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Le procedure ispettive e sanzionatorie

Tutte le attività riguardanti importazione, esportazione, intermediazione, transito e assistenza sui beni ad uso duale possono essere sottoposte ad azioni ispettive, in fase di rilascio delle licenze e nelle fasi successive. Le ispezioni avvengono tramite richieste documentali e controlli presso la sede del soggetto esportatore o dell’intermediario, per determinare l’effettivo utilizzo del materiale e l’identificazione dell’utilizzatore finale. Le procedure ispettive vengono svolte dalle autorità competenti che collaborano con gli organi di sicurezza e controllo doganale.

"Le sanzioni sono uno strumento di natura diplomatica o economica che intende de- terminare un cambiamento per quanto riguarda attività o politiche, come le violazioni del diritto internazionale, dei diritti umani, dello stato di diritto o dei principi democratici"62

Il sistema sanzionatori derivante dalla non osservanza delle regole e degli obblighi pre- visti dalla normativa descritta, è disciplinata nell’art. 24 del Regolamento 428, il quale de-

60Beni Dual Use, sanzioni ed embarghi; Ufficio E-Commerce e Commercio Estero Camera di Commercio

di Genova.

61Automazione Integrata Dogane Accise, operativo dal 10 novembre 2003. È ancora uno dei più avanzati

sistemi per l’ausilio alle attività doganali, grazie alle sue caratteristiche innovative.

2.5 Le procedure ispettive e sanzionatorie 57

finisce che: "Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive".

Le sanzioni economiche previste dall’Unione Europea prescrivono restrizioni e divieti per l’importazione e l’esportazione delle merci oggetto del presente lavoro, verso specifici paesi terzi.

Le sanzioni sono lo strumento utilizzato dalla politica estera a cui fanno ricorso le Autorità competenti applicabili nei confronti di Paesi terzi, entità e persone fisiche o giuridiche.

A livello Italiano, le procedure sanzionatorie sono disciplinate nell’art. 17 del Decreto Legislativo del 2017, il quale riprende sostanzialmente il decreto del 2012. Il Ministero dello sviluppo economico ha poteri ispettivi, in collaborazione con gli altri organi del controllo doganale, fiscale e valutario, nonché obblighi di informazione sulla sicurezza. L’attività di controllo del MISE è predisposta non solo in fase ex ante autorizzazione ma anche dopo il rilascio e l’effettiva movimentazione delle merci, includendo la possibilità di richiesta di ulteriore documentazione che comprovi l’effettivo arrivo delle merci nelle destinazioni comunicate.

Il meccanismo sanzionatorio, nonostante un tentativo di evoluzione, rimane quasi com- pletamente penalistico, includendo ora anche le esportazioni di beni intangibili, l’inter- mediazione, l’assistenza tecnica e le violazione delle misure restrittive e dei regolamenti anti-tortura.

Il decreto entrato in vigore nel 2018, oltre ad ampliare la fattispecie di beni sanzionabili, ha previsto un incremento del limite massimo applicabile delle pene. Inoltre, è stata introdotta la confisca obbligatoria dei beni dual use, listati e non listati e la confisca per equivalente6364.

Le sanzioni previste dal decreto per le esportazioni di merci dual use listate e non listate sono:

• le esportazioni non autorizzate o con autorizzazione ottenuta tramite false dichia- razioni sono punibili con la reclusione da due a sei anni o una multa da 25.000 a 250.000 euro;

63Tale confisca, anziché avere ad oggetto il profitto, il prezzo o il prodotto del reato, ha ad oggetto cose

che abbiano un valore equivalente al profitto o al prezzo. Per questa ragione essa è anche detta “confisca di valore”. Come si vede, essa non ha ad oggetto un bene avente un legame pertinenziale con il reato, ma anzi ha spesso ad oggetto beni di lecita provenienza. Tratto caratterizzante della confisca per equivalente è poi la sua natura sussidiaria, giacché ad essa si ricorre quando non è possibile applicare la confisca reale; Art. 322 del Codice Penale.

• le esportazioni avvenute in difformità rispetto agli obblighi di autorizzazione previsti, sono punibili con la reclusione da due a quattro anni o con una multa a 15.000 a 150.000 euro;

• l’esportazione illegale di merci è punita con la confisca dei beni stessi o qualora non fosse possibile, la confisca per equivalente dei beni del soggetto colpevole di reato; • la non osservanza degli obblighi di informare il MISE è punibile con l’arresto fino a

due anni o con un’ammenda da 15.000 a 90.000 euro;

• gli illeciti di minore entità, riguardanti omissione di dati, trasmissione dell’informa- tiva e gli obblighi di conservazione, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.

Per l’esportazione, l’importazione e il transito di merci soggette ai regolamenti anti- tortura sono previste la reclusione da due a sei anni o una multa da 25.000 a 250.000.

L’art. 20 del decreto stabilisce le sanzioni previste per le movimentazioni di beni listati per cui la regolamentazione Europea prevede delle restrizioni. È punito con la reclusione da due a sei anni chiunque violi i divieti presenti nei Regolamenti e le misure restrittive, nonché i soggetti che offrono servizi di intermediazione e assistenza tecnica sui prodotti con restrizioni. Per i soggetti che effettuano tali operazioni senza autorizzazioni la pena è una multa da 25.000 a 250.000 euro; mentre è prevista la reclusione da uno a quattro anni per coloro che effettuano le suddette attività violando le indicazioni presenti nell’au- torizzazione. Inoltre, le merci oggetto di restrizioni sono sottoposti a confisca obbligatoria o per equivalente.

Infine, nell’art. 21 vengono definite le sanzioni penali relative all’assistenza tecnica fornita a scopo di perfezionamento, manipolazione, produzione, manutenzione e deposito di armi chimiche, nucleari e biologiche oltre ad altri congegni nucleare utilizzabili come vettori per le armi. Tali sanzioni prevedono la reclusione da due a sei anni o una multa da 25.000 a 250.000 euro. Sono invece previste pene di reclusione da uno a quattro anni o la multa da 15.000 a 150.000 per reati minori riguardanti l’assistenza a fini militari a paesi soggetti ad embargo65.