un carro scoperto condotto da una fila di 4 buoi o il veredus, invece, era il cavallo.

Codex Theodosianus, lib. VI, titulus De "Constantius etc. 53

Al curìosus, dunque, è assegnato un forte potere di sorveglianza sul corretto

utilizzo dell'evectio, owero il controllo reale mezzi di

trasporto utilizzati e mezzi di trasporto assegnati con il Queste funzioni ispettive vanno esercitate nei confronti di tutti, anche dei dignitari che affermano di viaggiare per ordine del principe: chiunque pertanto - si precisa nella legge -

avrà tentato di mettere a segno qualcosa del genere, sia privato dell'effetto dell'improba impresa. "Sia mostrata inoltre l'evectio ai giudici O ai curiosi,

sebbene qualcuno dica di andare di fretta per obbedienza dovuta ai nostri ordini,