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Intermediari e professionisti assoggettati alla normativa

strumenti alternativi. Il legislatore nazionale oltre a prevedere un limite nelle transazioni, ha introdotto nuovi e più precisi controlli per il contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo; ad esempio dallo scorso gennaio si è interrotta la stampa di banconote da 500 euro.

Al fine di allineare l’Italia agli altri paesi dell’Unione Europea, il Patto di Stabilità prevede un progressivo abbassamento della soglia dell’utilizzo di denaro contante. E’ stato definito, infatti, che il limite massimo a partire da Luglio 2020 sarà di 1.999,99 e non più di 2.999,99 e sarà ulteriormente abbassato a 999,99 a partire da Gennaio 2022. Superata tale soglia, c’è l’obbligo di procedere a pagamenti con metodi tracciabili. Sono previste sanzioni per i soggetti che non rispettano la suddetta soglia.

La disciplina nazionale nell’art. 49 del decreto legislativo 231 del 2007, impone un limite in termini di ammontare massimo per ogni singola transazione41, ma include in

questa fattispecie anche tutte quelle operazioni "artificiosamente frazionate", ovvero quelle molteplici transazioni mirate ad utilizzare ingenti somme di denaro, cercando in ogni modo di eludere la regolamentazione42.

"La limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite" (Limiti all’uso del contante: la provenienza del denaro è irrilevante; Saverio Capolupo, 2017).

1.4

Intermediari e professionisti assoggettati alla normativa

Le figure individuate dalla normativa hanno come scopo primario quello di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. L’attività di arginare e controllare tali comportamenti spetta invece alle autorità di vigilan- za nonché soggetti istituzionali. Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti ad una collaborazione attiva per avere la maggior efficienza possibile della misure adottate.

I destinatari della normativa sono di due categorie: i soggetti che operano nell’ambito finanziario e i professionisti che nello svolgimento della loro attività possono essere coinvolti in operazioni sospette.

I soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio, previsti nella quarta direttiva, sono: 1. Enti creditizi

2. Istituti finanziari

3. le seguenti persone fisiche o giuridiche quando agiscono nell’esercizio della loro atti- vità professionale:

41Come visto questa soglia è oggetto di continui aggiornamenti.

42La recente evoluzione della disciplina antiriciclaggio dello Stato della Città del Vaticano: brevi ri-

flessioni in tema di operazioni frazionate e di c.d. canalizzazione delle operazioni; Giovanna Marcolin; 2014

(a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;

(b) notai e altri liberi professionisti legali, quando partecipano, in nome e per conto del loro cliente, ad una qualsiasi operazione finanziaria o transazione immobiliare o assistendo il loro cliente nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

i. l’acquisto e la vendita di beni immobili o di imprese; ii. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

iii. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli; iv. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o

all’amministrazione di società;

v. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di trust, società, fondazioni o strutture simili;

(c) prestatori di servizi relativi a trust o società e diversi da quelli indicati alla lettera a) o b);

(d) agenti immobiliari;

(e) altri soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione si effettuata con un’operazione unica con diverse operazioni che appaiono collegate;

(f) prestatori di servizi di gioco d’azzardo.

Nel recepimento di tale direttiva, gli stati membri possono decidere di escludere deter- minate tipologie di prestatori di giochi d’azzardo dopo un’attenta valutazione del rischio e una comunicazione alla Commissione Europea.

Inoltre si possono escludere i soggetti che svolgono attività finanziaria in modo occa- sionale o su scala limitata.

Il decreto legislativo Italiano, attuativo di tale direttiva, ha introdotto tra i soggetti obbligati anche le SICAF, i compro oro, i consulenti finanziari e le società di consulenza. Gli istituti finanziari e le relative succursali sono tenute a fare controlli in materia di antiriciclaggio anche su operazioni di importo inferiore a 15.000€, nel momento in cui si avvalgono di alcune tipologie di agenti.

Il legislatore Italiano nella stesura del d.lgs. 90/2017 ha suddiviso i soggetti obbligati in cinque macro categorie: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco. Nell’elencare tutti i diversi soggetti destinatari della normativa, non viene specificata la forma giuridica di tali soggetti, per cui sono incluse sia persone fisiche che persone giuridiche.

L’articolo 2 della direttiva 2015/849 viene modificato in parte dalla nuova direttiva del 2018: alla lettera a) vengono aggiunti anche tutti quei soggetti che prestano servizi

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in materia fiscale come attività imprenditoriale o professionale principale; alla lettera d) vengono aggiunti i soggetti e agiscono da intermediari per locazioni di immobili con canone mensile almeno pari a 10.000€; vengono introdotte nuove tipologie di soggetti obbligati:

«g) prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso;

h) prestatori di servizi di portafoglio digitale;

i) persone che commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte e case d’asta, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10 000 EUR;

j) persone che conservano o commerciano opere d’arte o che agiscono in qualità di inter- mediari nel commercio delle stesse, quando tale attività è effettuata da porti franchi, laddove il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore o a 10 000 EUR.»

Inizialmente gli unici soggetti contemplati dalla normativa erano gli intermediari finan- ziari, poiché, soprattutto in passato ma ancora oggi, per i riciclatori non è possibile svolgere l’attività di ripulitura del denaro sporco senza passare attraverso un canale "ufficiale".

Per gli istituti finanziari il rischio di riciclaggio è sia dal lato attivo che passivo. Nel momento il cui una banca elargisce un prestito ad un soggetto coinvolto nell’attività di riciclaggio sarà esposto al rischio di credito che tale soggetto non ripaghi il proprio debito ma che al suo posto ci sarà un garante che ripagherà l’intero prestito con denaro di pro- venienza illecita, questo passaggio permette la facile ripulituta del denaro. Dal lato del passivo il rischio si ha quando un cliente si affida alla banca per investire un capitale, di- chiarato legale, ma che di legale non ha nulla, sul quale matureranno dei rendimenti e con il quale si incrementerà il livello di liquidità in circolazione. Ne consegue una variazione del valore intrinseco della moneta e un’alterazione dell’equilibrio del mercato monetario43.

Le autorità che regolano il sistema monetario saranno costrette ad intervenire con apposite politiche per recuperare l’equilibrio del mercato.

Tutte queste operazioni per un istituto inconsapevole possono portare a gravi svantaggi sul mercato nel momento in cui le autorità svolgono le attività di controllo e ispezione. La clientela ordinaria della banca perde facilmente fiducia nell’affidabilità dell’intermediario stesso, lasciandolo in una situazione di crisi. Si può quindi intuire che i rischi e le conse- guenze dell’attività di riciclaggio e autoriciclaggio non sono legate solo ai soggetti che le pongono in essere ma anche a tutti gli istituti e professionisti coinvolti.

Sullo stesso piano dei rischi reputazionali, si hanno i rischi legali e di conformità: i primi legati ad azioni legali derivanti da comportamenti con collaborativi con le Autorità o

poco trasparenti nei confronti della clientela; i secondi riguardano l’inefficienza dei sistemi interni di controllo e della funzione antiriciclaggio.

La normativa secondaria ha introdotto per gli intermediari finanziari l’obbligo di isti- tuire una funzione antiriciclaggio. I soggetti facenti parte di questa funzione hanno il compito di presidiare su tutta l’operatività affinché questa sia sempre conforme alle nor- me e all’autoregolamentazione a livello statutario in tema di riciclaggio e finanziamento al terrorismo44.