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2.2 La normativa Comunitaria

2.2.1 Uno sguardo al quadro Italiano

In Italia i beni e le tecnologie definite dual use rappresentano un’importante fetta delle esportazioni anche al di fuori dei confini Europei. Infatti, tali materiali possono essere liberamente trasferiti tra i paesi membri dell’Unione Europea ma sono soggetti ad auto- rizzazioni quando di tratta di commerciare con paesi extra-UE. Le continue evoluzioni dal lato tecnologico ma anche per le tecniche utilizzate dalle associazioni criminali, potrebbero oggi definire un materiale come ad utilizzo duplice che fino a ieri non lo era.

La prima normativa per la regolazione delle esportazioni dei materiali ad uso duale in Italia risale al 9 Aprile del 2003, con il Decreto Legislativo n. 96, che mette in atto il Regolamento Europeo del 2000. Il Decreto dopo aver fornito tutte le definizioni necessarie,

31Dual use - Aggiornamento allegati tecnici del Reg. 428/2009.

322018, Aggiornamento della lista di controllo UE degli articoli a duplice uso; M. Parisi.

33Aggiornamento annuale dell’elenco di controllo dei prodotti a duplice uso dell’UE; studio Legale

individua le tipologie di autorizzazione, le fattispecie di diniego della stessa e i casi in cui può essere annullata, revocata, sospesa e modificata. L’iter autorizzativo prevedeva una prima fase di compilazione da parte dell’esportatore di tutti i moduli necessari con le infor- mazioni richieste, una fase di esame della richiesta con il rilascio dell’autorizzazione succes- siva al parere del Comitato consultivo. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, era prevista una fase di monitoraggio per le Autorità e per gli esportatori di conservazione dei documenti da esibire a qualsiasi richiesta delle Autorità. Il Decreto imponeva che il rilascio delle licenze venisse comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nel Decreto Legislativo vengono inoltre descritte le modalità di imposizione del divieto di esportazioni per materiali dual use non inclusi nell’allegato e le modalità di trasferimento dei beni ad uso duplice all’interno dell’Unione Europea. Infine viene illustrato il sistema sanzionatorio per i soggetti inadempienti degli obblighi previsti dal Regolamento e dal Decreto.

Con l’abrogazione del Regolamento n. 1334/2000 e l’introduzione del Regolamento n. 428, la normativa nazionale ha subito delle modifiche per l’adeguamento alla normativa Europea. Questa, infatti, aveva introdotto delle fattispecie completamente nuove non men- zionate nella normativa precedente, come ad esempio il monitoraggio del transito dei beni dual use (quindi non più solo le esportazioni) e l’inclusione tra i soggetti coinvolti anche degli intermediari, ovvero l’attività di intermediazione. A seguito dell’introduzione di mi- sure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran, la regolamentazione nazionale risultava inadeguata in materia di sanzioni e restrizioni34.

Il recepimento in Italia del Regolamento n. 428 del 2009, attribuisce le attività di controllo sulle esportazioni, controllo doganale, controllo fiscale e valutario, vigilanza sugli organismo di informazione e sicurezza statali al Ministero dello Sviluppo Economico. Il MI- SE può collaborare con i singoli Ministeri per reperire informazioni e svolgere le opportune verifiche o ispezioni.

In Italia l’attuazione del Regolamento prevede che non possano essere trasmessi per vie telematiche "I progetti, il design, le formule, il software e le tecnologie a qualsiasi titolo riferibili allo sviluppo, produzione o utilizzazione dei beni di cui agli allegati 1 e 4".

A causa delle carenze normative a livello nazionali, nel 2013 è stata emanata una legge che chiedeva al governo di mettere ordine e semplificare il sistema autorizzativo per le esportazioni di materiali ad uso duplice e le procedure sanzionatorie collegate agli embarghi commerciali.

Il decreto legislativo n. 221 del 15 dicembre 2017 rappresenta l’adeguamento della normativa Italiana alle disposizioni comunitarie in materia di semplificazione del processo autorizzativo per il trasferimento di beni e tecnologie ad uno duale e delle relative sanzioni riguardanti gli embarghi e le operazioni che favoriscono la proliferazione.

Le novità apportate dal Decreto Legislativo 221 del 2017 sono:

2.2 La normativa Comunitaria 47

• maggior chiarezza sull’ambito di applicazione del decreto; • beni e materiali esclusi dall’applicabilità del decreto; • introduzione di nuove definizioni35

• è definito che il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale sia l’autorità competente in materia;

• anche il semplice transito di merci dual use viene sottoposto a controlli ed ad auto- rizzazione preventiva;

• l’introduzione della cosiddetta "licenza zero"; • introduzione della clausola catch all36;

• specificazione dei documenti necessari per la richiesta di autorizzazione specifica individuale37

• inasprimento delle sanzioni per la violazione degli obblighi e dinieghi38.

La regolamentazione Italiana, secondo l’avvocato Marco Padovan, è rivoluzionaria sul tema. Il decreto legislativo 221/2017 introduce una nuova pratica, definita "Licenza zero". Con tale prassi, è il Ministro dello sviluppo economico a stabilire se l’esportazione di un prodotto è considerato libero o deve essere sottoposto ad autorizzazione. Tale Licenza viene considerata una "dichiarazione di libera esportazione di un bene", che evita alle imprese il pericolo di incorrere in sanzioni dovute alla mancata richiesta di autorizzazioni.

La Licenza zero prevede che, in caso un’impresa italiana sia preoccupata di vedere le sue merci bloccate dalla dogana, questa può chiedere una dichiarazione di autorizzazio- ne preventiva al ministro dello sviluppo economico su determinate merci, presentando le

35Le nuove definizioni riguardano: «prodotti a duplice uso non listati» ovvero quei prodotti, non elencati

nell’allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un impiego militare; «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» sono quei prodotti o quelle attività sottoposte a controlli o misure restrittive per il commercio con determinati stati; «non proliferazione» s’intende l’attività volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori. L’«assistenza tecnica» è qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l’altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

36La clausola “catch all” può essere attivata anche su richiesta del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, nonché dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

37La documentazione comprende copia del contratto di riferimento o un documento che comprovi la

volontà dell’utilizzatore finale di comprare il bene; le specifiche tecniche dei beni oggetto di esportazione o intermediazione; profilo dell’utilizzatore finale e di una dichiarazione del medesimo con le seguenti informa- zioni: denominazione o ragione sociale, sede legale e attività svolta; una descrizione delle merci importate, dichiarazione dell’utilizzo specifico dei beni importati e l’esatta destinazione ed impiego; l’impegno a non utilizzare le merci per la produzione di armi di distruzione di massa, per infliggere pene e torture o a riesportare e trasferire i prodotti acquistati.

motivazioni della richiesta, tutte le informazioni necessarie sul paese di destinazione e la dimostrazione di uno scopo civile dell’esportazione.

Questo meccanismo, operativo già in altri paesi dell’Unione, ha incontrato alcune dif- ficoltà nell’attuazione, infatti ad oltre due anni dall’approvazione del decreto è ancora difficile per le aziende il riconoscimento dell’autorizzazione per alcune tipologie di beni.

Si può notare come queste disposizioni abbiano una rilevanza notevole in ambito di libera circolazione di merci e per l’allineamento agli altri paesi membri.

L’innovativo approccio tramite il rilascio di un’autorizzazione preventiva, comporte- rebbe a livello pratico alcuni vantaggi significativi. Innanzitutto una riduzione delle tem- pistiche: attraverso la licenza si eviterebbero ingenti perdite di tempo nel passaggio alle dogane. Infatti la procedura doganale prevede la richiesta al soggetto che vuole esportare categorie speciali di materiali, una serie di documentazioni. Spesso vengono fornite schede tecniche di centinaia di pagine che non contengono effettivamente le informazioni richieste; questo provoca un blocco dell’operazione per giorni. I ritardi alle dogane sono uno dei fat- tori economici critici più rilevanti per le imprese esportatrici; la riduzione delle tempistiche porterebbe un beneficio economico alle società.

Inoltre, per il rilascio della licenza zero è necessario il coinvolgimento di tutti gli attori presenti nel processo di esportazioni, questo comporterebbe una significativa riduzione delle sanzioni penali39.

Le più recenti innovazione della disciplina a livello italiano, mettono in atto la richiesta della Commissione Europea di creare un sistema di controlli per ogni impresa esportatrice. Tale sistema dovrebbe permettere alle imprese stesse di controllare la attività di scambio di merci in modo accurato e sistematico. Inoltre esso è uno strumento per per imprese che vogliono esportare tramite autorizzazione globale, per poter rendere il sistema di rilascio delle autorizzazioni più efficiente40.

Il destinatario della normativa sull’esportazione dei materiali dual use è l’esportatore, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica:

• "per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione, vale a dire la persona che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell’accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto l’esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità";

39Prodotti dual use, tutte le novità della nuova legge. C’è la “licenza zero”: il nulla-osta preventivo delle

aziende all’export; 2018.